L’Agenzia delle entrate-Riscossione può notificare ai clienti di un’impresa debitrice l’ordine di pagare direttamente a lei i crediti dell’impresa (art. 72-bis DPR 602/1973). Il cliente deve versare le somme già dovute entro 60 giorni e quelle che scadono nel frattempo alle rispettive scadenze. La Cassazione (sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520) ha chiarito che il vincolo copre anche le somme che maturano entro i 60 giorni. I rimedi e il giudice cambiano secondo il vizio contestato.
In 30 secondi
L’agente della riscossione può ordinare ai clienti dell’impresa di pagare direttamente a lui. Il vincolo dura 60 giorni e copre anche le somme che maturano nel frattempo. Il giudice competente dipende da cosa si contesta: va verificato subito.
Da ricordare
60 giorni
Come funziona il pignoramento presso terzi della riscossione?
Non serve passare dal giudice. L’agente della riscossione notifica l’atto al terzo, cioè la banca o il cliente dell’impresa, e all’impresa debitrice. Il terzo deve pagare direttamente all’agente. Per l’impresa significa vedersi bloccare incassi già fatturati.
Quali crediti si possono colpire?
I crediti verso clienti, i canoni di locazione, le somme sui conti correnti. Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 la Cassazione ha precisato che il vincolo resta efficace per tutti i 60 giorni, anche per le somme che maturano in quel periodo da rapporti già esistenti.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaDavanti a quale giudice si contesta?
- Se si contesta la cartella o un atto precedente, ad esempio perché mai notificati, la competenza è di regola del giudice tributario, per i tributi.
- Se si contesta la regolarità del pignoramento o fatti successivi alla notifica della cartella, come la prescrizione maturata dopo, può essere competente il giudice ordinario dell’esecuzione.
La Corte costituzionale (sentenza 31 maggio 2018, n. 114) ha dichiarato illegittimo l’art. 57 DPR 602/1973 nella parte in cui escludeva l’opposizione all’esecuzione per i fatti successivi alla cartella quando non è competente il giudice tributario.
Quali termini bisogna rispettare?
Sono brevi e diversi per ogni rimedio: il ricorso tributario e le opposizioni esecutive hanno scadenze proprie, che decorrono dalla notifica dell’atto. Per questo l’atto va esaminato il giorno stesso in cui arriva.
Si può chiedere la rateizzazione?
Sì, ma va valutata con attenzione. Presentare la domanda di rateizzazione prima dell’esito del pignoramento può incidere sulle procedure in corso. Le conseguenze dipendono dalla fase e dagli importi.
Un caso
Un’impresa di impianti del Napoletano riceve la copia di un atto notificato a tre suoi clienti: l’agente della riscossione ordina di pagare direttamente le fatture aperte. L’impresa scopre che una delle cartelle indicate non le è mai stata notificata e che un’altra riguarda contributi di molti anni prima. Si valutano due strade: il ricorso al giudice tributario per la cartella non notificata e l’opposizione davanti al giudice ordinario per la prescrizione maturata dopo la notifica.
Riferimenti normativi
- Art. 72-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602 (pignoramento dei crediti verso terzi)
- Art. 57 DPR 602/1973 e Corte costituzionale, sentenza 31 maggio 2018, n. 114
- Cass. civ., sez. III, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28520
Quando chiedere una consulenza
Il termine di 60 giorni dato al cliente è anche il tempo utile per reagire prima che le somme siano versate. I termini per impugnare sono più brevi. Conviene far esaminare subito l’atto, l’estratto di ruolo e le notifiche delle cartelle. Lo studio assiste imprese in Campania e in tutta Italia, anche a distanza, e riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.
Domande frequenti
DCome funziona il pignoramento presso terzi della riscossione?
RNon serve passare dal giudice. L'agente della riscossione notifica l'atto al terzo, cioè la banca o il cliente dell'impresa, e all'impresa debitrice. Il terzo deve pagare direttamente all'agente. Per l'impresa significa vedersi bloccare incassi già fatturati.
DQuali crediti si possono colpire?
RI crediti verso clienti, i canoni di locazione, le somme sui conti correnti. Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 la Cassazione ha precisato che il vincolo resta efficace per tutti i 60 giorni, anche per le somme che maturano in quel periodo da rapporti già esistenti.
DDavanti a quale giudice si contesta?
RSe si contesta la cartella o un atto precedente, ad esempio perché mai notificati, la competenza è di regola del giudice tributario, per i tributi. Se si contesta la regolarità del pignoramento o fatti successivi alla notifica della cartella, come la prescrizione maturata dopo, può essere competente il giudice ordinario dell'esecuzione.
DQuali termini bisogna rispettare?
RSono brevi e diversi per ogni rimedio: il ricorso tributario e le opposizioni esecutive hanno scadenze proprie, che decorrono dalla notifica dell'atto. Per questo l'atto va esaminato il giorno stesso in cui arriva.
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In sintesi
L’agente della riscossione può ordinare ai clienti dell’impresa di pagare direttamente a lui. Il vincolo dura 60 giorni e copre anche le somme che maturano nel frattempo. Il giudice competente dipende da cosa si contesta: va verificato subito.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 10 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Ricorso al giudice tributario, se contesti la cartella o un atto precedente, per esempio perché mai notificati.
- Opposizione davanti al giudice ordinario dell’esecuzione, se contesti la regolarità del pignoramento o fatti successivi alla notifica della cartella.
- Richiesta di rateizzazione, da valutare con attenzione perché può incidere sulle procedure in corso.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. L’articolo dice che il giudice cambia secondo il vizio che contesti, e che i termini sono brevi e diversi per ogni rimedio. Prima di scegliere devi capire che cosa contesti: la cartella, il pignoramento o un fatto successivo.
Cosa fare subito
- Esamina l’atto il giorno stesso in cui arriva.
- Procurati l’estratto di ruolo e le notifiche delle cartelle.
- Segna le scadenze di ogni possibile rimedio, che decorrono dalla notifica.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Se l’atto è arrivato ai tuoi clienti, fatti dare subito una copia: serve per capire quale cartella è indicata.
- Controlla con l’estratto di ruolo se le cartelle indicate ti sono state notificate: dal vizio dipende il giudice.
- Tieni un elenco delle fatture aperte con i clienti coinvolti, per sapere quali incassi sono bloccati.
Lo studio ti segue con consulenza anche a distanza, con documenti inviati online, e ti dà un preventivo scritto prima dell’incarico. Il primo incontro è in italiano; ci sono sedi a Napoli, Roma e Bari, su appuntamento.