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Penali per ritardo contestate: l’ente le applica, l’impresa dice che il ritardo è suo

Caso frequente: l’ente trattiene penali per ritardo, ma l’impresa attribuisce il ritardo a sospensioni e varianti. Proroga, riserve, misura della penale e riduzione del giudice.

Caso frequente · Un problema che capita spesso

Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.

L’ente applica penali per ritardo nella consegna dei lavori. L’impresa sostiene che il ritardo dipende da sospensioni, varianti e ritardi nelle consegne delle aree da parte dell’ente. Le penali vengono trattenute dal pagamento finale.

In 30 secondi

  • Si ricostruiscono verbali di sospensione, ordini di servizio e proroghe richieste.
  • La penale va contestata con una riserva nel momento giusto: le riserve si iscrivono a pena di decadenza.
  • Il giudice può ridurre la penale se l’obbligazione è stata eseguita in parte o se la penale è manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.).

Che cosa dice la legge

Le norme del d.lgs. 36/2023 si applicano ai contratti con bandi pubblicati dal 1° luglio 2023; per i procedimenti precedenti continua ad applicarsi il d.lgs. 50/2016. Va quindi verificato per prima cosa quale disciplina riguarda il proprio contratto.

Per il d.lgs. 36/2023, i contratti prevedono penali per il ritardo commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all’importo del contratto o delle prestazioni. La penale giornaliera è compresa tra lo 0,5 e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale e non può superare, complessivamente, il 10 per cento di tale ammontare (art. 126, comma 1).

Se il ritardo dipende da sospensioni, consegna tardiva delle aree o varianti dell’ente, l’impresa deve farlo valere subito: chiedere la proroga (art. 121, comma 8) e iscrivere riserva nei verbali (art. 121, commi 7 e 10; Allegato II.14, artt. 3, 7 e 8). Su questa base la penale può essere contestata. Occorre però ricordare che la concessione della proroga è prevista per i ritardi dovuti a cause non imputabili all’esecutore e che, per i lavori non ultimati nel termine per cause non imputabili alla stazione appaltante, l’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né a indennità (art. 121, comma 9).

Per questo contano i documenti di cantiere: verbali, ordini di servizio, richieste di proroga e risposte dell’ente. Senza una contestazione tempestiva la difesa diventa più difficile: le riserve vanno iscritte sul primo atto idoneo a riceverle (Allegato II.14, art. 7, comma 2).

In giudizio si discute la causa del ritardo e la misura della penale. Il giudice può ridurla se è manifestamente eccessiva o se l’obbligazione è stata eseguita in parte (art. 1384 c.c.). Le sentenze di Cassazione lette (Sez. 1, ord. n. 13023/2026 e ord. n. 19785/2026) riguardano contratti del 2006, anteriori al 2023, e sono richiamate solo come indicazione di principio: affermano che la riduzione della penale è rimessa al giudice di merito e che, nel caso esaminato, l’impresa era tenuta a iscrivere la riserva anche per maggiori costi derivanti da cause non imputabili all’appaltatore.

Che cosa fare

  1. Raccogliere cronoprogramma, verbali e ordini di servizio.
  2. Iscrivere la riserva nel documento contabile giusto.
  3. Rispondere per iscritto alla comunicazione di penale.
  4. Valutare l’azione per la restituzione delle somme trattenute.

Domande frequenti

Posso evitare le penali?

Se il ritardo non dipende dall’impresa si può contestare la penale (proroga, riserve, documenti di cantiere); l’esito dipende dalle prove.

Devo fare riserva?

Sì, nei tempi previsti: le riserve si iscrivono a pena di decadenza (art. 121, commi 7 e 10, d.lgs. 36/2023; Allegato II.14, art. 7, comma 2).

Il giudice può ridurre?

Sì, se la penale è manifestamente eccessiva o l’obbligazione è stata eseguita in parte (art. 1384 c.c.); si tratta di una valutazione rimessa al giudice di merito.

Come procedere

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