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Fideiussioni e schema ABI: cosa hanno deciso le Sezioni Unite nel 2026
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Pubblicato il 4 ottobre 2026 · Aggiornato il 4 ottobre 2026 · Lettura 4 min
In 30 secondi
Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite si sono occupate delle fideiussioni che riproducono le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 del codice civile. Il giudice di merito deve accertare se il modello usato corrisponde a un’intesa o a una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza. Se la fideiussione prevede il pagamento a prima richiesta, il creditore evita la decadenza con una richiesta stragiudiziale inviata al garante nei termini dell’art. 1957.
Dalla pratica dello studio
Quando ci viene sottoposta una fideiussione contestata, si parte sempre dal testo firmato: serve la copia completa, con tutte le clausole, per vedere se contiene quelle di cui parla la decisione.
Riferimenti
Cass., Sez. Un., sent. n. 24825/2026art. 1957 c.c.Cosa hanno deciso le Sezioni Unite
La sentenza è stata depositata il 28 agosto 2026 e riguarda i contratti bancari. Sul sito della Corte di cassazione sono pubblicate due massime. La prima dice:
«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., il giudice di merito accerta la rispondenza del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.»
La seconda dice:
«Qualora una fideiussione rechi una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore evita d’incorrere in decadenza con istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957 cod. civ.»
L’accertamento del giudice: che cosa significa
La prima massima parla di una fideiussione «specifica», cioè data per uno specifico debito, che ripete tre clausole: la reviviscenza, la sopravvivenza e la deroga all’art. 1957 c.c., la norma sulla decadenza del creditore. Per la Corte il punto non si risolve leggendo soltanto il testo del contratto: il giudice di merito deve accertare se il modello usato corrisponde a un’intesa o a una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.
Questo vuol dire che la presenza delle clausole è il punto di partenza, e che l’esito dipende dall’accertamento svolto nel singolo giudizio. Per questo non è corretto dire che ogni fideiussione con queste clausole sia automaticamente nulla: la massima affida la verifica al giudice.
La clausola a prima richiesta e la decadenza
La seconda massima riguarda il creditore, di solito la banca. Se la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, la banca evita la decadenza inviando al garante una richiesta stragiudiziale, per esempio una lettera o una PEC, entro i termini dell’art. 1957 c.c. Non è quindi necessario, in questo caso, iniziare una causa per evitare la decadenza.
Cosa fare se si è firmata una fideiussione
- Recuperare la copia completa del contratto e le eventuali lettere ricevute dalla banca, con le date in cui sono arrivate.
- Controllare se nel testo compaiono le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c.
- Non firmare nuovi accordi, garanzie o piani di rientro senza averne fatto leggere il testo a un avvocato.
Ogni caso va valutato sui documenti: la decisione delle Sezioni Unite è un punto di riferimento, ma non dà un risultato valido per tutti.
Domande frequenti
La fideiussione è nulla in automatico se segue lo schema ABI?
La massima non lo afferma: dice che il giudice di merito accerta la rispondenza del modello a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.
Che cosa cambia per la banca che chiede il pagamento?
Con la clausola a prima richiesta, la banca evita la decadenza inviando al garante una richiesta stragiudiziale nei termini dell’art. 1957 c.c.
Dove si legge la decisione?
Sul sito della Corte di cassazione, nella pagina della sentenza n. 24825 del 2026 delle Sezioni Unite civili: il link è nelle fonti ufficiali qui sotto.
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Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.