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Casa in cambio dell’assegno: l’una tantum nel divorzio

Con l’una tantum si chiude per sempre ogni pretesa economica (art. 5 legge 898/1970): conviene solo se l’accordo è equo e ben fatto.
In 30 secondi

  • Nel divorzio i coniugi possono accordarsi per un pagamento unico invece dell’assegno mensile, se è equo (art. 5, comma 8, legge 898/1970).
  • Dopo l’una tantum non si può più chiedere nulla di economico all’ex coniuge.
  • Se la somma è una casa, serve un atto dal notaio e vanno controllate imposte e ipoteche.

Pubblicato il 12 ottobre 2026.

Cosa significa una tantum

La legge sul divorzio permette che il pagamento dell’assegno avvenga in un’unica soluzione, se le parti sono d’accordo e il giudice la ritiene equa. Una volta fatto, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. È una scelta definitiva.

Casa al posto dell’assegno

Spesso l’una tantum prende la forma del trasferimento di una casa o di una quota. Il trasferimento si fa con atto notarile, anche in sede di negoziazione assistita con atto certificato e trascrizione. Per gli atti legati alla separazione e al divorzio esistono agevolazioni fiscali, ma vanno verificate sul caso (art. 19 legge 74/1987 e giurisprudenza). Prima si controllano ipoteca, mutuo e conformità urbanistica.

I rischi

Se in seguito la situazione cambia (malattia, perdita del lavoro), non si può più chiedere nulla. Chi riceve la casa deve valutare se basterà per vivere. Chi la cede deve verificare che la somma sia sopportabile e che l’ex non possa rivalersi in altro modo. La Cassazione guarda con attenzione alla reale libertà e all’equità dell’accordo.

Caso frequente

Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.

Un marito propone alla moglie di lasciarle la propria quota della casa in cambio della rinuncia a ogni assegno. Lei accetta, ma la casa ha un mutuo ancora da pagare e lei ha poco reddito. Senza un controllo, rischia di ritrovarsi con la casa e senza il denaro per mantenerla.

La soluzione migliore per te

  • Se ricevi una casa: di solito conviene farti dare un piano su mutuo, spese e imposte, e valutare se una parte in denaro è più sicura.
  • Se cedi la casa: chiedi che l’accordo preveda in modo chiaro la rinuncia a ogni pretesa economica e che il trasferimento sia trascritto.
  • Se non sei sicuro: tieni l’assegno periodico: si può rivedere se cambia la situazione, a differenza dell’una tantum.

Cosa fare subito: Fai una visura ipotecaria e catastale della casa, raccogli i documenti sul mutuo e calcola cosa succede alla tua economia senza assegno. Nessuna strada garantisce un esito.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Valuta se l’una tantum è equa e conveniente nel tuo caso.
  • Prepara l’accordo con il notaio o in negoziazione assistita.
  • Controlla ipoteche, mutuo e imposte prima della firma.

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Domande frequenti

Posso pentirmi dopo?

Di regola no: l’una tantum chiude ogni pretesa economica successiva.

Serve sempre il notaio?

Per trasferire un immobile sì, o un atto equivalente certificato dagli avvocati e trascritto.

Vale anche in separazione?

La rinuncia all’assegno di mantenimento nella separazione è trattata in modo diverso: chiedi un parere.

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Fonti: Normattiva, Corte di Cassazione. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Testo redatto con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.

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