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Segnalazione illegittima in Centrale Rischi o CRIF: come ottenere la cancellazione e il risarcimento

Segnalazione errata in Centrale Rischi o CRIF: preavviso, art. 125 TUB, come chiedere la cancellazione e quando spetta il risarcimento del danno.

Banche e prodotti finanziari · Guida pratica

Segnalazione illegittima in Centrale Rischi o CRIF: come ottenere la cancellazione e il risarcimento

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 26 settembre 2026·Aggiornato il 16 ottobre 2026·Lettura 4 min

Una segnalazione negativa è illegittima quando manca il suo presupposto (ad esempio non c’è un reale inadempimento o una vera situazione di insolvenza) oppure quando la banca non ha rispettato gli obblighi di informazione verso il cliente. In questi casi si può chiedere la rettifica o la cancellazione e, se si prova il danno subito, il risarcimento.

In 30 secondi

Una segnalazione senza presupposti o senza le informative dovute può essere rimossa, anche con uno strumento d’urgenza. Se il debito era già stato estinto, la prova dell’estinzione è il primo documento da raccogliere. Per il risarcimento occorre invece documentare le conseguenze concrete: conviene conservare richieste di credito, dinieghi e comunicazioni ricevute. Ogni situazione va valutata sui documenti.

Da ricordare

preventivamente

entro trenta giorni

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

art. 125, comma 3, TUBart. 700 c.p.c.d.lgs. 212/2025

Centrale Rischi e CRIF non sono la stessa cosa

  • La Centrale Rischi della Banca d’Italia è un archivio pubblico, regolato dalla circolare n. 139/1991: la segnalazione “a sofferenza” presuppone una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, non un singolo ritardo.
  • I sistemi di informazioni creditizie privati (SIC), come CRIF, sono disciplinati dal codice di condotta approvato dal Garante privacy e registrano anche ritardi nei pagamenti delle rate.

Il preavviso è obbligatorio?

Per i contratti di credito ai consumatori, l’art. 125, comma 3, TUB impone al finanziatore di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnala informazioni negative a una banca dati. La Cassazione (ordinanza n. 39769 del 2021) ha precisato che il mancato preavviso rende illegittima la segnalazione solo nell’ambito del credito al consumo. Per la Centrale Rischi, secondo l’ABF, l’omesso preavviso non invalida di per sé la segnalazione ma può fondare una responsabilità risarcitoria.

Il d.lgs. 212/2025, che ha recepito la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori, ha conservato il preavviso e ha aggiunto l’obbligo di informare il consumatore entro trenta giorni dall’avvenuta registrazione delle informazioni negative, indicando anche i suoi diritti in materia di dati personali; ha inoltre ribadito che le informazioni devono essere esatte, aggiornate e prontamente rettificate. I finanziatori devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026 o, se successivo, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d’Italia; ai contratti stipulati prima continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.

Richiedi una consulenza

Come si ottiene la cancellazione

1
Richiedere la propria posizione alla Banca d’Italia o al gestore del SIC.
2
Inviare un reclamo scritto all’intermediario che ha segnalato, chiedendo la rettifica o la cancellazione.
3
In mancanza di riscontro, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario o al Garante privacy per i profili di trattamento dei dati.
4
Nei casi di pregiudizio grave e imminente, ad esempio quando la segnalazione impedisce di ottenere un finanziamento necessario, si può valutare un ricorso d’urgenza al tribunale ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Quando spetta il risarcimento?

La Cassazione è costante nel ritenere che il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa: va allegato e provato. Con l’ordinanza n. 29252 del 2024 la Corte ha distinto il danno dell’imprenditore, legato alla perdita di affidabilità commerciale, da quello della persona che non svolge attività d’impresa, consistente soprattutto nella maggiore difficoltà di accesso al credito. La prova può essere data anche per presunzioni, ad esempio documentando i rifiuti di finanziamento intervenuti subito dopo la segnalazione; una volta dimostrata l’esistenza del danno, il giudice può liquidarlo in via equitativa.

Debito già estinto e segnalazione a carico di un’impresa

Uno dei casi più frequenti è quello di chi scopre, magari proprio quando chiede un nuovo finanziamento, di risultare ancora segnalato per un debito che in realtà aveva già chiuso con un’altra banca. Il caso tipico è quello di una piccola impresa, ad esempio una struttura ricettiva, che chiede credito per ristrutturare e si vede opporre la segnalazione.

  • Richiedi la tua posizione alla Banca d’Italia (per la Centrale Rischi) o al gestore del SIC, per vedere esattamente cosa risulta e da quale intermediario.
  • Raccogli la prova dell’estinzione del debito: quietanze, estratti conto, lettere di saldo e stralcio, comunicazioni della banca.
  • Invia un reclamo scritto alla banca segnalante allegando la prova e chiedendo la correzione; se non risponde, valuta l’ABF o il giudice.
  • Se hai un’impresa, controlla la tua posizione in Centrale Rischi con regolarità e prima di chiedere un finanziamento: individuare l’errore in anticipo evita che emerga proprio quando serve il credito.

Quanto tempo resti segnalato e quali regole di cancellazione si applichino dipende dal tipo di segnalazione e dall’archivio: per questo la posizione va verificata subito e il caso esaminato sui documenti.

Domande frequenti

DIl preavviso è obbligatorio?

RPer i contratti di credito ai consumatori, l'art. 125, comma 3, TUB impone al finanziatore di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnala informazioni negative a una banca dati.

DQuando spetta il risarcimento?

RLa Cassazione è costante nel ritenere che il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa: va allegato e provato.

DCosa fare se risulto segnalato per un debito già pagato?

RRichiedi la tua posizione, raccogli la prova dell'estinzione e invia un reclamo scritto alla banca segnalante chiedendo la correzione; in mancanza di riscontro si può valutare l'ABF o il giudice.

Guide collegate

Tutte le guide: Diritto bancario e finanziario →

In sintesi

Una segnalazione senza presupposti o senza le informative dovute può essere rimossa, anche con uno strumento d’urgenza. Per il risarcimento occorre invece documentare le conseguenze concrete: conviene conservare richieste di credito, dinieghi e comunicazioni ricevute. Ogni situazione va valutata sui documenti.

Hai una questione simile?

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.

Contenuto informativo aggiornato il 16 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.

La strada che di solito conviene

Le strade possibili

  • Richiedere la propria posizione alla Banca d’Italia o al gestore del SIC.
  • Inviare un reclamo scritto all’intermediario che ha segnalato, chiedendo rettifica o cancellazione.
  • In mancanza di riscontro, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario o al Garante privacy.
  • Nei casi di pregiudizio grave e imminente, valutare un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Quale conviene di solito e perché

Conviene partire dalla via stragiudiziale: prima capire cosa risulta a tuo nome, poi il reclamo scritto all’intermediario. ABF e Garante privacy vengono dopo, se non arriva risposta. Il ricorso d’urgenza resta per il pregiudizio grave e imminente, ad esempio quando la segnalazione ti impedisce di ottenere un finanziamento necessario. Per il risarcimento il danno va provato.

Cosa fare subito

  • Chiedi la tua posizione alla Banca d’Italia o al gestore del SIC.
  • Scrivi all’intermediario e chiedi la rettifica o la cancellazione.
  • Conserva richieste di credito, dinieghi e comunicazioni ricevute.

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Cerca se hai ricevuto un preavviso prima della segnalazione e conservalo: nel credito ai consumatori è un punto che conta.
  • Distingui se la segnalazione è in Centrale Rischi o in un SIC come CRIF: le regole sono diverse.
  • Tieni in ordine rifiuti di finanziamento e date: servono a documentare il danno, che non è automatico.

Lo studio ti ascolta anche a distanza, con documenti inviati online, e ti consegna un preventivo scritto prima dell’incarico. Il primo incontro si svolge in italiano; le sedi sono Napoli, Roma e Bari, su appuntamento.

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Don't speak Italian? Automatic Italian–English translation

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