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Se l’Agenzia delle Entrate, come terzo pignorato, dichiara di non dovere nulla al debitore, il creditore procedente può far valere la tutela esecutiva davanti al giudice ordinario. Lo hanno affermato le Sezioni Unite civili della Cassazione con l’ordinanza n. 24845/2026, depositata il 29 agosto 2026. L’accertamento dell’obbligo del terzo è un subprocedimento interno all’esecuzione: l’ordinanza che lo chiude non forma giudicato sul debito del terzo verso l’esecutato.
Il debitore esecutato, invece, può impugnare la dichiarazione negativa davanti al giudice tributario nei termini di legge.
Che fare: il creditore agisce davanti al giudice dell’esecuzione e, contro l’ordinanza, propone opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni (art. 617 c.p.c.).
Per chi decide
Il creditore procedente che si trova davanti a una dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate non deve rivolgersi al giudice tributario: la contestazione si svolge davanti al giudice dell’esecuzione. L’ordinanza che decide si impugna con l’opposizione agli atti esecutivi, nelle forme e nei termini dell’art. 617 c.p.c., come richiamato dall’art. 549 c.p.c. La decisione sull’opposizione è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Per l’ufficio
Si prepara una scheda di una pagina con questi dati: natura del credito pignorato, titolo esecutivo e notifiche, contenuto della dichiarazione del terzo, data dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, scadenza dei venti giorni per l’opposizione, giudice competente.
Chi può contestare la dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate, e davanti a quale giudice?
La questione si pone quando l’Agenzia delle Entrate è chiamata come terzo pignorato e dichiara di non dovere nulla al debitore (art. 547 c.p.c.). Le Sezioni Unite civili hanno risposto con l’ordinanza n. 24845/2026 (R.G. 16814/2025, decisa in camera di consiglio il 14 aprile 2026, depositata il 29 agosto 2026). Il ricorso era dell’Agenzia delle Entrate, che sosteneva la giurisdizione del giudice tributario.
Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite?
Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate era terzo pignorato in una procedura esecutiva su un credito tributario del debitore e aveva reso una dichiarazione negativa. Il creditore l’aveva contestata. Il Tribunale di Paola aveva ritenuto di avere giurisdizione e l’Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione.
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, quello sulla giurisdizione, e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha poi rimesso la causa alla Terza Sezione civile per gli altri motivi.
Le Sezioni Unite hanno richiamato la giurisprudenza della stessa Corte (Cass. n. 23123/2022 e n. 13131/2025). Dopo le riforme del 2012, 2014 e 2015, l’accertamento dell’obbligo del terzo è un “subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva”, devoluto al giudice dell’esecuzione e volto a verificare l’esistenza del credito “ai soli fini dell’esecuzione in corso”.
L’ordinanza che lo definisce vale solo nel processo esecutivo e non forma giudicato sull’esistenza o sull’ammontare del debito del terzo verso l’esecutato. L’Agenzia invocava le Sezioni Unite n. 3773/2014, favorevoli alla giurisdizione tributaria. La Corte ha riesaminato quell’orientamento alla luce delle riforme degli artt. 548 e 549 c.p.c. e non lo ha seguito.
Che cosa cambia per il creditore procedente?
Quando il credito pignorato è di natura tributaria, il creditore procedente può comunque far valere la tutela esecutiva nei confronti del terzo davanti al giudice ordinario. Lo può fare anche se la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria conserva la natura di atto espressivo del potere impositivo. Quella dichiarazione può essere impugnata dal debitore esecutato davanti al giudice tributario, nei termini di legge.
Chi assiste il creditore non cerca quindi il giudice tributario per contestare la dichiarazione nel pignoramento. L’ordinanza del giudice dell’esecuzione si impugna, da parte del creditore o del terzo, con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). La decisione sull’opposizione è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Situazione, passo e termine
| Situazione | Passo | Termine |
|---|---|---|
| L’Agenzia delle Entrate, terzo pignorato, rende dichiarazione negativa | Contestarla davanti al giudice dell’esecuzione (giudice ordinario), non al giudice tributario | Secondo il giudizio esecutivo: l’udienza e l’ordinanza dell’art. 549 c.p.c. |
| Il giudice dell’esecuzione ha deciso con ordinanza | Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Venti giorni, termine perentorio; la decorrenza si verifica sull’atto |
| Si teme un effetto fuori dall’esecuzione | Ricordare che l’ordinanza non forma giudicato sul debito del terzo verso l’esecutato | Nessun termine |
| Il debitore esecutato vuole contestare la dichiarazione | Ricorso al giudice tributario | Nei termini di legge (art. 21 d.lgs. n. 546/1992: sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato) |
Domande frequenti
Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite?
Hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate come terzo pignorato. Hanno rimesso la causa alla Terza Sezione civile per gli altri motivi.
Che cosa significa per il creditore?
Può chiedere tutela esecutiva nei confronti del terzo davanti al giudice ordinario, anche se la dichiarazione negativa resta un atto espressivo del potere impositivo.
Il debitore esecutato può rivolgersi al giudice tributario?
Sì. Secondo la Corte la dichiarazione negativa può essere impugnata dal debitore esecutato davanti al giudice tributario nei termini di legge.
L’ordinanza sull’obbligo del terzo vale anche fuori dall’esecuzione?
No. Non ha efficacia fuori dal processo esecutivo e non forma giudicato sull’esistenza o sull’ammontare del debito del terzo verso l’esecutato.
Come ci si organizza prima di muoversi?
Con una scheda di una pagina: natura del credito pignorato, titolo esecutivo e notifiche, contenuto della dichiarazione del terzo, data dell’ordinanza, scadenza dell’opposizione, giudice competente.
Cosa fare ora
- Compilare la scheda di una pagina sul pignoramento presso terzi.
- Contestare la dichiarazione davanti al giudice dell’esecuzione, non al giudice tributario.
- Contro l’ordinanza, proporre opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni.
- Leggere il testo integrale dell’ordinanza e gli atti del caso concreto prima di decidere.
La consulenza si svolge anche a distanza, in tutta Italia. Sedi su appuntamento a Napoli (due), Roma e Bari.
Fonti ufficiali
- Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili, ordinanza n. 24845/2026
- Normattiva – artt. 547, 548, 549, 617 c.p.c.
- Corte Suprema di Cassazione
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Contestare la dichiarazione negativa davanti al giudice dell’esecuzione, se sei il creditore procedente.
- Opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza, entro venti giorni.
- Ricorso al giudice tributario, se sei il debitore esecutato e vuoi impugnare la dichiarazione.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso e da che parte sei. Per il creditore procedente la sede indicata dalle Sezioni Unite è il giudice dell’esecuzione, non il giudice tributario. Per il debitore esecutato resta la via tributaria, nei termini di legge. In entrambi i casi contano i termini e gli atti del caso concreto.
Cosa fare subito
- Prepara la scheda di una pagina sul pignoramento presso terzi.
- Segna la data dell’ordinanza e la scadenza dei venti giorni.
- Leggi il testo integrale dell’ordinanza e gli atti prima di decidere.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Verifica natura del credito pignorato, titolo esecutivo e notifiche.
- Controlla con cura il contenuto della dichiarazione del terzo.
- Leggi la fonte ufficiale: l’ordinanza n. 24845/2026 è sul sito della Corte di Cassazione.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online, preventivo scritto prima dell’incarico e primo incontro in italiano; sedi di Napoli, Roma e Bari su appuntamento.