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Recesso ed esclusione del socio di s.r.l.: come si liquida la quota

Recesso del socio di s.r.l.: casi, termini, valore della quota e rimborso in 180 giorni. Esclusione per giusta causa e socio moroso: cosa prevede la legge.

Imprese e aziende · Guida

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 14 Ottobre 2026·Aggiornato il 16 Ottobre 2026·Lettura 7 min

In 30 secondi

  • Il socio di srl può recedere nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), per esempio se cambia l’oggetto sociale o il tipo di società, e negli altri casi indicati nell’atto costitutivo; se la società è a tempo indeterminato può uscire con un preavviso di almeno 180 giorni.
  • La dichiarazione si invia con raccomandata alla società, di regola entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo giustifica.
  • La quota si rimborsa in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del valore di mercato al momento del recesso; la società deve pagare di regola entro 180 giorni.
  • L’esclusione del socio è possibile solo se prevista dall’atto costitutivo (giusta causa) o nei casi di mancato versamento dei conferimenti.

Aggiornato il 16 ottobre 2026.

Quando i soci non vanno più d’accordo, o la società cambia strada, la domanda è sempre la stessa: come si esce, e quanto vale la propria quota? Nella srl la legge dà al socio il diritto di recedere in alcuni casi e consente di prevedere nello statuto altre ipotesi di recesso e di esclusione. Ecco come funzionano.

Quando il socio può recedere

L’art. 2473 del codice civile riconosce il diritto di recesso al socio che non ha consentito a decisioni di rilievo, come il cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, la fusione o la scissione, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all’estero, l’eliminazione di una causa di recesso prevista dall’atto costitutivo o decisioni che comportano un cambiamento significativo dell’attività o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L’atto costitutivo può prevedere altri casi di recesso.

Se la società è contratta a tempo indeterminato, ciascun socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni; l’atto costitutivo può prevedere un termine diverso, ma di regola non superiore a un anno. Il recesso spetta inoltre, nei limiti dell’art. 2469 c.c., quando lo statuto rende le quote intrasferibili o ne subordina il trasferimento a un gradimento, anche per gli eredi del socio defunto (la situazione degli eredi è trattata nella guida dedicata alla morte del socio, in fondo).

Come si esercita il recesso

Il socio invia una lettera raccomandata alla società con la dichiarazione di recesso. Il termine di regola è di 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo giustifica o, se manca l’iscrizione, dalla conoscenza del fatto. La dichiarazione deve indicare le generalità del socio, il domicilio e il valore della partecipazione. Conserva la prova della data di ricezione. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima o se viene deciso lo scioglimento.

Quanto vale la quota e come si paga

I soci che recedono hanno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Per determinarlo si tiene conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, non del solo valore contabile. In caso di disaccordo, il valore è determinato tramite relazione giurata di un perito nominato dal tribunale, che decide anche sulle spese. Una stima documentata, fatta prima, riduce il rischio di contenzioso.

Il rimborso avviene di regola entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso. La società può pagare con le riserve disponibili; in alternativa la quota può essere acquistata dagli altri soci o da un terzo concordato; se nemmeno questo è possibile si riduce il capitale; se nessuna di queste strade è praticabile, la società si scioglie.

Esclusione del socio

L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa (art. 2473-bis c.c.): per esempio violazioni gravi dei doveri o attività in concorrenza con la società. In questo caso valgono, in quanto compatibili, le regole sul rimborso della quota previste per il recesso. Se il socio non esegue il versamento dei conferimenti dovuti, gli amministratori lo diffidano e, in caso di mancato pagamento, la quota può essere venduta o il socio escluso secondo l’art. 2466 c.c.

Esempio pratico (ipotetico)

Esempio costruito a scopo illustrativo: non si riferisce a pratiche dello Studio, né a persone o imprese reali.

Tre fratelli sono soci di una srl a tempo indeterminato e uno di loro vuole dedicarsi ad altro. Comunica il recesso con il preavviso previsto; gli altri soci propongono di acquistare la sua quota dopo una stima concordata del valore di mercato, evitando di ridurre il capitale. Se non si accordano sul valore, la determinazione passa a un perito nominato dal tribunale.

Cosa controllare prima di muoversi

  • Statuto e atto costitutivo: cause di recesso e di esclusione aggiuntive, preavviso, trasferibilità delle quote, criteri di valutazione.
  • Decisione dei soci: data, quorum, verbale, se hai votato contro o non hai partecipato.
  • Termini: la raccomandata va inviata in tempo e con i contenuti richiesti.
  • Valore: bilanci, situazione patrimoniale, beni e avviamento, per sostenere la richiesta di rimborso.
  • Garanzie personali: fideiussioni prestate per la società, che spesso non cessano con l’uscita dal capitale.

La strada che di solito conviene

Le strade possibili

  • Recedere nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo.
  • Se la società è a tempo indeterminato, recedere con preavviso di almeno 180 giorni.
  • Concordare con gli altri soci l’acquisto della tua quota, dopo una stima del valore di mercato.
  • Se sei la società, valutare l’esclusione solo se lo statuto la prevede.

Quale conviene di solito e perché

Dipende dal caso: conta se esiste una causa di recesso o se la società è a tempo indeterminato, e cosa prevede l’atto costitutivo. Quando è possibile, l’acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo, dopo una stima concordata, evita di ridurre il capitale e riduce il rischio di contenzioso. Se non c’è accordo sul valore, lo stabilisce un esperto nominato dal tribunale.

Cosa fare subito

  • Rileggi l’atto costitutivo: casi di recesso, preavviso, trasferibilità delle quote.
  • Fai documentare una stima del valore della tua quota.
  • Prepara una comunicazione di recesso corretta e conservane la prova di invio.

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Tieni a portata di mano atto costitutivo, statuto e ultimi bilanci.
  • Comunica il recesso in modo che resti prova della data di ricezione.
  • Per le norme (artt. 2466, 2469, 2473 e 2473-bis c.c.), consulta i testi ufficiali su Normattiva.

Lo studio assiste soci e società nell’analisi dello statuto, nel calcolo della quota e nella trattativa, anche a distanza, con documenti inviati online, preventivo scritto prima dell’incarico; sedi di Napoli, Roma e Bari su appuntamento.

Domande frequenti

Quando il socio di srl può recedere?

Nei casi previsti dall’art. 2473 c.c., per esempio se cambia l’oggetto sociale o il tipo di società, e negli altri casi previsti dall’atto costitutivo. Nelle società a tempo indeterminato anche con preavviso di almeno 180 giorni.

Entro quanto va inviata la dichiarazione di recesso?

Di regola entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che giustifica il recesso, con lettera raccomandata alla società.

Come si calcola il valore della quota?

In proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del valore di mercato al momento del recesso. In caso di disaccordo decide un perito nominato dal tribunale.

In quanto tempo la società deve pagare?

Di regola entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso.

Si può escludere un socio dalla srl?

Solo se lo statuto prevede ipotesi di esclusione per giusta causa o nei casi di mancato versamento dei conferimenti.

Guide collegate

Fonti: codice civile, artt. 2466, 2469, 2473 e 2473-bis (Normattiva). Le norme sono riportate in sintesi e vanno verificate sul testo vigente e sulla giurisprudenza recente. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.

Per una visione d’insieme della materia, consulta la pagina dedicata: diritto commerciale e imprese.

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