La rappresentazione permette ai discendenti di subentrare al proprio genitore quando questi non può (perché premorto, indegno o assente) o non vuole (perché rinuncia) accettare l’eredità. Opera per i discendenti dei figli e dei fratelli o sorelle del defunto e dà ai rappresentanti la stessa quota che sarebbe spettata al genitore (artt. 467-469 c.c.).
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La rappresentazione assicura che la quota di un figlio o di un fratello resti nella sua discendenza. Quando la rinuncia serve a evitare debiti, occorre valutare subito la posizione dei nipoti. Ogni situazione va valutata sui documenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Chi può essere rappresentato e chi rappresenta
Secondo l’art. 468 c.c.:
- si possono rappresentare solo i figli del defunto (anche adottivi) e i suoi fratelli e sorelle;
- subentrano i loro discendenti, senza limiti di grado.
Il coniuge non può essere rappresentato: l’elenco della legge è tassativo (Cass. n. 5508/2012). Anche i discendenti di persone diverse da figli e fratelli restano esclusi.
Il nipote può succedere per rappresentazione anche se ha rinunciato all’eredità del genitore rappresentato o se era indegno verso di lui: sono due successioni distinte.
Come si divide la quota?
La divisione avviene per stirpi (art. 469 c.c.): i rappresentanti si dividono in parti uguali la quota che sarebbe spettata al loro ascendente.
Esempio: il defunto lascia il coniuge e due figli, e uno dei figli rinuncia. In successione legittima ai figli spettano complessivamente due terzi. Se il figlio che rinuncia ha due bambini, questi ricevono insieme il suo terzo, cioè un sesto ciascuno. La quota del coniuge non cambia.
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Richiedi una consulenzaVale anche con il testamento?
Sì. La rappresentazione opera anche nella successione testamentaria, quando il testatore non ha previsto un sostituto per l’erede o il legatario che non può o non vuole accettare. Non opera per i legati di usufrutto o di altri diritti di natura personale (art. 467, secondo comma, c.c.). La rappresentazione prevale sull’accrescimento a favore degli altri coeredi.
Cosa succede se il genitore rinuncia a un'eredità piena di debiti?
È il caso più delicato. Quando un figlio rinuncia per evitare i debiti del padre, i suoi figli diventano chiamati all’eredità al posto suo. Anche loro devono quindi decidere se accettare o rinunciare, altrimenti rischiano di trovarsi coinvolti. Se sono minorenni:
- l’accettazione può avvenire solo con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.);
- la rinuncia richiede l’autorizzazione del giudice tutelare o, dopo la riforma Cartabia (art. 21 d.lgs. 149/2022), del notaio incaricato dell’atto.
Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.).
Collazione e donazioni
Chi succede per rappresentazione deve conferire in collazione anche ciò che il defunto aveva donato al genitore rappresentato (art. 740 c.c.). Nei conti tra coeredi, quindi, le donazioni ricevute dal genitore contano.
Novità normative
Non risultano modifiche recenti agli artt. 467-469 c.c. né questioni pendenti davanti alle Sezioni Unite. Nel 2025 è stata modificata la disciplina della restituzione dei beni donati contro i terzi acquirenti (legge 182/2025, artt. 561 e 563 c.c.), che non riguarda però la rappresentazione.
Domande frequenti
DCome si divide la quota?
RLa divisione avviene per stirpi (art. 469 c.c.): i rappresentanti si dividono in parti uguali la quota che sarebbe spettata al loro ascendente.
DVale anche con il testamento?
RSì. La rappresentazione opera anche nella successione testamentaria, quando il testatore non ha previsto un sostituto per l'erede o il legatario che non può o non vuole accettare. Non opera per i legati di usufrutto o di altri diritti di natura personale (art. 467, secondo comma, c.c.).
DCosa succede se il genitore rinuncia a un'eredità piena di debiti?
RÈ il caso più delicato. Quando un figlio rinuncia per evitare i debiti del padre, i suoi figli diventano chiamati all'eredità al posto suo. Anche loro devono quindi decidere se accettare o rinunciare, altrimenti rischiano di trovarsi coinvolti. Se sono minorenni: l'accettazione può avvenire solo con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.); la rinuncia richiede l'autorizzazione del giudice tutelare o, dopo la riforma Cartabia (art. 21 d.lgs. 149/2022), del notaio incaricato dell'atto.
Guide collegate
Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →
In sintesi
La rappresentazione assicura che la quota di un figlio o di un fratello resti nella sua discendenza. Quando la rinuncia serve a evitare debiti, occorre valutare subito la posizione dei nipoti. Ogni situazione va valutata sui documenti.
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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Forio d’Ischia.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.