Sì, entro certi limiti. Chi ha un interesse proprio, agisce a tutela del defunto o per ragioni familiari meritevoli può esercitare i diritti sui dati personali della persona deceduta (art. 2-terdecies del Codice privacy). Il limite è il divieto scritto lasciato dall’interessato al gestore del servizio. Nel 2021 il Tribunale di Milano ha ordinato a un grande fornitore di servizi cloud di aiutare due genitori a recuperare le foto del figlio scomparso.
In 30 secondi
I familiari possono esercitare i diritti sui dati del defunto per ragioni meritevoli, salvo un divieto scritto lasciato dall’interessato. I beni digitali con valore economico, come le criptovalute, fanno parte dell’eredità. Una pianificazione in vita evita che contenuti e valori vadano perduti.
Da ricordare
10 febbraio 2021
dodici mesi
dieci anni
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Che cosa si intende per eredità digitale?
Sono due cose diverse:
- i dati e contenuti personali: foto, video, email, chat, documenti salvati su cloud;
- i beni digitali con valore economico: criptovalute, saldi di conti online, diritti su opere o domini.
I primi seguono soprattutto le regole sulla protezione dei dati. I secondi fanno parte del patrimonio ereditario e vanno trattati come gli altri beni.
Cosa prevede la legge italiana?
L’art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, consente l’esercizio dei diritti del GDPR riferiti ai dati di persone decedute. Possono agire i familiari e chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato. L’esercizio è escluso se l’interessato lo ha vietato per iscritto, con una dichiarazione presentata al titolare del trattamento. Il divieto non può riguardare i diritti patrimoniali dei terzi derivanti dalla morte.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaCosa ha deciso il Tribunale di Milano?
Con ordinanza del 10 febbraio 2021 il Tribunale ha accolto il ricorso d’urgenza di due genitori. Il gestore chiedeva provvedimenti formali per consentire l’accesso. Il giudice ha riconosciuto le ragioni familiari meritevoli di protezione e ha ordinato di fornire assistenza nel recupero dei dati dell’account del figlio.
Le criptovalute entrano nella successione?
Sì. Sono beni con valore economico e vanno indicate tra l’attivo. Il problema è pratico: senza le chiavi private o le credenziali, gli eredi possono non riuscire ad accedervi. Se sono custodite presso una piattaforma, gli eredi possono chiederne la liquidazione con i documenti della successione.
Cosa può fare chi vuole pianificare?
- Usare gli strumenti dei fornitori, come il contatto erede o la gestione dell’account inattivo.
- Indicare nel testamento a chi lasciare i beni digitali di valore.
- Conservare con prudenza le istruzioni di accesso, senza scrivere le password nel testamento pubblicato.
Esempio pratico
Un padre muore improvvisamente. I figli vogliono recuperare le foto di famiglia salvate sul cloud e verificare un conto di criptovalute di cui hanno trovato traccia nelle email. Per le foto chiedono al gestore l’accesso, allegando certificato di morte e prova del rapporto familiare. Per le criptovalute contattano la piattaforma con la documentazione della successione.
Riferimenti normativi
- Art. 2-terdecies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (introdotto dal d.lgs. 101/2018)
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR), artt. 15-22
- Artt. 456 e seguenti c.c. (apertura della successione)
Quando chiedere una consulenza
I fornitori cancellano spesso gli account inattivi dopo un certo periodo. Le criptovalute possono restare inaccessibili se le credenziali si perdono. Nel frattempo corrono i termini della successione: dodici mesi per la dichiarazione di successione e dieci anni per accettare. Conviene muoversi presto, raccogliendo documenti e richieste scritte ai gestori. Lo studio riceve a Napoli, Roma e Bari e anche in videochiamata.
Domande frequenti
DChe cosa si intende per eredità digitale?
RSono due cose diverse: i dati e contenuti personali: foto, video, email, chat, documenti salvati su cloud; i beni digitali con valore economico: criptovalute, saldi di conti online, diritti su opere o domini.
DCosa prevede la legge italiana?
RL'art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, consente l'esercizio dei diritti del GDPR riferiti ai dati di persone decedute. Possono agire i familiari e chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato.
DCosa ha deciso il Tribunale di Milano?
RCon ordinanza del 10 febbraio 2021 il Tribunale ha accolto il ricorso d'urgenza di due genitori. Il gestore chiedeva provvedimenti formali per consentire l'accesso. Il giudice ha riconosciuto le ragioni familiari meritevoli di protezione e ha ordinato di fornire assistenza nel recupero dei dati dell'account del figlio.
DLe criptovalute entrano nella successione?
RSì. Sono beni con valore economico e vanno indicate tra l'attivo. Il problema è pratico: senza le chiavi private o le credenziali, gli eredi possono non riuscire ad accedervi. Se sono custodite presso una piattaforma, gli eredi possono chiederne la liquidazione con i documenti della successione.
Guide collegate
Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →
In sintesi
I familiari possono esercitare i diritti sui dati del defunto per ragioni meritevoli, salvo un divieto scritto lasciato dall’interessato. I beni digitali con valore economico, come le criptovalute, fanno parte dell’eredità. Una pianificazione in vita evita che contenuti e valori vadano perduti.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 7 aprile 2027. Non costituisce parere legale.
Pagina principale della materia: Successioni e donazioni a Napoli: tutte le guide e come contattare lo studio →
La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Chiedere al gestore l’accesso ai dati dell’account, con i documenti della famiglia.
- Rivolgersi alla piattaforma con la documentazione della successione, per le criptovalute.
- Pianificare in vita, con gli strumenti dei fornitori e con il testamento.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. Per foto e contenuti personali si parte da una richiesta scritta al gestore, allegando certificato di morte e prova del rapporto familiare. Per le criptovalute contano le chiavi private e le credenziali: senza queste l’accesso può non riuscire. Chi pianifica in vita evita il problema alla radice.
Cosa fare subito
- Raccogli certificato di morte e prova del rapporto familiare.
- Cerca tracce di account e di beni digitali nelle email e nei documenti.
- Scrivi ai gestori e conserva ogni risposta.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Se vuoi pianificare, usa gli strumenti dei fornitori e indica nel testamento a chi vanno i beni digitali di valore.
- Non scrivere le password nel testamento pubblicato.
- Quando fai le richieste ai gestori, conserva copia di ogni messaggio.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con i documenti inviati online, e ti consegna un preventivo scritto prima dell’incarico. Il primo incontro si svolge in italiano; ricevo su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.