Novità · Crisi d’impresa
Concordato preventivo: la Cassazione chiede alla Corte di giustizia UE chi compone la classe minoritaria (ordinanza 15593/2026)
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Pubblicato il 10 ottobre 2026 · Aggiornato il 10 ottobre 2026 · Lettura 3 min
In 30 secondi
Con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 la Prima sezione civile della Cassazione ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione sul Codice della crisi: se l’articolo 112, comma 2, lettera d), del d.lgs. 14/2019 sia compatibile con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023. La questione riguarda la qualità e la condizione dei creditori idonei a comporre la classe minoritaria. È un rinvio, non una decisione sul merito.
Dalla pratica dello studio
Finché la Corte UE non risponde, la norma italiana resta quella scritta: chi segue un concordato non deve contare su un cambiamento che oggi è solo una domanda posta ai giudici europei.
Riferimenti
Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 15593/2026art. 112 d.lgs. 14/2019direttiva (UE) 2019/1023Che cosa è successo
Secondo la pagina della Corte, la Prima sezione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità dell’articolo 112, comma 2, lettera d), del Codice della crisi con la direttiva sull’insolvenza. L’oggetto è «la qualità e condizione dei creditori idonei a comporre la classe minoritaria» nel concordato preventivo.
Che cosa significa in pratica
Nel concordato i creditori sono divisi in classi. La norma indica quali creditori possono formare la classe che dissente. La Cassazione ha chiesto alla Corte UE se la norma italiana è coerente con la direttiva. La risposta europea arriverà più avanti e potrà incidere sui concordati futuri.
Domande frequenti
L’articolo 112 è già stato dichiarato incompatibile?
No: la Cassazione ha solo posto la questione alla Corte UE.
Cosa succede ai concordati in corso?
Non lo affermiamo: dipenderà dalla risposta europea e dalle decisioni successive. Serve una verifica sul caso concreto.
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Contenuto informativo aggiornato il 10 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Ricorda che si tratta di un rinvio alla Corte di giustizia UE, non di una decisione sul merito: la norma italiana resta quella scritta finché non arriva la risposta.
- Se segui un concordato, non contare su un cambiamento che oggi è solo una domanda posta ai giudici europei.
- Tieni traccia di come sono divisi i creditori in classi nella tua procedura: serve a valutare il caso concreto.
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