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Assegno di mantenimento non pagato: gli strumenti per ottenerlo

Assegno di mantenimento non pagato: pagamento diretto dal datore di lavoro, pignoramento, sequestro, sanzioni del giudice e reato dell’art. 570-bis c.p.

Famiglia · Guida pratica

Assegno di mantenimento non pagato: gli strumenti per ottenerlo

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 9 novembre 2026·Aggiornato il 9 novembre 2026·Lettura 3 min

Se l’ex coniuge o l’altro genitore non paga l’assegno di mantenimento, ci sono tre strade principali. La prima è chiedere il pagamento diretto al suo datore di lavoro, senza passare dal giudice (art. 473-bis.37 c.p.c.). La seconda è il pignoramento di stipendio, conto o beni. La terza è la denuncia per il reato dell’art. 570-bis c.p., che è procedibile d’ufficio.

In 30 secondi

Per l’assegno non pagato si può chiedere il pagamento diretto al datore di lavoro dopo 30 giorni dalla messa in mora. Si può procedere anche con il pignoramento o con le misure del giudice. Nei casi più seri c’è la tutela penale dell’art. 570-bis c.p. La strada migliore dipende da reddito e beni del debitore.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

art. 156 c.c.art. 545 c.p.c.l. 898/1970d.lgs. 149/2022d.lgs. 164/2024

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia?

Prima

le regole erano sparse tra codice civile (art. 156 c.c.) e legge sul divorzio (art. 8 l. 898/1970).

Oggi

dal 28 febbraio 2023 il d.lgs. 149/2022 ha riunito le tutele negli artt. 473-bis.36 e seguenti c.p.c., valide per separazione, divorzio e figli di genitori non sposati.

Correttivo

il d.lgs. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024, ha separato l’attuazione dei provvedimenti (art. 473-bis.38 c.p.c.) dalle sanzioni per le inadempienze (art. 473-bis.39 c.p.c.).

Come funziona il pagamento diretto dal datore di lavoro?

1
Messa in mora: si invia al debitore una richiesta scritta di pagamento.
2
Attesa di 30 giorni: se il debitore resta inadempiente, si può procedere.
3
Notifica al terzo: si notifica il provvedimento al datore di lavoro, all’ente pensionistico o a chi deve somme periodiche al debitore.
4
Pagamento: dal mese successivo il terzo versa l’assegno direttamente al beneficiario.

Se il terzo non paga, il creditore può agire in via esecutiva anche contro di lui.

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Si può pignorare lo stipendio per il mantenimento?

Sì. Il provvedimento sul mantenimento è immediatamente esecutivo. Per i crediti alimentari lo stipendio si può pignorare nella misura autorizzata dal giudice (art. 545 c.p.c.), anche oltre il limite ordinario di un quinto. Si possono pignorare anche il conto corrente e i beni del debitore.

Quali altre tutele offre il giudice?

Ipoteca giudiziale sui beni del debitore (art. 473-bis.36 c.p.c.).
Garanzie personali o reali, se c’è il pericolo che il debitore si sottragga.
Sequestro dei beni dell’obbligato.
In caso di inadempienze gravi o ripetute: ammonimento, somme dovute per ogni giorno di ritardo, sanzione amministrativa da 75 a 5.000 euro e risarcimento (art. 473-bis.39 c.p.c.).

Non pagare il mantenimento è reato?

Sì. L’art. 570-bis c.p. punisce il coniuge che non versa l’assegno di separazione o di divorzio. Punisce anche chi viola gli obblighi economici verso i figli. La giurisprudenza lo applica anche ai figli di genitori non sposati. Secondo la Cassazione penale (sent. n. 19715/2025), anche il mancato pagamento delle spese straordinarie può integrare il reato. Il reato è procedibile d’ufficio.

Cosa preparare

  • Il provvedimento o l’accordo che fissa l’assegno.
  • Un prospetto dei mesi non pagati.
  • Le informazioni su datore di lavoro, conti e beni del debitore.

Domande frequenti

DCosa è cambiato con la riforma Cartabia?

RPrima: le regole erano sparse tra codice civile (art. 156 c.c.) e legge sul divorzio (art. 8 l. 898/1970). Oggi: dal 28 febbraio 2023 il d.lgs. 149/2022 ha riunito le tutele negli artt. 473-bis.36 e seguenti c.p.c., valide per separazione, divorzio e figli di genitori non sposati. Correttivo: il d.lgs. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024, ha separato l'attuazione dei provvedimenti (art. 473-bis.38 c.p.c.) dalle sanzioni per le inadempienze (art. 473-bis.39 c.p.c.).

DCome funziona il pagamento diretto dal datore di lavoro?

RMessa in mora: si invia al debitore una richiesta scritta di pagamento. Attesa di 30 giorni: se il debitore resta inadempiente, si può procedere. Notifica al terzo: si notifica il provvedimento al datore di lavoro, all'ente pensionistico o a chi deve somme periodiche al debitore.

DSi può pignorare lo stipendio per il mantenimento?

RSì. Il provvedimento sul mantenimento è immediatamente esecutivo. Per i crediti alimentari lo stipendio si può pignorare nella misura autorizzata dal giudice (art. 545 c.p.c.), anche oltre il limite ordinario di un quinto. Si possono pignorare anche il conto corrente e i beni del debitore.

DQuali altre tutele offre il giudice?

RIpoteca giudiziale sui beni del debitore (art. 473-bis.36 c.p.c.). Garanzie personali o reali, se c'è il pericolo che il debitore si sottragga. Sequestro dei beni dell’obbligato.

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In sintesi

Per l’assegno non pagato si può chiedere il pagamento diretto al datore di lavoro dopo 30 giorni dalla messa in mora. Si può procedere anche con il pignoramento o con le misure del giudice. Nei casi più seri c’è la tutela penale dell’art. 570-bis c.p. La strada migliore dipende da reddito e beni del debitore.

Hai una questione simile?

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.

Contenuto informativo aggiornato il 9 novembre 2026. Non costituisce parere legale.

La strada che di solito conviene

Le strade possibili

  • Pagamento diretto da parte del datore di lavoro o di chi deve somme periodiche al debitore.
  • Pignoramento di stipendio, conto corrente o beni.
  • Misure del giudice: ipoteca giudiziale, garanzie, sequestro.
  • Denuncia per il reato dell’art. 570-bis c.p.

Quale conviene di solito e perché

Dipende dal caso: la strada migliore dipende da reddito e beni del debitore. Se c’è un datore di lavoro, il pagamento diretto è di solito il primo passo, perché non richiede un nuovo giudizio e porta a versamenti periodici. Se il debitore ha conti o beni, il pignoramento è la via successiva. La denuncia penale è per i casi più seri.

Cosa fare subito

  • Prepara il provvedimento o l’accordo che fissa l’assegno.
  • Compila un prospetto dei mesi non pagati.
  • Raccogli le informazioni su datore di lavoro, conti e beni del debitore.
  • Invia la richiesta scritta di pagamento (messa in mora).

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Invia la messa in mora in forma scritta e conservane la prova: da lì decorrono i 30 giorni indicati nell’articolo.
  • Tieni a portata di mano il provvedimento: è immediatamente esecutivo ed è la base di ogni azione.
  • Aggiorna il prospetto dei mesi non pagati ogni volta che una rata manca.

Lo studio offre consulenza anche a distanza, con i documenti inviati online. Il preventivo è scritto e arriva prima dell’incarico. Il primo incontro è in italiano, con sedi di Napoli, Roma e Bari su appuntamento.

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