Novità · Processo civile
Regolamento di competenza d’ufficio: la Corte costituzionale conferma l’art. 45 c.p.c. (sentenza 92/2026)
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Pubblicato il [data di pubblicazione] · Aggiornato il [data di pubblicazione] · Lettura 3 min
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Con la sentenza n. 92 del 2026 (decisa il 12 marzo, depositata il 28 maggio 2026) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 45 del codice di procedura civile, sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione. La norma resta com’è.
Dalla pratica dello studio
Prima di iniziare una causa si verifica con attenzione quale giudice è competente, perché una scelta sbagliata può allungare i tempi del processo.
Riferimenti
Corte cost., sent. n. 92/2026art. 45 c.p.c.Che cosa ha deciso la Corte
Il dispositivo dice che la Corte costituzionale «dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 45 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica».
Il principio in parole semplici
Secondo la sintesi della decisione, l’art. 45 c.p.c. limita il regolamento di competenza d’ufficio ai casi di incompetenza per materia o per territorio inderogabile, e non lo prevede per l’incompetenza per valore. La Corte ha ritenuto che questa scelta non violi i principi costituzionali richiamati dal Tribunale, perché risponde a ragionevoli criteri di economia processuale e lascia alle parti il regolamento di competenza a istanza di parte.
Cosa cambia in pratica
Nulla cambia per le cause in corso: la norma non è stata modificata. Resta però un promemoria utile: se si ritiene che il giudice sia incompetente per valore, il controllo passa dall’iniziativa delle parti.
Domande frequenti
La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 45 c.p.c.?
No: ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Piacenza.
Quali parametri costituzionali erano stati richiamati?
Gli articoli 3, 25, 97 e 111 della Costituzione.
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Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.