Il genitore del nipote donatario non deve conferire in collazione la donazione fatta al figlio (art. 739 c.c.). La donazione però conta nel calcolo della legittima degli altri figli del donante. Se la loro quota risulta lesa, possono chiedere la riduzione della donazione al nipote. Dal 18 dicembre 2025 la tutela verso chi ha comprato dal nipote è diventata un credito in denaro.
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La donazione al nipote non va in collazione, ma pesa sulla legittima dei figli. Il figlio leso può chiederne la riduzione entro dieci anni dalla morte del donante. Dal 18 dicembre 2025, se la casa è stata venduta, ottiene un credito in denaro verso il nipote.
Da ricordare
18 dicembre 2025
dieci anni
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Perché si dona al nipote invece che al figlio?
Spesso per saltare una generazione: il nonno vuole che la casa vada direttamente al nipote. A volte si pensa così di evitare discussioni tra i figli. La legge, però, distingue due istituti: la collazione, che riguarda la divisione tra coeredi, e la riduzione, che tutela la legittima.
La donazione al nipote va in collazione?
No. Per l’art. 739 c.c. l’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte al proprio discendente. Il figlio del donante, padre del nipote, non deve quindi imputare la casa sulla sua quota. Il nipote, se non è erede del nonno, non è tenuto alla collazione.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaConta comunque per la legittima degli altri figli?
Sì. Nel calcolo della legittima si sommano i beni lasciati e tutte le donazioni, anche quelle fatte a nipoti o a estranei (art. 556 c.c.). Se, fatto il conto, un figlio riceve meno della sua quota riservata, può chiedere la riduzione della donazione al nipote.
Cosa ottiene il figlio leso dopo la legge 182/2025?
Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 le regole sono quelle dei nuovi artt. 561-563 c.c. (legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44). Se il nipote ha ancora la casa, la riduzione opera nei suoi confronti. Se l’ha venduta, chi l’ha comprata non deve restituire nulla: il figlio leso ha un credito in denaro verso il nipote donatario.
Il nipote può essere anche erede?
Sì, ad esempio per rappresentazione, se il suo genitore è morto prima del nonno. In quel caso il nipote è erede in luogo del genitore e la donazione ricevuta va valutata anche ai fini della collazione: è un aspetto da verificare con attenzione sui fatti.
Un caso
Un vedovo dell’area flegrea dona al nipote la nuda proprietà della casa in cui vive. Ha due figlie: una è la madre del nipote, l’altra vive a Roma. Alla morte del donante resta solo un piccolo conto corrente. La figlia che vive a Roma chiede il calcolo della legittima: la casa donata rientra nella riunione fittizia. Se la sua quota risulta lesa, potrà chiedere la riduzione della donazione al nipote, previa mediazione. Poiché il nipote non è chiamato all’eredità come coerede, la figlia deve prima aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.).
Riferimenti normativi
- Art. 739 c.c. (donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede)
- Artt. 536, 537, 556, 559, 564 c.c. (legittima, riunione fittizia, ordine di riduzione delle donazioni, condizioni dell’azione)
- Artt. 561-563 c.c., come sostituiti dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44
- Artt. 467 e seguenti c.c. (rappresentazione)
Quando chiedere una consulenza
L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Prima di agire serve una stima della casa al momento della morte e una verifica di tutte le donazioni. La mediazione è condizione di procedibilità nelle cause successorie. Lo studio riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari e offre consulenza anche in videochiamata.
Domande frequenti
DPerché si dona al nipote invece che al figlio?
RSpesso per saltare una generazione: il nonno vuole che la casa vada direttamente al nipote. A volte si pensa così di evitare discussioni tra i figli. La legge, però, distingue due istituti: la collazione, che riguarda la divisione tra coeredi, e la riduzione, che tutela la legittima.
DLa donazione al nipote va in collazione?
RNo. Per l'art. 739 c.c. l'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte al proprio discendente. Il figlio del donante, padre del nipote, non deve quindi imputare la casa sulla sua quota. Il nipote, se non è erede del nonno, non è tenuto alla collazione.
DConta comunque per la legittima degli altri figli?
RSì. Nel calcolo della legittima si sommano i beni lasciati e tutte le donazioni, anche quelle fatte a nipoti o a estranei (art. 556 c.c.). Se, fatto il conto, un figlio riceve meno della sua quota riservata, può chiedere la riduzione della donazione al nipote.
DCosa ottiene il figlio leso dopo la legge 182/2025?
RPer le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 le regole sono quelle dei nuovi artt. 561-563 c.c. (legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44). Se il nipote ha ancora la casa, la riduzione opera nei suoi confronti. Se l'ha venduta, chi l'ha comprata non deve restituire nulla: il figlio leso ha un credito in denaro verso il nipote donatario.
Guide collegate
Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →
In sintesi
La donazione al nipote non va in collazione, ma pesa sulla legittima dei figli. Il figlio leso può chiederne la riduzione entro dieci anni dalla morte del donante. Dal 18 dicembre 2025, se la casa è stata venduta, ottiene un credito in denaro verso il nipote.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
- Codice civile, art. 739 – Normattiva
- Codice civile, art. 556 – Normattiva
- Codice civile, art. 559 – Normattiva
- Agenzia delle Entrate – Dichiarazione di successione
- Agenzia delle Entrate – Successioni: normativa e prassi
- Ministero della Giustizia – Mediazione civile
- Normattiva – il portale della legge vigente
- Corte Suprema di Cassazione
- Gazzetta Ufficiale
Contenuto informativo aggiornato il 14 aprile 2027. Non costituisce parere legale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Verificare il calcolo della legittima, sommando i beni lasciati e tutte le donazioni.
- Tentare la mediazione, che è condizione di procedibilità nelle cause successorie.
- Se la quota risulta lesa, chiedere la riduzione della donazione al nipote.
Quale conviene di solito e perché
Conviene partire dal calcolo, con la stima della casa al momento della morte e la verifica di tutte le donazioni: senza conto non si sa se la quota è lesa. Poi si passa dalla mediazione, che serve comunque prima della causa e può chiudere la questione con un accordo. La riduzione in giudizio resta la via se l’accordo non arriva. Il tempo è limitato a dieci anni.
Cosa fare subito
- Raccogli l’atto di donazione e l’elenco dei beni lasciati dal donante.
- Fai stimare la casa al momento della morte.
- Valuta l’accettazione con beneficio d’inventario, richiesta dall’articolo nel caso descritto.
- Segna i dieci anni dall’apertura della successione.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Prima di muoverti, fai il conto della legittima: serve l’atto di donazione, l’elenco dei beni lasciati e una stima della casa al momento della morte.
- Tieni presente che la mediazione è condizione di procedibilità nelle cause successorie, come indica l’articolo.
- Segna i dieci anni dall’apertura della successione per l’azione di riduzione.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con i documenti inviati online, e ti consegna un preventivo scritto prima dell’incarico. Il primo incontro si svolge in italiano; ricevo su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.