Diritti successori del convivente di fatto e dell’unito civilmente (l. 76/2016)

Unito civilmente e convivente di fatto alla morte del partner: legittima, casa, locazione e imposte secondo la legge 76/2016 e la Corte costituzionale.

Successioni e donazioni · Guida pratica

Diritti successori del convivente di fatto e dell'unito civilmente (l. 76/2016)

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 26 settembre 2026·Aggiornato il 26 settembre 2026·Lettura 3 min

La legge n. 76/2016 ha introdotto due figure con tutele successorie molto diverse. L’unito civilmente ha, in sostanza, gli stessi diritti ereditari del coniuge. Il convivente di fatto, anche se registrato all’anagrafe, non è erede per legge: riceve solo alcune tutele specifiche, soprattutto sulla casa.

In 30 secondi

L’unito civilmente è equiparato al coniuge; il convivente di fatto ha solo tutele limitate sulla casa e deve essere nominato nel testamento per ricevere beni. La scelta dello strumento va fatta per tempo e sulla base della situazione familiare concreta.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

art. 540 c.c.art. 230-bis c.c.art. 458 c.c.legge n. 76/2016legge 76/2016d.lgs. 346/1990

L'unione civile: stesse regole del coniuge

Il comma 21 dell’art. 1 della legge 76/2016 estende all’unito civilmente le norme del codice civile sulla successione del coniuge. In pratica l’unito civilmente:

  • è erede legittimo in assenza di testamento, con le stesse quote del coniuge;
  • è legittimario, quindi ha diritto a una quota riservata anche contro la volontà del testatore;
  • ha il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili (art. 540 c.c.);
  • ha diritto alla pensione di reversibilità e alle indennità di fine rapporto.

Anche sul piano fiscale è equiparato al coniuge: imposta di successione al 4% oltre la franchigia di 1 milione di euro.

Cosa spetta invece al convivente di fatto?

Senza testamento il convivente non eredita nulla. La legge gli riconosce però:

  • il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza di proprietà del defunto per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore ma non oltre cinque anni; almeno tre anni se vi abitano figli minori o disabili (comma 42). Il diritto cessa se il convivente smette di abitarvi stabilmente o si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza (comma 43);
  • il subentro nel contratto di locazione se la casa era in affitto al partner defunto (comma 44);
  • il risarcimento del danno in caso di morte del partner causata da fatto illecito di un terzo (comma 49).

Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 463/2019), il diritto di abitazione del convivente ha natura personale e non reale, e quindi non va indicato nella dichiarazione di successione.

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Una novità dalla Corte costituzionale

Con la sentenza n. 148/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 230-bis c.c. nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i familiari dell’impresa familiare, e ha dichiarato illegittimo l’art. 230-ter, che gli riconosceva una tutela ridotta. Il convivente che ha lavorato nell’impresa del partner ha quindi gli stessi diritti patrimoniali degli altri familiari, e questo può incidere anche sui rapporti con gli eredi.

Come si può tutelare il convivente?

L’unico strumento pieno è il testamento, nei limiti della quota disponibile se ci sono figli, genitori o coniuge. Il contratto di convivenza non può contenere disposizioni sulla successione, per il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.). Va considerato anche il costo fiscale: il convivente paga l’imposta di successione all’8% senza franchigia. Fino al 31 dicembre 2026 si applica il d.lgs. 346/1990; il nuovo Testo unico sui tributi indiretti (d.lgs. 123/2025) sarà applicabile dal 1° gennaio 2027.

Domande frequenti

DCosa spetta invece al convivente di fatto?

RSenza testamento il convivente non eredita nulla. La legge gli riconosce però: il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza di proprietà del defunto per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore ma non oltre cinque anni; almeno tre anni se vi abitano figli minori o disabili (comma 42). Il diritto cessa se il convivente smette di abitarvi stabilmente o si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza (comma 43); il subentro nel contratto di locazione se la casa era in affitto al partner defunto (comma 44); il risarcimento del danno in caso di morte del partner causata da fatto illecito di un terzo (comma 49).

DCome si può tutelare il convivente?

RL'unico strumento pieno è il testamento, nei limiti della quota disponibile se ci sono figli, genitori o coniuge. Il contratto di convivenza non può contenere disposizioni sulla successione, per il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.).

Guide collegate

Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →

In sintesi

L’unito civilmente è equiparato al coniuge; il convivente di fatto ha solo tutele limitate sulla casa e deve essere nominato nel testamento per ricevere beni. La scelta dello strumento va fatta per tempo e sulla base della situazione familiare concreta.

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Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.

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