La stima degli immobili nella divisione ereditaria: chi la fa, a quale data si riferisce e come contestarla

Nella divisione ereditaria gli immobili si stimano al valore di mercato al momento della divisione. Chi la fa, quando si aggiorna e come si contesta la CTU.

Successioni e donazioni · Guida pratica

La stima degli immobili nella divisione ereditaria: chi la fa, a quale data si riferisce e come contestarla

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 14 gennaio 2027·Aggiornato il 14 gennaio 2027·Lettura 2 min

Nella divisione ereditaria gli immobili si stimano al valore di mercato al momento della divisione, non a quello della morte del defunto. Nella divisione dal notaio il valore lo concordano gli eredi, spesso con una perizia di un tecnico. Nella divisione giudiziale la stima la fa il consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal giudice. Se tra la stima e la decisione passa molto tempo, la stima va aggiornata.

In 30 secondi

Gli immobili si stimano al valore di mercato attuale. Nella divisione giudiziale la stima la fa il CTU, che le parti possono contestare con propri consulenti e osservazioni motivate. Se passa molto tempo e il mercato cambia, la stima va aggiornata. Ogni situazione va valutata sui documenti.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

art. 191 c.p.c.art. 726 c.c.art. 195 c.p.c.

Chi fa la stima?

Divisione consensuale

gli eredi scelgono un tecnico di fiducia e accettano il valore nell’atto notarile.

Divisione giudiziale

il giudice nomina un CTU (art. 191 c.p.c.). Il CTU stima i beni e propone la formazione delle porzioni (art. 726 c.c.).

Consulenti di parte

ogni erede può nominare un proprio tecnico, che partecipa alle operazioni del CTU.

A quale data si riferisce il valore?

Al momento in cui si fa la divisione. La Cassazione ha affermato che la stima per la formazione delle porzioni va riferita al valore venale al momento della divisione (Cass. ord. n. 34191/2025). In quel caso il giudice aveva usato una stima di undici anni prima senza spiegare perché fosse ancora attendibile, e la decisione è stata annullata.

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Quando la stima va aggiornata?

Se il mercato è cambiato in modo significativo, il giudice deve disporre una nuova stima. La Cassazione ha annullato una sentenza che aveva respinto la richiesta di aggiornamento nonostante un calo documentato dei prezzi immobiliari tra la perizia e la decisione (Cass. ord. n. 1268 del 12 gennaio 2024). La richiesta va motivata con dati concreti, come le quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare o compravendite di zona.

Come si contesta la CTU?

1
Durante le operazioni: il consulente di parte presenta osservazioni scritte e documenti.
2
Sulla bozza: il CTU trasmette la relazione alle parti, che possono inviare osservazioni entro il termine fissato dal giudice; il CTU deve rispondere nella relazione finale (art. 195 c.p.c.).
3
In udienza o negli scritti: la parte può chiedere chiarimenti, integrazioni o il rinnovo della consulenza, indicando gli errori di metodo o di dati.
4
In appello: la stima si contesta con motivi specifici, non con un semplice dissenso sul valore.

Quali errori si contestano più spesso?

  • Comparabili non omogenei per zona, stato o superficie.
  • Mancata considerazione di abusi edilizi, vincoli, servitù o stato di occupazione.
  • Superfici calcolate in modo errato.
  • Stima datata rispetto alla decisione.

Domande frequenti

DChi fa la stima?

RDivisione consensuale: gli eredi scelgono un tecnico di fiducia e accettano il valore nell'atto notarile. Divisione giudiziale: il giudice nomina un CTU (art. 191 c.p.c.). Il CTU stima i beni e propone la formazione delle porzioni (art. 726 c.c.). Consulenti di parte: ogni erede può nominare un proprio tecnico, che partecipa alle operazioni del CTU.

DA quale data si riferisce il valore?

RAl momento in cui si fa la divisione. La Cassazione ha affermato che la stima per la formazione delle porzioni va riferita al valore venale al momento della divisione (Cass. ord. n. 34191/2025).

DQuando la stima va aggiornata?

RSe il mercato è cambiato in modo significativo, il giudice deve disporre una nuova stima. La Cassazione ha annullato una sentenza che aveva respinto la richiesta di aggiornamento nonostante un calo documentato dei prezzi immobiliari tra la perizia e la decisione (Cass. ord. n. 1268 del 12 gennaio 2024).

DCome si contesta la CTU?

RDurante le operazioni: il consulente di parte presenta osservazioni scritte e documenti. Sulla bozza: il CTU trasmette la relazione alle parti, che possono inviare osservazioni entro il termine fissato dal giudice; il CTU deve rispondere nella relazione finale (art. 195 c.p.c.). In udienza o negli scritti: la parte può chiedere chiarimenti, integrazioni o il rinnovo della consulenza, indicando gli errori di metodo o di dati.

Guide collegate

Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →

In sintesi

Gli immobili si stimano al valore di mercato attuale. Nella divisione giudiziale la stima la fa il CTU, che le parti possono contestare con propri consulenti e osservazioni motivate. Se passa molto tempo e il mercato cambia, la stima va aggiornata. Ogni situazione va valutata sui documenti.

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Contenuto informativo aggiornato il 14 gennaio 2027. Non costituisce parere legale.

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