In 30 secondi. Con la sentenza n. 13315 del 2026 (Sezione seconda, decisa il 29 gennaio, depositata l’8 maggio 2026) la Cassazione ha rigettato il ricorso e affermato che l’iscrizione del mediatore nel registro previsto dalla legge n. 39 del 1989 è un fatto storico rientrante nell’art. 115 c.p.c.: se il convenuto non la contesta in modo specifico e tempestivo, deve ritenersi pacifica. Utile ad agenti immobiliari e a chi è chiamato a pagare la provvigione.
Il principio
Secondo il testo letto, poiché l’iscrizione del mediatore nel registro integra un fatto storico che qualifica la posizione dell’attore, essa rientra nell’art. 115 c.p.c. e, se non è contestata specificamente e tempestivamente dal convenuto, deve ritenersi pacifica.
Che cosa significa in pratica
Chi è convenuto in giudizio per la provvigione e vuole sostenere che il mediatore non era iscritto deve dirlo con precisione e nei tempi del processo. In mancanza, il giudice considera il fatto non controverso.
Fonti ufficiali
- Corte di cassazione, Sez. 2 civile, sentenza n. 13315/2026, banca dati Italgiure (testo letto sul sito ufficiale)
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Se sei convenuto per una provvigione e ritieni che il mediatore non fosse iscritto al registro, devi dirlo in modo preciso e nei tempi del processo.
- Nella comparsa di risposta contesta punto per punto i fatti che ritieni non veri, compresi i requisiti dell’agente.
- Se sei agente, conserva la prova della tua iscrizione al registro.
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