Tra la morte di una persona e la divisione dell’eredità possono passare anni. In questo periodo i coeredi sono comproprietari di ogni bene in proporzione alle proprie quote e la gestione è regolata, oltre che dalle norme sulla divisione, dalle regole generali sulla comunione (artt. 1100 e seguenti c.c.). Conoscere queste regole aiuta a evitare contrasti e spese inutili.
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Prima della divisione i beni appartengono a tutti i coeredi, che decidono a maggioranza per la gestione ordinaria e all’unanimità per gli atti più rilevanti. Una documentazione ordinata di spese e incassi rende più semplice la resa dei conti finale. Non sono emerse modifiche normative recenti su questa disciplina.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Come si possono usare i beni comuni?
Ogni coerede può servirsi del bene comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.). Un coerede può quindi utilizzare un magazzino o un terreno, ma non può trasformarlo né escludere gli altri. I frutti (canoni di locazione, rendite) spettano a tutti in proporzione alle quote.
Chi decide: le maggioranze
Innovazioni e atti di straordinaria amministrazione
Vendita, costituzione di diritti reali, locazioni ultranovennali
Se non si forma una maggioranza o le decisioni non vengono eseguite, ciascun coerede può rivolgersi al tribunale, che può anche nominare un amministratore (art. 1105, ultimo comma, c.c.). I coeredi possono inoltre darsi un regolamento o nominare essi stessi un amministratore (art. 1106 c.c.).
Le Sezioni Unite (sent. n. 11135/2012) hanno chiarito che la locazione del bene comune stipulata da un solo comproprietario è valida e si inquadra nella gestione d’affari: gli altri possono ratificarla e chiedere la loro parte dei canoni.
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Richiedi una consulenzaChi paga le spese?
Ciascun coerede contribuisce alle spese di conservazione e godimento in proporzione alla quota (art. 1104 c.c.). Chi, in caso di trascuranza degli altri, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione ha diritto al rimborso (art. 1110 c.c.). Imposte, condominio e manutenzioni urgenti rientrano tipicamente in questa categoria.
Come si fanno i conti tra coeredi?
Al momento della divisione ciascuno deve rendere conto dei frutti percepiti e delle spese sostenute (art. 723 c.c.). La Cassazione (ord. n. 1319/2024) ha precisato che la resa dei conti non è automatica: chi vuole il rimborso di debiti comuni pagati o delle spese anticipate deve formulare una domanda specifica, allegando fatti e documenti, e non può limitarsi a una richiesta generica nel giudizio di divisione.
Consigli pratici
- conservare ricevute e bonifici di ogni spesa sostenuta per i beni ereditari;
- comunicare per iscritto agli altri coeredi le spese urgenti;
- verbalizzare le decisioni prese a maggioranza.
Domande frequenti
DCome si possono usare i beni comuni?
ROgni coerede può servirsi del bene comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.). Un coerede può quindi utilizzare un magazzino o un terreno, ma non può trasformarlo né escludere gli altri.
DChi paga le spese?
RCiascun coerede contribuisce alle spese di conservazione e godimento in proporzione alla quota (art. 1104 c.c.). Chi, in caso di trascuranza degli altri, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione ha diritto al rimborso (art. 1110 c.c.). Imposte, condominio e manutenzioni urgenti rientrano tipicamente in questa categoria.
DCome si fanno i conti tra coeredi?
RAl momento della divisione ciascuno deve rendere conto dei frutti percepiti e delle spese sostenute (art. 723 c.c.).
Guide collegate
Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →
In sintesi
Prima della divisione i beni appartengono a tutti i coeredi, che decidono a maggioranza per la gestione ordinaria e all’unanimità per gli atti più rilevanti. Una documentazione ordinata di spese e incassi rende più semplice la resa dei conti finale. Non sono emerse modifiche normative recenti su questa disciplina.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.