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Se il debitore fallisce mentre è in corso la causa di risoluzione del contratto, la domanda del contraente in bonis cambia sede quando serve a ottenere restituzioni o risarcimento nei confronti della massa. Per le Sezioni Unite civili (sentenza n. 6498/2026) diventa improcedibile davanti al giudice ordinario e va proposta nell’accertamento del passivo. Il creditore che vuole partecipare al concorso chiede l’ammissione al passivo.
La domanda di risoluzione del curatore, invece, prosegue davanti al giudice ordinario.
Che fare: rivedere la strategia della causa pendente e tenere pronti i documenti per la domanda di ammissione, da presentare almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica.
Per chi decide
Se la controparte fallisce durante la causa di risoluzione, il creditore rivede subito la strategia. Se la risoluzione serve a ottenere restituzioni o danni dalla massa, la domanda va riproposta con ricorso nell’accertamento dei crediti, perché solo l’ammissione al passivo consente di partecipare al concorso. Resta in sede ordinaria la domanda diretta a utilità estranee al concorso, o già decisa con una sentenza non passata in giudicato.
Per l’ufficio
Si tengono pronti i documenti per la domanda di ammissione: contratto, prova dell’inadempimento, calcolo di restituzioni e danni. Si monitorano anche i dati pubblici (visure, protesti), per accorgersi in tempo delle difficoltà della controparte.
Dove prosegue la causa di risoluzione se il debitore fallisce?
Lo hanno deciso le Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza n. 6498/2026 (R.G. 28928/2016, udienza pubblica dell’11 novembre 2025, depositata il 18 marzo 2026).
Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite?
La questione riguardava due contratti di appalto. L’appaltatrice aveva citato la committente per ottenere la risoluzione e il pagamento di somme. La committente aveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento della risoluzione e il risarcimento dei danni. Dopo il fallimento dell’appaltatrice, le cause sono state interrotte e il curatore le ha riassunte. La committente ha chiesto l’ammissione al passivo del credito risarcitorio.
Il Tribunale aveva ammesso il credito con riserva, in attesa dell’esito delle cause ordinarie. Le Sezioni Unite hanno cassato il decreto e rinviato la causa al Tribunale di Napoli. Il giudice del passivo non può far dipendere l’accertamento del credito dall’esito di un altro giudizio: deve accertarlo, esaminando anche la vicenda della risoluzione.
La Corte ha enunciato tre principi:
- la domanda di risoluzione per inadempimento che è premessa di domande di restituzione o risarcimento nei confronti della massa, proposta prima del fallimento, diventa improcedibile in sede ordinaria e va proposta nell’accertamento del passivo (artt. 93 ss. l. fall.). Resta procedibile in sede ordinaria se è diretta a utilità estranee alla partecipazione al concorso, o se su di essa è stata pronunciata una sentenza non passata in giudicato;
- la decisione sulla risoluzione trasferita in sede fallimentare ha efficacia endoconcorsuale. Non ha natura incidentale: ha il contenuto tipico, dichiarativo o costitutivo, della pronuncia di risoluzione;
- se ci sono domande di risoluzione contrapposte sullo stesso contratto, quella del contraente non fallito prosegue in sede fallimentare, mentre quella del curatore prosegue in sede ordinaria.
La dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori. Per partecipare, il creditore sottopone il proprio credito alla verifica con l’ammissione al passivo.
Quale disciplina si applica oggi?
La decisione applica la legge fallimentare, in particolare l’art. 72, comma 5. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) ha una regola di testo sostanzialmente uguale all’art. 172, comma 5. La Corte lo osserva, ma precisa che quell’articolo non si applicava al caso per ragioni di diritto transitorio.
Per le procedure di liquidazione giudiziale regolate dal Codice, la domanda si propone secondo le norme del Codice sull’accertamento del passivo (artt. 201 ss.). Le procedure di fallimento già pendenti restano soggette alla legge fallimentare (art. 390 CCII).
Situazione, passo e termine
| Situazione | Passo | Termine |
|---|---|---|
| Causa di risoluzione pendente e controparte che fallisce | Rivedere subito la strategia; se la risoluzione serve a ottenere restituzioni o danni dalla massa, riproporre la domanda nell’accertamento del passivo | Subito, prima dell’udienza di verifica fissata nella sentenza di fallimento |
| Creditore che vuole partecipare al concorso | Ricorso per l’ammissione al passivo, con contratto, prova dell’inadempimento, calcolo di restituzioni e danni | Almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica (art. 93 l. fall.; art. 201 CCII). Le domande tardive sono possibili entro sei mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo, fino a dodici nelle procedure complesse (art. 208 CCII) |
| Contrapposte domande di risoluzione sullo stesso contratto | La domanda del contraente in bonis va nel passivo; quella del curatore resta in sede ordinaria | Secondo i giudizi interessati |
| Procedura aperta oggi | Applicare il Codice della crisi (art. 172, comma 5, CCII) | Secondo il Codice |
| Contratto nuovo con controparte fragile | Prevedere garanzie e scadenze di pagamento chiare, scelte caso per caso | Alla stipula |
Domande frequenti
Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite?
La domanda di risoluzione proposta prima del fallimento, quando è premessa di restituzioni o risarcimento nei confronti della massa, va proposta nell’accertamento del passivo. Il creditore partecipa al concorso con l’ammissione al passivo.
Che cosa devono fare i creditori?
Rivedere subito la strategia della causa pendente se la controparte fallisce, tenere pronti i documenti per la domanda di ammissione e monitorare i dati pubblici come visure e protesti.
Che cosa succede alla domanda del curatore?
Se sullo stesso contratto ci sono domande contrapposte, quella del curatore prosegue davanti al giudice ordinario.
Come si previene il problema nei contratti nuovi?
Con garanzie e scadenze di pagamento chiare, scelte caso per caso, quando la controparte è fragile.
Cosa fare ora
- Rivedere subito la strategia della causa pendente, se la controparte fallisce.
- Preparare i documenti e presentare la domanda di ammissione almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica.
- Verificare se la procedura è soggetta alla legge fallimentare o al Codice della crisi e leggere il caso sui documenti.
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Fonti ufficiali
- Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili, sentenza n. 6498/2026
- Normattiva – art. 72 l. fall.; artt. 172, 201, 208, 390 CCII
- Corte Suprema di Cassazione
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- riproporre la domanda nell’accertamento del passivo, se la risoluzione serve a ottenere restituzioni o danni dalla massa;
- la domanda di ammissione al passivo, per partecipare al concorso;
- la prosecuzione davanti al giudice ordinario, nei casi in cui la domanda resta procedibile.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. Se la risoluzione serve a ottenere restituzioni o danni dalla massa, l’articolo indica che la domanda va riproposta nell’accertamento del passivo, perché solo l’ammissione consente di partecipare al concorso. Resta in sede ordinaria la domanda diretta a utilità estranee al concorso, o già decisa con una sentenza non passata in giudicato.
Cosa fare subito
- rivedi la strategia della causa pendente se la controparte fallisce;
- prepara contratto, prova dell’inadempimento e calcolo di restituzioni e danni;
- presenta la domanda di ammissione almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
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