Per sapere se un erede ha ricevuto meno di quanto gli spetta non basta guardare il testamento: occorre ricostruire l’intero patrimonio del defunto con un’operazione contabile prevista dall’art. 556 del codice civile. Si sommano i beni lasciati, si tolgono i debiti e si aggiungono, solo sulla carta, le donazioni fatte in vita. Su questa “massa” si applicano poi le percentuali di legge.
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La legittima si calcola su una massa ricostruita: beni lasciati, meno debiti, più tutte le donazioni fatte in vita. Solo dopo l’imputazione di quanto già ricevuto si può stabilire se esiste una lesione, e la verifica va fatta sui documenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Le tre operazioni dell'art. 556 c.c.
La riunione è “fittizia” perché i beni donati non tornano materialmente nell’eredità: servono solo a calcolare la base su cui misurare la disponibile e le quote riservate.
Quali donazioni entrano nel calcolo?
Tutte. La Cassazione (ord. n. 14193/2022) ha ribadito che ai fini dell’art. 556 c.c. sono sempre soggette a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, anche quelle con dispensa dalla collazione e anche quelle a favore di estranei. La dispensa incide sulla divisione tra coeredi, non sul calcolo della legittima.
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Richiedi una consulenzaImputazione e verifica della lesione
Ottenuta la massa, si applicano le quote previste dagli artt. 536 e seguenti c.c. Poi ciascun legittimario deve imputare alla propria quota ciò che ha già ricevuto dal defunto per donazione o legato (art. 564 c.c.). Solo se, dopo questa operazione, resta una differenza negativa si può parlare di lesione.
Con l’ordinanza n. 8348/2025 la Cassazione ha precisato che l’imputazione è un’operazione contabile che può essere svolta nel corso del giudizio e che la lesione può essere dimostrata anche con presunzioni, senza formalismi eccessivi nella fase iniziale. Resta però essenziale una ricostruzione documentata del patrimonio.
Cosa è cambiato di recente?
Il metodo di calcolo dell’art. 556 c.c. non è stato modificato. È invece cambiata, con la legge n. 182/2025 (in vigore dal 18 dicembre 2025), la tutela del legittimario verso i terzi: gli artt. 561 e 563 c.c. non consentono più di recuperare l’immobile donato da chi lo ha acquistato dal donatario, lasciando una tutela di tipo economico. Per le successioni aperte prima di quella data è previsto un regime transitorio legato alla trascrizione, entro il 18 giugno 2026, dell’opposizione o della domanda. Non risultano, in materia di calcolo della legittima, questioni pendenti davanti alle Sezioni Unite.
Documenti utili
- visure catastali e ipotecarie storiche;
- estratti conto degli ultimi anni, per individuare bonifici o donazioni indirette;
- atti di donazione e compravendite dei familiari;
- documentazione dei debiti del defunto.
Domande frequenti
DQuali donazioni entrano nel calcolo?
RTutte. La Cassazione (ord. n. 14193/2022) ha ribadito che ai fini dell'art. 556 c.c. sono sempre soggette a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, anche quelle con dispensa dalla collazione e anche quelle a favore di estranei. La dispensa incide sulla divisione tra coeredi, non sul calcolo della legittima.
DCosa è cambiato di recente?
RIl metodo di calcolo dell'art. 556 c.c. non è stato modificato. È invece cambiata, con la legge n. 182/2025 (in vigore dal 18 dicembre 2025), la tutela del legittimario verso i terzi: gli artt. 561 e 563 c.c. non consentono più di recuperare l'immobile donato da chi lo ha acquistato dal donatario, lasciando una tutela di tipo economico.
Guide collegate
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In sintesi
La legittima si calcola su una massa ricostruita: beni lasciati, meno debiti, più tutte le donazioni fatte in vita. Solo dopo l’imputazione di quanto già ricevuto si può stabilire se esiste una lesione, e la verifica va fatta sui documenti.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.