Novità · Lavoro e crisi d’impresa
TFR non versato al Fondo di tesoreria: il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo dell’azienda in crisi (SU 26356/2026)
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Pubblicato il 14 ottobre 2026 · Aggiornato il 14 ottobre 2026 · Lettura 4 min
In 30 secondi
Se il datore di lavoro in crisi non ha versato il TFR al Fondo di tesoreria, il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo: il TFR resta una retribuzione.
Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026 le Sezioni Unite hanno deciso un contrasto interno alla Sezione lavoro. Anche dopo la riforma del 2006 il TFR è una retribuzione differita. Le quote che i datori con almeno 50 dipendenti dovevano versare al Fondo di tesoreria dal 1° gennaio 2007 sono crediti retributivi del lavoratore, esigibili alla fine del rapporto. Se il datore è in liquidazione giudiziale, il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo per le quote non versate.
Riferimenti
Cass., Sez. Un., sent. n. 26356/2026art. 2120 c.c.l. 296/2006, art. 1, commi 755-757
Il caso deciso
Un lavoratore vantava un credito per TFR e differenze retributive, accertato con decreto ingiuntivo. Dopo alcuni pagamenti parziali restava creditore di una somma residua. Si è rivolto all’INPS, come Fondo di garanzia, e il Tribunale e la Corte d’appello hanno condannato l’INPS. L’INPS ha fatto ricorso in Cassazione.
Il punto discusso era la natura delle quote di TFR che le imprese con almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di tesoreria dell’INPS dal 1° gennaio 2007. Alcune pronunce le trattavano come contributi previdenziali, altre come retribuzione. La Sezione lavoro ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite.
Il principio delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite scelgono la tesi retributiva. Il TFR dell’articolo 2120 del codice civile, anche nel regime della legge 296/2006, «costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale». Ne seguono tre conseguenze:
- Le quote non versate sono crediti del lavoratore. Hanno natura retributiva e diventano esigibili solo con la fine del rapporto.
- Il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo. Vale per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo, se il datore è in liquidazione giudiziale.
- Il datore resta debitore. Non è un semplice incaricato di pagare per conto del Fondo: conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di pagare il TFR.
E il Fondo di garanzia INPS?
Nella motivazione la Corte osserva un’altra cosa. Se il datore con almeno cinquanta dipendenti non versa le quote al Fondo di tesoreria, il lavoratore deve prima essere ammesso allo stato passivo. Dopo può rivolgersi al Fondo di garanzia, che paga al posto del datore. Il Fondo risponde, in base alla legge, della quota corrispondente ai versamenti effettivamente fatti. La parte residua resta a carico del datore.
Cosa fare se il tuo datore è in crisi
- Controlla sul cedolino o sul CU se il TFR è accantonato in azienda o versato al Fondo di tesoreria.
- Dopo la fine del rapporto, chiedi per iscritto il TFR e conserva la risposta.
- Se l’azienda è in liquidazione giudiziale, presenta la domanda di ammissione al passivo entro i termini fissati dal giudice.
- Conserva buste paga, lettera di assunzione e comunicazioni sul TFR.
La soluzione migliore per te
- Se l’azienda è ancora attiva: di solito conviene chiedere il TFR per iscritto alla fine del rapporto e conservare la prova della richiesta.
- Se l’azienda è in liquidazione giudiziale: la strada principale è la domanda di ammissione al passivo, con i documenti che provano il tuo credito.
- Se il datore non ha versato le quote al Fondo: dopo l’ammissione al passivo può essere utile valutare la richiesta al Fondo di garanzia dell’INPS.
Cosa fare subito: metti insieme buste paga e comunicazioni sul TFR e controlla il termine per la domanda di ammissione al passivo. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Capire se il tuo TFR è in azienda o nel Fondo di tesoreria.
- Preparare la domanda di ammissione al passivo con i documenti giusti.
- Valutare la richiesta al Fondo di garanzia dell’INPS dopo l’ammissione.
Domande frequenti
Il TFR è un contributo previdenziale?
Per le Sezioni Unite no: anche dopo il 2006 è una retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote non versate sono crediti retributivi del lavoratore.
Quando posso chiedere il TFR?
Il credito diventa esigibile quando il rapporto di lavoro finisce.
Posso chiedere l’ammissione al passivo se l’azienda è in liquidazione giudiziale?
Sì, per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria, secondo il principio enunciato dalla Corte.
Guide collegate
Il tuo TFR non è stato pagato?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Sedi a Napoli (Piazza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), Roma e Bari, su appuntamento. Il primo incontro è in italiano.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 14 ottobre 2026. Non costituisce parere legale e non promette alcun esito.
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