Come si calcola la quota di legittima: relictum, donatum e riunione fittizia (art. 556 c.c.)

Come si calcola in concreto la legittima: beni lasciati, debiti, donazioni in vita e riunione fittizia secondo l’art. 556 c.c. e la Cassazione.

Successioni e donazioni · Guida pratica

Come si calcola la quota di legittima: relictum, donatum e riunione fittizia (art. 556 c.c.)

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 26 settembre 2026·Aggiornato il 26 settembre 2026·Lettura 3 min

Per sapere se un erede ha ricevuto meno di quanto gli spetta non basta guardare il testamento: occorre ricostruire l’intero patrimonio del defunto con un’operazione contabile prevista dall’art. 556 del codice civile. Si sommano i beni lasciati, si tolgono i debiti e si aggiungono, solo sulla carta, le donazioni fatte in vita. Su questa “massa” si applicano poi le percentuali di legge.

In 30 secondi

La legittima si calcola su una massa ricostruita: beni lasciati, meno debiti, più tutte le donazioni fatte in vita. Solo dopo l’imputazione di quanto già ricevuto si può stabilire se esiste una lesione, e la verifica va fatta sui documenti.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

art. 556 c.c.artt. 747 e 750 c.c.artt. 536 e seguenti c.c.art. 564 c.c.artt. 561 e 563 c.c.legge n. 182/2025

Le tre operazioni dell'art. 556 c.c.

1
Relictum: si individuano i beni che appartenevano al defunto al momento della morte (immobili, conti, titoli, crediti), stimati al valore di quel momento.
2
Detrazione dei debiti: dal relictum si sottraggono i debiti ereditari (mutui residui, scoperti di conto, imposte dovute dal defunto).
3
Donatum (riunione fittizia): al risultato si aggiungono i beni donati in vita, compresi quelli ricevuti con donazioni indirette (ad esempio il denaro dato a un figlio per comprare casa), stimati secondo i criteri degli artt. 747 e 750 c.c., cioè con riferimento al momento dell’apertura della successione.

La riunione è “fittizia” perché i beni donati non tornano materialmente nell’eredità: servono solo a calcolare la base su cui misurare la disponibile e le quote riservate.

Quali donazioni entrano nel calcolo?

Tutte. La Cassazione (ord. n. 14193/2022) ha ribadito che ai fini dell’art. 556 c.c. sono sempre soggette a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, anche quelle con dispensa dalla collazione e anche quelle a favore di estranei. La dispensa incide sulla divisione tra coeredi, non sul calcolo della legittima.

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Imputazione e verifica della lesione

Ottenuta la massa, si applicano le quote previste dagli artt. 536 e seguenti c.c. Poi ciascun legittimario deve imputare alla propria quota ciò che ha già ricevuto dal defunto per donazione o legato (art. 564 c.c.). Solo se, dopo questa operazione, resta una differenza negativa si può parlare di lesione.

Con l’ordinanza n. 8348/2025 la Cassazione ha precisato che l’imputazione è un’operazione contabile che può essere svolta nel corso del giudizio e che la lesione può essere dimostrata anche con presunzioni, senza formalismi eccessivi nella fase iniziale. Resta però essenziale una ricostruzione documentata del patrimonio.

Cosa è cambiato di recente?

Il metodo di calcolo dell’art. 556 c.c. non è stato modificato. È invece cambiata, con la legge n. 182/2025 (in vigore dal 18 dicembre 2025), la tutela del legittimario verso i terzi: gli artt. 561 e 563 c.c. non consentono più di recuperare l’immobile donato da chi lo ha acquistato dal donatario, lasciando una tutela di tipo economico. Per le successioni aperte prima di quella data è previsto un regime transitorio legato alla trascrizione, entro il 18 giugno 2026, dell’opposizione o della domanda. Non risultano, in materia di calcolo della legittima, questioni pendenti davanti alle Sezioni Unite.

Documenti utili

  • visure catastali e ipotecarie storiche;
  • estratti conto degli ultimi anni, per individuare bonifici o donazioni indirette;
  • atti di donazione e compravendite dei familiari;
  • documentazione dei debiti del defunto.

Domande frequenti

DQuali donazioni entrano nel calcolo?

RTutte. La Cassazione (ord. n. 14193/2022) ha ribadito che ai fini dell'art. 556 c.c. sono sempre soggette a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, anche quelle con dispensa dalla collazione e anche quelle a favore di estranei. La dispensa incide sulla divisione tra coeredi, non sul calcolo della legittima.

DCosa è cambiato di recente?

RIl metodo di calcolo dell'art. 556 c.c. non è stato modificato. È invece cambiata, con la legge n. 182/2025 (in vigore dal 18 dicembre 2025), la tutela del legittimario verso i terzi: gli artt. 561 e 563 c.c. non consentono più di recuperare l'immobile donato da chi lo ha acquistato dal donatario, lasciando una tutela di tipo economico.

Guide collegate

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In sintesi

La legittima si calcola su una massa ricostruita: beni lasciati, meno debiti, più tutte le donazioni fatte in vita. Solo dopo l’imputazione di quanto già ricevuto si può stabilire se esiste una lesione, e la verifica va fatta sui documenti.

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Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.

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