Caso frequente · Un problema che capita spesso
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Il titolare di una società che gestisce una farmacia si separa dal coniuge. Il coniuge chiede che si tenga conto del valore della farmacia nella divisione dei beni e nell’assegno. Il titolare teme di dover vendere o di dover cedere una quota a una persona che non è farmacista.
In 30 secondi
- Se i coniugi sono in comunione legale, la sorte della partecipazione acquistata durante il matrimonio dipende dal tipo di società: può cadere subito in comunione oppure rientrarvi solo allo scioglimento (comunione de residuo). Con la separazione dei beni (art. 215 c.c.) ciascun coniuge conserva la titolarità dei beni che acquista.
- Il coniuge non diventa socio solo perché la quota è caduta in comunione: nella comunione de residuo ha di regola un diritto di credito, da quantificare con perizia.
- Il valore si stima con una perizia: l’avviamento di una farmacia è la voce più discussa.
Che cosa dice la legge
Il regime patrimoniale della coppia (comunione o separazione dei beni) decide che cosa rientra nella divisione (artt. 159, 177-179 e 215 c.c.). La comunione legale si scioglie nel momento indicato dall’art. 191, comma 2, c.c., cioè quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati o alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato.
La partecipazione sociale può essere oggetto della comunione (subito o de residuo); l’esercizio dei diritti di socio resta distinto dalla titolarità della quota, e il valore va stimato con perizia. Per l’impresa in comunione de residuo, la Cassazione ha richiamato il principio per cui al coniuge non imprenditore spetta un diritto di credito (Cass. civ., Sez. 2, n. 15026/2024, che richiama Cass. SU n. 15889/2022).
Quanto alla titolarità della farmacia, l’art. 7 della legge 362/1991 prevede che possano essere titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Le società hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia; la partecipazione è incompatibile con altre attività nel settore della produzione e dell’informazione scientifica del farmaco e con l’esercizio della professione medica. Il requisito professionale riguarda la direzione della farmacia, che è affidata a un farmacista in possesso dell’idoneità prevista dalla legge ed è a lui che fa capo la responsabilità. Il requisito di farmacista non è dunque richiesto per essere socio in quanto tale: conta il tipo di società e quanto stabiliscono i patti sociali.
L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile seguono criteri propri (art. 156 c.c. e art. 5 l. 898/1970), anche se il patrimonio e il contributo alla sua formazione contano. I redditi della farmacia vengono ricostruiti con bilanci e dichiarazioni.
Per questo conviene arrivare all’accordo con numeri solidi: perizia, bilanci degli ultimi anni, visura. Una soluzione negoziata evita la vendita forzata dell’azienda.
Che cosa fare
- Raccogliere atti di acquisto delle quote, statuto e bilanci.
- Far fare una stima dell’azienda da un professionista.
- Valutare una negoziazione assistita o un accordo davanti al giudice.
- Chiarire i debiti e le garanzie personali legate alla farmacia.
Domande frequenti
Il coniuge diventa socio della farmacia?
Non automaticamente: la quota può ricadere in comunione, ma di regola il coniuge ha un diritto economico (credito) e non la qualità di socio; contano il tipo di società e gli atti.
Devo vendere la farmacia?
Non necessariamente: spesso si compensa con altri beni o con rate.
La perizia è obbligatoria?
Non sempre, ma aiuta a evitare liti sul valore.
Come procedere
Un colloquio iniziale serve a capire documenti, termini e strade possibili, senza promesse sull’esito. Consulenza anche a distanza. Il primo incontro è in italiano; se parli inglese, in videochiamata Google Meet da computer attiviamo la traduzione automatica italiano-inglese.
Testo informativo, non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.