Nella compravendita tra imprese il compratore deve denunciare i vizi entro 8 giorni dalla scoperta, salvo termine diverso fissato dalle parti o dalla legge. L’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). Spetta al compratore provare i vizi (Cass., Sezioni Unite, 3 maggio 2019, n. 11748). La prescrizione si può interrompere anche con una richiesta scritta stragiudiziale (Sezioni Unite, 11 luglio 2019, n. 18672).
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Tra imprese i vizi della merce vanno denunciati entro 8 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive in un anno dalla consegna, ma una richiesta scritta interrompe il termine. La prova dei vizi spetta al compratore.
Da ricordare
8 giorni
1 anno
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Quando si applica l'art. 1495?
Alla vendita di beni tra imprese: forniture di materiali, macchinari, semilavorati, merci. Non si applica, ad esempio, ai contratti con i consumatori, che hanno regole proprie nel Codice del consumo, né all’appalto, che ha termini diversi.
Da quando corrono gli 8 giorni?
Dalla scoperta del vizio, per i vizi occulti. Per i vizi riconoscibili con un normale controllo, l’impresa che riceve la merce deve verificarla subito. La denuncia non serve se il venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato.
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Richiedi una consulenzaChi deve provare il vizio?
Il compratore. Le Sezioni Unite (sent. n. 11748 del 3 maggio 2019) hanno affermato che è il compratore che fa valere la garanzia a dover provare l’esistenza dei vizi. Per questo conviene documentare subito: fotografie, verbali di consegna con riserva, perizie, campioni conservati.
Come si interrompe la prescrizione di un anno?
Con le Sezioni Unite n. 18672 dell’11 luglio 2019 la Cassazione ha chiarito che basta anche un atto stragiudiziale scritto che manifesti la volontà di far valere il diritto. Una PEC ben formulata può quindi interrompere il termine. Serve però un atto scritto che esprima chiaramente la pretesa.
Il cliente può non pagare la fattura?
Il compratore convenuto per il pagamento può far valere la garanzia, purché il vizio sia stato denunciato entro 8 giorni dalla scoperta e prima che sia trascorso un anno dalla consegna. Per il fornitore, quindi, la tempestività della denuncia è il primo punto da controllare quando il cliente si oppone a un decreto ingiuntivo.
Un caso
Un’azienda di Caserta acquista da un fornitore campano una partita di profilati metallici. Dopo il montaggio, alcuni pezzi presentano deformazioni non visibili alla consegna. L’acquirente scatta fotografie, conserva i pezzi e invia una PEC al fornitore entro pochi giorni dalla scoperta. Quando il fornitore chiede il pagamento con decreto ingiuntivo, l’acquirente si oppone facendo valere i vizi e chiede una consulenza tecnica.
Riferimenti normativi
- Artt. 1490, 1492 e 1495 c.c. (garanzia per vizi nella vendita)
- Cass., Sezioni Unite, sentenza 3 maggio 2019, n. 11748 (onere della prova)
- Cass., Sezioni Unite, sentenza 11 luglio 2019, n. 18672 (interruzione della prescrizione)
Quando chiedere una consulenza
Otto giorni passano in fretta, e un anno dalla consegna anche. Una denuncia tardiva o generica può far perdere la garanzia. Conviene inviare subito una contestazione scritta e precisa, e conservare le prove. Lo studio assiste imprese in Campania e in tutta Italia, anche a distanza, e riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.
Domande frequenti
DQuando si applica l'art. 1495?
RAlla vendita di beni tra imprese: forniture di materiali, macchinari, semilavorati, merci. Non si applica, ad esempio, ai contratti con i consumatori, che hanno regole proprie nel Codice del consumo, né all'appalto, che ha termini diversi.
DDa quando corrono gli 8 giorni?
RDalla scoperta del vizio, per i vizi occulti. Per i vizi riconoscibili con un normale controllo, l'impresa che riceve la merce deve verificarla subito. La denuncia non serve se il venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato.
DChi deve provare il vizio?
RIl compratore. Le Sezioni Unite (sent. n. 11748 del 3 maggio 2019) hanno affermato che è il compratore che fa valere la garanzia a dover provare l'esistenza dei vizi. Per questo conviene documentare subito: fotografie, verbali di consegna con riserva, perizie, campioni conservati.
DCome si interrompe la prescrizione di un anno?
RCon le Sezioni Unite n. 18672 dell'11 luglio 2019 la Cassazione ha chiarito che basta anche un atto stragiudiziale scritto che manifesti la volontà di far valere il diritto. Una PEC ben formulata può quindi interrompere il termine. Serve però un atto scritto che esprima chiaramente la pretesa.
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In sintesi
Tra imprese i vizi della merce vanno denunciati entro 8 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive in un anno dalla consegna, ma una richiesta scritta interrompe il termine. La prova dei vizi spetta al compratore.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 13 aprile 2027. Non costituisce parere legale.