In 30 secondi. Con la sentenza n. 10761 del 2026 (Sezione terza, decisa il 28 novembre 2025, depositata il 23 aprile 2026) la Cassazione ha affermato che, nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 118 del codice delle assicurazioni, la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall’agente non è opponibile all’assicuratore, se non risulta che all’agente fosse stato conferito il potere di rappresentanza sostanziale della compagnia. Utile ad assicurati e agenti assicurativi.
Il principio
Secondo il testo letto, nel sistema previgente l’art. 118 del codice delle assicurazioni, la quietanza rilasciata dall’agente non è opponibile all’assicuratore senza la prova del potere di rappresentanza sostanziale dell’agente.
Che cosa significa in pratica
Per le situazioni anteriori alla norma citata, chi ha pagato il premio all’agente non può contare automaticamente sulla quietanza contro la compagnia: occorre dimostrare che l’agente poteva rappresentarla. Per i fatti più recenti va verificata la disciplina applicabile.
Fonti ufficiali
- Corte di cassazione, Sez. 3 civile, sentenza n. 10761/2026, banca dati Italgiure (testo letto sul sito ufficiale)
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.