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Emigrati di prima e seconda generazione: eredità, immobili e cittadinanza in Italia

Successioni e donazioni · Guida

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 27 Ottobre 2026·Aggiornato il 27 Ottobre 2026·Lettura 7 min

Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Aggiornato il 27 ottobre 2026.

In 30 secondi

Se la tua famiglia è emigrata e in Italia è rimasta una casa o un terreno, il problema più frequente non è la vendita ma i documenti: eredità mai accettata, immobili ancora intestati ai nonni, eredi sparsi in più Paesi. Si risolve in ordine: ricostruire chi è erede, sistemare la successione, dividere o vendere con procure valide. La cittadinanza è un tema a parte, con regole cambiate nel 2025.

Indice

1. Chi sono gli eredi e cosa succede se nessuno ha fatto nulla

2. Accettare, rinunciare, accettare con beneficio d’inventario

3. Dichiarazione di successione e volture per chi vive all’estero

4. Casa in comproprietà tra parenti lontani: dividere o vendere

5. Procura dall’estero e apostille

6. Imposta di registro agevolata sulla prima casa

7. Cittadinanza per discendenza: cosa tocca il civile

8. Donazioni e testamento: prevenire il problema

9. Domande frequenti

1. Chi sono gli eredi

Senza testamento, ereditano coniuge, figli, e in loro assenza genitori, fratelli e altri parenti entro il sesto grado, secondo l’ordine di legge (artt. 565 ss. c.c.). Se un erede è morto, subentrano i suoi discendenti (rappresentazione). Dopo due generazioni i nomi sono spesso decine: si parte da atti di stato civile e dal certificato di morte, tradotti e apostillati se esteri.

Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali. Una casa in un paese del Sud è ancora intestata a un bisnonno emigrato in America. Gli eredi attuali sono dodici in tre Paesi. La strada di solito più conveniente: ricostruire la catena ereditaria, regolarizzare una successione alla volta e poi dividere o vendere con procure.

2. Accettare, rinunciare, beneficio d’inventario

L’eredità si acquista con l’accettazione, anche tacita (per esempio vendendo un bene ereditario). Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.); il chiamato che possiede beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi, altrimenti è considerato erede puro e semplice. Dopo l’inventario, ha quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare, altrimenti è erede puro e semplice (art. 485 c.c.). Per la proroga è competente il giudice di pace: la modifica è stata rinviata (da ultimo al 31 ottobre 2027), quindi va verificata caso per caso. Se ci sono debiti, il beneficio d’inventario protegge il patrimonio personale. Rinunciare è possibile, con atto formale; non si può rinunciare «a metà».

3. Dichiarazione di successione e volture

La dichiarazione di successione si presenta all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall’apertura della successione, di regola in via telematica. Per chi non è residente in Italia la legge prevede che la dichiarazione possa essere spedita con raccomandata o mezzo equivalente: vale la data di spedizione. Se il defunto viveva all’estero ma aveva risieduto in Italia, la scheda dell’Agenzia indica l’ufficio dell’ultima residenza italiana e, se non è nota, un ufficio di Roma. Se ci sono immobili, dopo vengono le volture catastali e la trascrizione dell’accettazione, necessaria per poter vendere: oggi si può trascrivere anche sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’erede che attesta l’accettazione tacita (art. 2648 c.c.). Attenzione: il testo unico sulle successioni (D.Lgs. 346/1990) è abrogato dal 1° gennaio 2027 dal D.Lgs. 123/2025, quindi termini e modalità vanno riverificati sul nuovo testo dopo quella data. Parte fiscale: consulta il commercialista.

4. Dividere o vendere

Nessuno è obbligato a restare in comunione: ogni coerede può chiedere la divisione (art. 713 c.c.). Strade possibili: accordo tra tutti con atto notarile; negoziazione assistita; mediazione obbligatoria prima della causa; giudizio di divisione. Di solito conviene l’accordo con una perizia condivisa, perché la causa è lunga e costosa. L’erede che non risponde si può raggiungere con notifica; la causa può proseguire anche se non si presenta.

5. Procura dall’estero

Chi non può tornare firma una procura davanti a un notaio o al consolato del luogo, con apostille e, se serve, traduzione. La procura deve indicare l’immobile, il potere di vendere o dividere e i limiti di prezzo.

6. Imposta di registro agevolata sulla prima casa

L’imposta di registro sull’acquisto della casa di abitazione è ridotta al 2% (invece del 9%) quando ricorrono le condizioni della nota II-bis della Tariffa, parte I, art. 1, del D.P.R. 131/1986 (testo di Normattiva consultato il 27 ottobre 2026; escluse le case di categoria A1, A8 e A9). Tra i casi previsti c’è quello di chi si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e aveva risieduto o lavorato in Italia per almeno cinque anni. Per gli iscritti all’AIRE il testo non indica un caso specifico: prima di contare su un’agevolazione si controllano la norma e la prassi dell’Agenzia delle Entrate. La Tariffa è abrogata dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 123/2025), quindi dopo quella data va riletto il nuovo testo. Parte fiscale: consulta il commercialista o l’Agenzia delle Entrate.

7. Cittadinanza per discendenza (parte civile)

La cittadinanza per discendenza è cambiata nel 2025. L’art. 3-bis della legge 91/1992, introdotto dal D.L. 36/2025 (conv. L. 74/2025), dice in sintesi che è considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza, salvo alcune eccezioni. Tra queste: domande presentate o appuntamenti fissati entro il 27 marzo 2025; giudizi iniziati entro quella data; un ascendente di primo o secondo grado che possiede o possedeva alla morte solo la cittadinanza italiana; un genitore residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita del figlio. Il quadro operativo dei consolati va controllato caso per caso. Per questo non promettiamo esiti: ogni famiglia va esaminata sui documenti.

Dove tocca il civile: atti di stato civile dei genitori e loro rettifiche, riconoscimento di sentenze straniere (art. 64-66 l. 218/1995), eredità di chi ha doppia cittadinanza (si applica il Reg. UE 650/2012 sulla residenza abituale o sulla legge scelta, non la cittadinanza). La pratica amministrativa passa da consolati e comuni; le vie giudiziali richiedono un avvocato. Per le istruzioni operative attuali si consultano i siti del Ministero degli Esteri e del Ministero dell’Interno.

8. Donazioni e testamento

Donare la casa di famiglia è utile solo se si sa cosa succede agli altri figli. Dopo la riforma (l. 182/2025, art. 44), per le successioni aperte dopo la sua entrata in vigore, la riduzione della donazione non pregiudica di regola i terzi che hanno acquistato l’immobile dal donatario: il donatario deve invece compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la loro quota (art. 563 c.c., testo vigente dal 18 dicembre 2025). Per le successioni aperte prima valgono regole transitorie: va controllato il caso concreto. Per chi vive all’estero conviene anche un testamento con scelta della legge applicabile (Reg. UE 650/2012, art. 22).

9. Domande frequenti

Sono nato all’estero: posso ereditare in Italia? Sì, la cittadinanza non è condizione per ereditare.

Devo tornare in Italia per accettare? No, bastano una procura o un delegato.

Posso vendere se non abbiamo trascritto l’accettazione? Di regola no: va prima sistemata la catena.

Quanto tempo ho per decidere? Dieci anni per accettare (art. 480 c.c.), ma i debiti, le imposte e le liti familiari non aspettano.

Un parente non risponde: si blocca tutto? No, esistono la notifica e il giudizio di divisione.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Ricostruzione degli eredi e dei documenti, con elenco di ciò che serve da ogni Paese.
  • Accettazione, rinuncia o beneficio d’inventario, scelti caso per caso.
  • Divisione o vendita dell’immobile con procure valide, anche a distanza.

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