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Prescrizione: il riconoscimento del debito interrompe, ma se è già maturata serve la rinuncia (Cass. 16920/2026)

Il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione in corso; se è già compiuta può aversi solo rinuncia: Cassazione 16920/2026.

In 30 secondi. Con la sentenza n. 16920 del 2026 (Sezione seconda, decisa il 5 marzo, depositata il 29 maggio 2026) la Cassazione ha ricordato che il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compiuta si può solo ipotizzare una rinuncia, con la disciplina diversa dell’art. 2937 c.c. Utile a chiunque faccia o riceva richieste di pagamento, e a chi si occupa di recupero crediti.

Il principio

Secondo il testo letto, il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione che sia ancora in corso; se la prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione, regolata in modo diverso dall’art. 2937 c.c.

Che cosa significa in pratica

Una dichiarazione con cui il debitore ammette il debito ha effetti diversi a seconda del momento: se il termine non è ancora scaduto, la prescrizione ricomincia a decorrere; se è già scaduto, la dichiarazione non basta di per sé e occorre una vera rinuncia, con i suoi requisiti.

Dalla pratica dello studio. Prima di rispondere a una richiesta di pagamento o di firmare un piano di rientro conviene controllare le date: una frase scritta con leggerezza può interrompere la prescrizione.

Fonti ufficiali

  • Corte di cassazione, Sez. 2 civile, sentenza n. 16920/2026, banca dati Italgiure (testo letto sul sito ufficiale)

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.

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