Caso frequente · Un problema che capita spesso
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
L’ente applica penali per ritardo nella consegna dei lavori. L’impresa sostiene che il ritardo dipende da sospensioni, varianti e ritardi nelle consegne delle aree da parte dell’ente. Le penali vengono trattenute dal pagamento finale.
In 30 secondi
- Si ricostruiscono verbali di sospensione, ordini di servizio e proroghe richieste.
- La penale va contestata con una riserva nel momento giusto: le riserve si iscrivono a pena di decadenza.
- Il giudice può ridurre la penale se l’obbligazione è stata eseguita in parte o se la penale è manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.).
Che cosa dice la legge
Le norme del d.lgs. 36/2023 si applicano ai contratti con bandi pubblicati dal 1° luglio 2023; per i procedimenti precedenti continua ad applicarsi il d.lgs. 50/2016. Va quindi verificato per prima cosa quale disciplina riguarda il proprio contratto.
Per il d.lgs. 36/2023, i contratti prevedono penali per il ritardo commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all’importo del contratto o delle prestazioni. La penale giornaliera è compresa tra lo 0,5 e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale e non può superare, complessivamente, il 10 per cento di tale ammontare (art. 126, comma 1).
Se il ritardo dipende da sospensioni, consegna tardiva delle aree o varianti dell’ente, l’impresa deve farlo valere subito: chiedere la proroga (art. 121, comma 8) e iscrivere riserva nei verbali (art. 121, commi 7 e 10; Allegato II.14, artt. 3, 7 e 8). Su questa base la penale può essere contestata. Occorre però ricordare che la concessione della proroga è prevista per i ritardi dovuti a cause non imputabili all’esecutore e che, per i lavori non ultimati nel termine per cause non imputabili alla stazione appaltante, l’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né a indennità (art. 121, comma 9).
Per questo contano i documenti di cantiere: verbali, ordini di servizio, richieste di proroga e risposte dell’ente. Senza una contestazione tempestiva la difesa diventa più difficile: le riserve vanno iscritte sul primo atto idoneo a riceverle (Allegato II.14, art. 7, comma 2).
In giudizio si discute la causa del ritardo e la misura della penale. Il giudice può ridurla se è manifestamente eccessiva o se l’obbligazione è stata eseguita in parte (art. 1384 c.c.). Le sentenze di Cassazione lette (Sez. 1, ord. n. 13023/2026 e ord. n. 19785/2026) riguardano contratti del 2006, anteriori al 2023, e sono richiamate solo come indicazione di principio: affermano che la riduzione della penale è rimessa al giudice di merito e che, nel caso esaminato, l’impresa era tenuta a iscrivere la riserva anche per maggiori costi derivanti da cause non imputabili all’appaltatore.
Che cosa fare
- Raccogliere cronoprogramma, verbali e ordini di servizio.
- Iscrivere la riserva nel documento contabile giusto.
- Rispondere per iscritto alla comunicazione di penale.
- Valutare l’azione per la restituzione delle somme trattenute.
Domande frequenti
Posso evitare le penali?
Se il ritardo non dipende dall’impresa si può contestare la penale (proroga, riserve, documenti di cantiere); l’esito dipende dalle prove.
Devo fare riserva?
Sì, nei tempi previsti: le riserve si iscrivono a pena di decadenza (art. 121, commi 7 e 10, d.lgs. 36/2023; Allegato II.14, art. 7, comma 2).
Il giudice può ridurre?
Sì, se la penale è manifestamente eccessiva o l’obbligazione è stata eseguita in parte (art. 1384 c.c.); si tratta di una valutazione rimessa al giudice di merito.
Come procedere
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