Una PMI che usa strumenti di intelligenza artificiale è di regola un «deployer» del regolamento europeo sull’IA. Dopo la modifica dell’8 luglio 2026 (Reg. (UE) 2026/1744) deve ancora adottare misure di alfabetizzazione del personale, ma senza un livello minimo fissato dalla legge; dal 2 agosto 2026 valgono gli obblighi di trasparenza dell’art. 50; le regole sui sistemi ad alto rischio sono state rinviate.
In 30 secondi
Il regolamento (UE) 2026/1744, detto «Omnibus digitale sull’IA», è in vigore dal 27 luglio 2026. Per una PMI che usa l’IA contano soprattutto tre cose: capire se è fornitore o deployer; documentare le iniziative di formazione del personale (non serve un certificato); verificare se i propri usi rientrano negli obblighi di trasparenza, come i contenuti alterati o i testi pubblicati per informare il pubblico.
Riferimenti normativi
Che cosa è cambiato con il regolamento (UE) 2026/1744?
Il regolamento dell’8 luglio 2026 modifica il regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) per semplificarne l’attuazione. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026 e, secondo la Commissione europea, è entrato in vigore il 27 luglio 2026.
Secondo la Commissione, le novità principali sono: le regole per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 e quelle per i sistemi integrati in prodotti dal 2 agosto 2028; alcune semplificazioni riservate alle PMI sono estese alle piccole imprese a media capitalizzazione; l’obbligo di alfabetizzazione è semplificato, con un ruolo più forte di Commissione e Stati membri; è vietato l’uso di sistemi che generano contenuti sessualmente espliciti non consensuali o materiale pedopornografico.
La mia impresa è «fornitore» o «deployer»?
Quasi sempre una PMI che acquista o usa un software con funzioni di IA è un deployer. Il fornitore è chi sviluppa il sistema, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio (art. 3, punto 3). Il deployer è definito così:
«una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale»
Art. 3, punto 4, Reg. (UE) 2024/1689
L’obbligo di alfabetizzazione sull’IA esiste ancora?
Sì, ma è stato riscritto. Prima chiedeva misure «per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione». Il nuovo testo dell’art. 4, paragrafo 1, introdotto dal Reg. (UE) 2026/1744, dice:
«I fornitori e i deployer di sistemi di IA adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona.»
Art. 4, par. 1, Reg. (UE) 2024/1689, come modificato dal Reg. (UE) 2026/1744
Il nuovo paragrafo 2 prevede che la Commissione e gli Stati membri sostengano gli sforzi di fornitori e deployer, «in particolare delle PMI», e che la Commissione pubblichi esempi pratici. Nelle sue domande e risposte la Commissione indica che non serve un certificato e che le organizzazioni possono tenere un registro interno delle formazioni e delle altre iniziative; per chi usa sistemi ad alto rischio resta l’obbligo di formare il personale addetto alla sorveglianza umana.
Usate già strumenti di IA in azienda? Potete sottoporre allo studio contratti e regolamenti interni per una valutazione.
Richiedi una consulenzaQuali obblighi di trasparenza valgono dal 2 agosto 2026?
Secondo la Commissione europea l’art. 50 si applica dal 2 agosto 2026. Per una PMI deployer contano soprattutto due regole:
«I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.»
Art. 50, par. 4, primo comma, Reg. (UE) 2024/1689
Lo stesso paragrafo riguarda il testo generato o manipolato «pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico»: va dichiarato, salvo che sia stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona ne abbia la responsabilità editoriale. Chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte (art. 50, par. 3). L’obbligo di informare chi interagisce con un chatbot grava invece sul fornitore (art. 50, par. 1). Per i soli sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, l’obbligo dei fornitori di marcare i contenuti generati (art. 50, par. 2) si applica, secondo la Commissione, dal 2 dicembre 2026.
Ci sono usi vietati o ad alto rischio da conoscere?
Sì. Tra le pratiche vietate c’è l’uso di sistemi di IA «per inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione», salvo motivi medici o di sicurezza (art. 5, par. 1, lett. f; si controlla il testo vigente su EUR-Lex). Se un’impresa usa un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro, prima di metterlo in servizio deve informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati (art. 26, par. 7); le regole di questo capo, per i sistemi dell’allegato III, si applicano dal 2 dicembre 2027 secondo la Commissione.
Cosa fare, passo per passo
Per la maggior parte delle PMI il lavoro è soprattutto organizzativo e documentale.
- 1Fare l’elenco degli strumenti di IA in uso
- 2Capire se si è fornitori o deployer
- 3Documentare le iniziative di formazione
- 4Verificare i casi di trasparenza (art. 50)
- 5Rivedere contratti con i fornitori e informative
In Italia valgono anche le regole della legge 132/2025, ad esempio sull’informazione ai lavoratori. Lo studio può aiutare a predisporre policy interna, clausole e informative: assistenza legale alle imprese →
Domande frequenti
DChe cosa ha cambiato il regolamento (UE) 2026/1744?
RÈ l’«Omnibus digitale sull’IA» dell’8 luglio 2026. Secondo la Commissione europea, tra l’altro, sposta al 2 dicembre 2027 le regole per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III e al 2 agosto 2028 quelle per i sistemi integrati in prodotti, estende alcune semplificazioni previste per le PMI alle piccole imprese a media capitalizzazione e riscrive l’obbligo di alfabetizzazione dell’art. 4.
DUna PMI che usa un assistente di scrittura basato sull’IA è un «deployer»?
RDi regola sì. Il regolamento definisce deployer chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso di un’attività personale non professionale (art. 3, punto 4).
DL’obbligo di formazione sull’IA è stato abolito?
RNo. Il nuovo art. 4 chiede ancora a fornitori e deployer di adottare misure per sostenere l’alfabetizzazione in materia di IA del personale, ma precisa che l’obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione. Secondo la Commissione, per chi usa sistemi ad alto rischio resta l’obbligo di formare il personale addetto alla sorveglianza umana.
DDa quando valgono gli obblighi di trasparenza dell’art. 50?
RSecondo la Commissione europea dal 2 agosto 2026. Per i sistemi immessi sul mercato prima di quella data, il solo obbligo dei fornitori di marcare i contenuti generati (art. 50, par. 2) si applica dal 2 dicembre 2026.
Pagine e guide collegate
In sintesi
Dopo il Reg. (UE) 2026/1744 una PMI che usa l’IA deve ancora sostenere l’alfabetizzazione del personale, senza un livello minimo imposto e senza bisogno di certificati; dal 2 agosto 2026 deve rispettare gli obblighi di trasparenza che la riguardano; le regole sui sistemi ad alto rischio sono rinviate al 2027 e al 2028.
Volete capire che cosa vale per la vostra impresa?
Ogni azienda usa strumenti diversi: si parte da quelli effettivamente in uso e dai contratti con i fornitori. Non serve venire in studio: la consulenza si svolge anche a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Si riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) – EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA) – EUR-Lex
- Commissione europea – AI Act Service Desk, art. 3
- Commissione europea – AI Act Service Desk, testo degli articoli
- Commissione europea – AI literacy: domande e risposte
- Commissione europea – Obblighi di trasparenza dell’art. 50
- Commissione europea – AI Omnibus enters into force (27 luglio 2026)
Contenuto informativo aggiornato il 10 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
Pagina principale della materia: Avvocato per aziende a Napoli: tutte le guide per le imprese →
La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Fare un elenco degli strumenti di IA in uso e capire se sei fornitore o deployer.
- Documentare le iniziative di formazione del personale.
- Verificare i casi di trasparenza dell’art. 50 e rivedere contratti e informative con i fornitori.
Quale conviene di solito e perché
Per la maggior parte delle PMI il lavoro è soprattutto organizzativo e documentale. Di solito si parte dall’elenco degli strumenti in uso, perché da lì dipende tutto il resto. Quali obblighi ti riguardano nel concreto dipende dal caso: contano gli strumenti che usi e il modo in cui li usi.
Cosa fare subito
- Elenca gli strumenti di IA usati in azienda.
- Stabilisci se sei fornitore o deployer.
- Annota le iniziative di formazione del personale in un registro interno.
- Controlla se i tuoi usi rientrano negli obblighi di trasparenza.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Parti dall’elenco degli strumenti di IA e dai contratti con i fornitori: sono i documenti da cui si capisce che ruolo hai.
- Tieni un registro interno delle formazioni e delle altre iniziative: non serve un certificato.
- Verifica sul testo vigente su EUR-Lex gli articoli che ti riguardano, in particolare l’art. 50.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online, preventivo scritto prima dell’incarico e primo incontro in italiano; sedi di Napoli, Roma e Bari su appuntamento.