In 30 secondi. Con la sentenza n. 1390 del 2026 (Sezione prima, decisa l’11 dicembre 2025, depositata il 22 gennaio 2026) la Cassazione ha enunciato, nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.), che il secondo comma dell’art. 2407 c.c., come modificato dalla legge n. 35 del 2025 e in vigore dal 12 aprile 2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Utile a sindaci, revisori, commercialisti e amministratori di società.
Il principio
La Corte afferma che la norma dell’art. 2407, secondo comma, c.c., nel testo introdotto dalla legge n. 35 del 2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Per le condotte precedenti continua quindi a valere la disciplina previgente.
Che cosa significa in pratica
Per valutare la responsabilità di un sindaco o di un revisore bisogna guardare alla data dei fatti contestati: se sono precedenti al 12 aprile 2025, la riforma non può essere invocata.
Fonti ufficiali
- Corte di cassazione, Sez. 1 civile, sentenza n. 1390/2026, banca dati Italgiure (testo letto sul sito ufficiale)
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Nelle cause di responsabilità degli organi di controllo, verifica per prima la cronologia: periodo dei fatti, data dell’azione e norma applicabile.
- Se i fatti sono precedenti al 12 aprile 2025, la riforma dell’art. 2407 c.c. non può essere invocata.
- Raccogli verbali, relazioni e comunicazioni del periodo contestato.
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