Nella divisione ereditaria gli immobili si stimano al valore di mercato al momento della divisione, non a quello della morte del defunto. Nella divisione dal notaio il valore lo concordano gli eredi, spesso con una perizia di un tecnico. Nella divisione giudiziale la stima la fa il consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal giudice. Se tra la stima e la decisione passa molto tempo, la stima va aggiornata.
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Gli immobili si stimano al valore di mercato attuale. Nella divisione giudiziale la stima la fa il CTU, che le parti possono contestare con propri consulenti e osservazioni motivate. Se passa molto tempo e il mercato cambia, la stima va aggiornata. Ogni situazione va valutata sui documenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Chi fa la stima?
Divisione consensuale
Divisione giudiziale
Consulenti di parte
A quale data si riferisce il valore?
Al momento in cui si fa la divisione. La Cassazione ha affermato che la stima per la formazione delle porzioni va riferita al valore venale al momento della divisione (Cass. ord. n. 34191/2025). In quel caso il giudice aveva usato una stima di undici anni prima senza spiegare perché fosse ancora attendibile, e la decisione è stata annullata.
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Richiedi una consulenzaQuando la stima va aggiornata?
Se il mercato è cambiato in modo significativo, il giudice deve disporre una nuova stima. La Cassazione ha annullato una sentenza che aveva respinto la richiesta di aggiornamento nonostante un calo documentato dei prezzi immobiliari tra la perizia e la decisione (Cass. ord. n. 1268 del 12 gennaio 2024). La richiesta va motivata con dati concreti, come le quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare o compravendite di zona.
Come si contesta la CTU?
Quali errori si contestano più spesso?
- Comparabili non omogenei per zona, stato o superficie.
- Mancata considerazione di abusi edilizi, vincoli, servitù o stato di occupazione.
- Superfici calcolate in modo errato.
- Stima datata rispetto alla decisione.
Domande frequenti
DChi fa la stima?
RDivisione consensuale: gli eredi scelgono un tecnico di fiducia e accettano il valore nell'atto notarile. Divisione giudiziale: il giudice nomina un CTU (art. 191 c.p.c.). Il CTU stima i beni e propone la formazione delle porzioni (art. 726 c.c.). Consulenti di parte: ogni erede può nominare un proprio tecnico, che partecipa alle operazioni del CTU.
DA quale data si riferisce il valore?
RAl momento in cui si fa la divisione. La Cassazione ha affermato che la stima per la formazione delle porzioni va riferita al valore venale al momento della divisione (Cass. ord. n. 34191/2025).
DQuando la stima va aggiornata?
RSe il mercato è cambiato in modo significativo, il giudice deve disporre una nuova stima. La Cassazione ha annullato una sentenza che aveva respinto la richiesta di aggiornamento nonostante un calo documentato dei prezzi immobiliari tra la perizia e la decisione (Cass. ord. n. 1268 del 12 gennaio 2024).
DCome si contesta la CTU?
RDurante le operazioni: il consulente di parte presenta osservazioni scritte e documenti. Sulla bozza: il CTU trasmette la relazione alle parti, che possono inviare osservazioni entro il termine fissato dal giudice; il CTU deve rispondere nella relazione finale (art. 195 c.p.c.). In udienza o negli scritti: la parte può chiedere chiarimenti, integrazioni o il rinnovo della consulenza, indicando gli errori di metodo o di dati.
Guide collegate
Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →
In sintesi
Gli immobili si stimano al valore di mercato attuale. Nella divisione giudiziale la stima la fa il CTU, che le parti possono contestare con propri consulenti e osservazioni motivate. Se passa molto tempo e il mercato cambia, la stima va aggiornata. Ogni situazione va valutata sui documenti.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 14 gennaio 2027. Non costituisce parere legale.