Coniuge divorziato: pensione di reversibilità e quota del TFR

L’ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità e al 40% del TFR? Requisiti, ripartizione con il coniuge superstite e ultime pronunce.

Famiglia · Guida pratica

Coniuge divorziato: pensione di reversibilità e quota del TFR

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 26 settembre 2026·Aggiornato il 26 settembre 2026·Lettura 2 min

Il coniuge divorziato può avere diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto e al 40% del TFR maturato durante il matrimonio. In entrambi i casi il requisito centrale è lo stesso: essere titolare di un assegno divorzile periodico e non essersi risposato.

In 30 secondi

Reversibilità e quota del TFR presuppongono un assegno divorzile periodico e l’assenza di nuove nozze. La ripartizione con il coniuge superstite parte dalla durata dei matrimoni, mentre per il TFR contano il momento di maturazione e la sua destinazione: ogni situazione va valutata sui documenti.

Da ricordare

40% del TFR

40% dell'indennità di fine rapporto

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

legge 898/1970

Pensione di reversibilità: i requisiti

L’art. 9 della legge 898/1970 riconosce la reversibilità all’ex coniuge che:

  • è titolare dell’assegno divorzile, riconosciuto dal giudice;
  • non è passato a nuove nozze;
  • ha un rapporto di lavoro o assicurativo dell’ex coniuge, da cui deriva la pensione, iniziato prima della sentenza di divorzio.

Con la sentenza n. 22434 del 2018 le Sezioni Unite hanno escluso il diritto per chi ha ricevuto l’assegno in un’unica soluzione (una tantum): occorre un contributo periodico e attuale al momento della morte.

E se c'è un coniuge superstite?

La pensione viene ripartita dal tribunale tra l’ex coniuge e il vedovo o la vedova. Il criterio principale è la durata dei rispettivi matrimoni. Il giudice può correggerlo tenendo conto di altri elementi: le condizioni economiche delle parti, l’importo dell’assegno divorzile, l’eventuale convivenza prematrimoniale. Con l’ordinanza n. 3955 del 2026 la Cassazione ha precisato che la durata deve essere effettivamente utilizzata come base del calcolo: non può essere annullata da altri fattori, come il modesto importo dell’assegno percepito.

Se manca il coniuge superstite, la reversibilità spetta interamente all’ex coniuge che ha i requisiti. Chi non ha diritto alla reversibilità ma versa in stato di bisogno può chiedere un assegno periodico a carico dell’eredità (art. 9-bis).

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La quota del TFR: come si calcola?

L’art. 12-bis della legge 898/1970 attribuisce all’ex coniuge titolare di assegno divorzile, e non risposato, il 40% dell’indennità di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In base all’orientamento della Cassazione, il diritto sorge se l’indennità matura al momento o dopo la domanda di divorzio. Le anticipazioni percepite durante il matrimonio, invece, restano escluse.

TFR versato al fondo pensione: novità

Con la sentenza n. 20132 del 18 luglio 2025 la Cassazione ha affrontato il caso del TFR confluito nella previdenza complementare. Le somme trasferite al fondo pensione prima della domanda di divorzio assumono natura previdenziale e non rientrano nella quota del 40%. Possono però essere considerate nella valutazione delle condizioni economiche ai fini dell’assegno. La questione era stata rimessa alla pubblica udienza per il suo rilievo nomofilattico. Allo stato non risultano rimessioni alle Sezioni Unite sul tema.

Domande frequenti

DE se c'è un coniuge superstite?

RLa pensione viene ripartita dal tribunale tra l'ex coniuge e il vedovo o la vedova. Il criterio principale è la durata dei rispettivi matrimoni. Il giudice può correggerlo tenendo conto di altri elementi: le condizioni economiche delle parti, l'importo dell'assegno divorzile, l'eventuale convivenza prematrimoniale.

DLa quota del TFR: come si calcola?

RL'art. 12-bis della legge 898/1970 attribuisce all'ex coniuge titolare di assegno divorzile, e non risposato, il 40% dell'indennità di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

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In sintesi

Reversibilità e quota del TFR presuppongono un assegno divorzile periodico e l’assenza di nuove nozze. La ripartizione con il coniuge superstite parte dalla durata dei matrimoni, mentre per il TFR contano il momento di maturazione e la sua destinazione: ogni situazione va valutata sui documenti.

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Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.

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