- Un accordo tra coniugi che regola i rapporti economici in caso di separazione o divorzio non è più visto come nullo in ogni caso: la Cassazione ha riconosciuto che può essere valido (ord. n. 20415/2025).
- Restano fuori i doveri che la legge non lascia alla volontà delle parti, come l’assistenza morale e materiale e il mantenimento dei figli.
- Conviene scrivere l’accordo con un avvocato e con il notaio, in modo chiaro e proporzionato.
Pubblicato il 12 ottobre 2026.
Cosa ha deciso la Cassazione
Con l’ordinanza n. 20415 del 2025 la Cassazione ha esaminato un caso di una coppia di Mantova. Il marito si era impegnato per iscritto a restituire alla moglie 146.400 euro, tra spese per una casa a lui intestata e somme pagate con i soldi di lei. Lui ne contestava la validità. La Corte ha dato ragione alla moglie.
Il ragionamento è questo: la separazione non è lo scopo dell’accordo, ma una condizione. Finché il matrimonio dura, l’accordo non produce effetti. Quando la coppia si separa, l’accordo si applica. La base è la libertà dei contratti prevista dall’art. 1322 del codice civile, purché l’interesse sia meritevole di tutela.
Cosa non si può scrivere
La stessa decisione ricorda che non sono ammessi patti che cambiano i doveri che la legge non lascia alla scelta dei coniugi. Per esempio gli obblighi di assistenza morale e materiale. Gli accordi che toccano i figli minori restano sotto il controllo del giudice, che guarda al loro interesse.
Non c’è, oggi, una legge che disciplini in modo generale gli accordi prematrimoniali. Per questo ogni clausola va valutata con attenzione: la validità dipende dal contenuto, non dal nome dell’atto.
Cosa si può regolare, in concreto
- Restituzione di somme e spese pagate da uno dei due per beni dell’altro (come nel caso deciso).
- Destino di una casa o di un bene acquistato con soldi di uno solo.
- Modalità di pagamento e garanzie, se la coppia si separa.
Sono clausole che si scrivono meglio quando c’è un motivo chiaro e un importo o un criterio preciso.
Caso frequente
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Prima del matrimonio, una coppia decide di ristrutturare la casa che è di proprietà di lui, con i risparmi di lei. Scrivono che, se si separano, lui restituirà le somme documentate. Anni dopo la coppia si separa e lui rifiuta di pagare, dicendo che l’accordo non vale. Se l’impegno è chiaro e proporzionato, la giurisprudenza più recente è più favorevole alla sua validità.
La soluzione migliore per te
- Se vi sposate o già siete sposati: la strada più sicura è mettere per iscritto cosa è di chi e come si restituiscono i soldi spesi, con documenti e importi. È meglio di una promessa a voce.
- Se la scelta riguarda il regime dei beni: spesso conviene valutare la separazione dei beni davanti al notaio, che ha regole certe, prima di un accordo atipico.
- Se hai già firmato un accordo e vuoi farlo valere: conserva l’originale, le ricevute dei pagamenti e ogni messaggio; una diffida scritta è di solito il primo passo prima della causa.
Cosa fare subito: Metti insieme i documenti sui soldi spesi e chiedi a un avvocato di leggere l’eventuale accordo prima di firmare o di farlo valere. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Legge l’accordo (o te lo scrive) e controlla che non tocchi diritti che la legge non lascia alle parti.
- Raccoglie le prove dei pagamenti fatti per l’altro coniuge e per la casa.
- Valuta insieme a te se è meglio un accordo, la separazione dei beni o una diffida.
Domande frequenti
Gli accordi prematrimoniali valgono sempre?
No. Possono essere validi se regolano aspetti economici in modo lecito e proporzionato. Non valgono se cambiano doveri inderogabili o danneggiano i figli.
Posso rinunciare in anticipo all’assegno di divorzio?
È il punto più delicato e la risposta va valutata sul caso. Il codice e la legge sul divorzio non lasciano alle parti ogni scelta: serve un parere prima di firmare.
Serve il notaio?
Per i trasferimenti di immobili sì. Per le altre clausole la forma scritta è molto più sicura di un accordo a voce.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma e a Bari, su appuntamento, e a distanza. Il primo incontro è in italiano.
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Fonti: Normattiva, Corte di Cassazione. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Testo redatto con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.
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