Come opera la liberazione del fideiussore per decadenza della banca dal termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 del Codice Civile?
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994, hanno stabilito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante (Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 in relazione all’art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990) sono affetti da nullità parziale ex art. 1419 c.c. limitatamente alle clausole che riproducono lo schema unilaterale (clausole nn. 2, 6 e 8). La caducazione della clausola n. 6 (che conteneva la rinuncia del garante ai termini dell’art. 1957 c.c.) comporta la riespansione della norma codicistica: di conseguenza, il fideiussore è liberato se il creditore non ha proposto e coltivato le proprie istanze giudiziali contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.
1. Differenza tra fideiussioni omnibus, fideiussioni specifiche e contratto autonomo di garanzia
Occorre distinguere il regime probatorio applicabile alle diverse tipologie di garanzia: mentre per le fideiussioni omnibus ricadenti nel periodo oggetto dell’istruttoria il Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 riveste valore di prova privilegiata dell’intesa restrittiva della concorrenza, per le fideiussioni specifiche (rilasciate a garanzia di una singola operazione di mutuo o finanziamento) grava sul garante l’onere di dimostrare l’applicazione uniforme delle clausole ovvero di eccepire l’operatività della decadenza semestrale ex art. 1957 c.c.
Poiché nelle fideiussioni ordinarie non è sufficiente una semplice diffida stragiudiziale per impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. (occorrendo invece un’iniziativa giudiziale o esecutiva), lo Studio esamina attentamente il testo della garanzia sottoscritta e la cronologia degli atti notificati dalla banca per tutelare il patrimonio del garante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo o a precetto.
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Lo Studio Legale Avv. Renato Giuseppe Fiorentino assiste privati, professionisti e imprese collaborando, ove la natura della pratica lo richieda, con una qualificata rete di consulenti tecnici di parte (medici legali, ingegneri cinematici e navali, architetti, commercialisti, revisori contabili e notai) per una compiuta istruttoria stragiudiziale e giudiziale.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017, al conferimento dell’incarico viene sottoposto un preventivo scritto recante la distinzione tra compenso professionale, spese forfettarie ed oneri fiscali e previdenziali di legge, oltre alle eventuali anticipazioni esenti.
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