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Correttivo fiscale: il decreto legislativo 148/2026
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Pubblicato il [data di pubblicazione] · Aggiornato il [data di pubblicazione] · Lettura 4 min
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Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 contiene disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, IVA, accise e controlli tributari. Dalle nostre letture risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026; Normattiva ne riporta anche una versione ripubblicata con note il 4 settembre 2026. La data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie vanno confermate sul testo ufficiale. L’articolo 1 riguarda i familiari a carico e si applica dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.
Dalla pratica dello studio
Quando una norma fiscale viene corretta, per prima cosa si controlla da quale periodo d’imposta si applica: è la data che decide se riguarda o no la dichiarazione che si sta preparando.
Riferimenti
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148art. 1Com’è organizzato il decreto
L’indice del decreto comprende dodici titoli, tra cui: redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa, fiscalità internazionale, imposta sul valore aggiunto, revisione della disciplina dell’accertamento, redditi finanziari, concordato preventivo biennale, enti del Terzo settore, sanzioni tributarie e disposizioni finali.
L’articolo 1: i familiari a carico
L’articolo 1 è intitolato al trattamento fiscale dei familiari a carico. Il comma 1 modifica la disposizione sui familiari a carico eliminando le parole sulla convivenza con il contribuente o sul percepimento di assegni alimentari e riproponendole, nel secondo periodo, soltanto per le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile. Il comma 3 dice che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano «a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025».
Successioni e autoliquidazione: una precisazione
Nel testo che abbiamo letto, il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni compare tra i principi e criteri direttivi della legge di delega (art. 10, comma 1, lettera b), cioè come indicazione al Governo, e non come regola già operativa introdotta da questo decreto. Chi deve presentare una dichiarazione di successione non deve quindi cambiare le proprie abitudini sulla base di questa sola norma: conviene verificare gli atti attuativi.
Cosa verificare
Questa scheda riassume l’indice e l’articolo 1 del decreto. Per le altre disposizioni (riscossione, concordato preventivo biennale, controlli, successioni e donazioni) e per le disposizioni transitorie rinviamo al testo su Normattiva e aggiorneremo la pagina con schede di approfondimento solo dopo la lettura degli articoli.
Domande frequenti
Da quando è in vigore il decreto?
La data va confermata sul testo ufficiale: qui non indichiamo una data di entrata in vigore che non abbiamo verificato. Dalle nostre letture la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è dell’11 agosto 2026.
Il decreto introduce l’autoliquidazione dell’imposta di successione?
Nel testo letto l’autoliquidazione compare come principio della legge di delega, non come regola già operativa.
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Contenuto informativo aggiornato il [data di pubblicazione]. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Prima di preparare una dichiarazione, controlla da quale periodo d’imposta si applica la norma corretta.
- Per l’entrata in vigore e le disposizioni transitorie, fai riferimento al testo ufficiale su Normattiva indicato tra le fonti dell’articolo.
- Per l’imposta di successione, non cambiare le tue abitudini sulla base della sola legge di delega: verifica gli atti attuativi.
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