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Recupero crediti all’estero: come farsi pagare da un cliente straniero

Come recuperare un credito da un’impresa straniera: giudice competente, legge applicabile, ingiunzione europea, sequestro dei conti all’estero ed esecuzione fuori dall’UE.

In 30 secondi

  • Se il cliente è in un altro paese dell’Unione europea, puoi usare strumenti europei: ingiunzione di pagamento europea, procedimento per le controversie di modesta entità (entro una soglia di valore da verificare) e sequestro dei conti bancari all’estero.
  • La sentenza di un giudice italiano è eseguibile negli altri Stati membri senza procedimento di riconoscimento (Reg. UE 1215/2012).
  • Fuori dall’UE conta il paese: convenzioni internazionali, regole locali o arbitrato con lodo riconosciuto in base alla Convenzione di New York.
  • Prima di agire controlla contratto, clausola sul foro e sulla legge applicabile, e se il cliente ha beni da aggredire.

Aggiornato il 16 ottobre 2026.

Vendere o lavorare con clienti stranieri aumenta il fatturato, ma se la fattura non viene pagata recuperare il credito è più complicato che in Italia: bisogna capire quale giudice è competente, quale legge si applica e dove si trovano i beni del debitore. Questa guida spiega i passi, con i principali strumenti europei e le alternative fuori dall’UE.

Un caso frequente (ipotetico)

Esempio costruito a scopo illustrativo: non si riferisce a pratiche dello Studio, né a persone o imprese reali.

Un caseificio campano vende mozzarella a un distributore con sede in Germania. Dopo alcune forniture regolari, tre fatture restano non pagate: il distributore non contesta la merce ma rinvia il pagamento. In casi come questo contano le condizioni di vendita e la conferma d’ordine (che spesso contengono, o non contengono, la clausola sul foro), i documenti di trasporto firmati e una diffida scritta; poi si sceglie lo strumento in base all’importo e al rischio di contestazione.

Cosa verificare prima di agire

  • Dove ha sede il debitore. Cambia tutto tra un paese UE, un paese extra UE con convenzioni con l’Italia e un paese senza accordi.
  • Cosa dice il contratto. Una clausola sul foro (il tribunale competente) e sulla legge applicabile ti dice dove puoi agire e con quali regole. Se manca, valgono le regole europee o internazionali.
  • Che prove hai. Contratto o ordine, conferma d’ordine, documenti di trasporto (DDT, CMR) firmati, fatture, email, solleciti ricevuti e le eventuali contestazioni del cliente.
  • Se il cliente ha beni aggredibili. Conti bancari, crediti verso terzi, immobili, merce. Una causa vinta contro un debitore senza beni vale poco.

Quale giudice è competente

Nell’Unione europea si applica il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis). La regola generale è che il debitore si cita davanti ai giudici del paese in cui ha il domicilio o la sede (art. 4). Per le vendite di beni e per i servizi, in materia contrattuale puoi spesso agire anche davanti al giudice del luogo in cui i beni sono stati consegnati o i servizi prestati (art. 7, n. 1). Le parti possono scegliere un foro con una clausola scritta (art. 25).

Gli strumenti europei per recuperare il credito

  • Ingiunzione di pagamento europea (Reg. CE 1896/2006): procedura semplificata per crediti in denaro non contestati, con un modulo standard. Il debitore ha trenta giorni per opporsi; se non lo fa, l’ingiunzione diventa esecutiva e puoi eseguirla negli altri Stati membri. Trovi il dettaglio nella guida dedicata (link in fondo).
  • Controversie di modesta entità (Reg. CE 861/2007): procedura scritta e rapida per crediti di importo contenuto, escluse le spese. La soglia di valore è stata oggetto di modifiche: verificala nel testo vigente del regolamento prima di scegliere questa strada.
  • Sequestro conservativo dei conti bancari (Reg. UE 655/2014): permette di bloccare le somme del debitore sui conti in un altro Stato membro, anche prima di avere una sentenza e senza avvisarlo, se ci sono i presupposti.
  • Notificazioni all’estero (Reg. UE 2020/1784): regola come si notifica un atto in un altro Stato membro. Una notifica fatta male può rendere inutile il procedimento.

Dopo una sentenza italiana, o un decreto ingiuntivo diventato definitivo, non serve un procedimento di riconoscimento per eseguirla in un altro Stato membro: si presenta il certificato previsto dal regolamento (art. 39 e seguenti del Reg. UE 1215/2012), e l’esecuzione segue le regole del paese in cui si agisce.

Se il cliente è fuori dall’Unione europea

Fuori dall’UE non c’è un meccanismo unico. Contano i trattati con il paese interessato, per esempio la Convenzione di Lugano per Svizzera, Norvegia e Islanda, o la Convenzione dell’Aja del 2019 sul riconoscimento delle sentenze, in vigore solo tra alcuni Stati. Dove non ci sono accordi, la sentenza italiana va riconosciuta secondo le regole locali, che possono richiedere un nuovo procedimento. Al contrario, per far valere in Italia una sentenza straniera si applicano gli articoli 64 e seguenti della legge 218/1995.

Se il contratto prevede l’arbitrato, il lodo si può far riconoscere ed eseguire in oltre 170 paesi grazie alla Convenzione di New York del 1958: spesso è la strada più pratica con controparti extra UE.

Quale legge si applica al contratto

Per i contratti internazionali vale il Regolamento CE 593/2008 (Roma I): le parti possono scegliere la legge applicabile; in mancanza, per la vendita di beni si applica di regola la legge del paese del venditore e per i servizi quella del paese del prestatore. Se i due paesi hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1980 (CISG), la vendita internazionale di beni tra imprese è regolata da essa, salvo che il contratto la escluda. La legge applicabile influisce su prescrizione, interessi, penali e termini per contestare i vizi. Per approfondire le clausole da controllare prima di firmare, vedi la guida sui contratti internazionali.

I passi pratici, in ordine

  1. Raccogli i documenti e controlla i termini di pagamento e le contestazioni.
  2. Invia una diffida scritta, nella lingua del contratto o in inglese, con la prova dell’invio.
  3. Verifica l’affidabilità del debitore e se ha beni, per esempio con una visura del registro delle imprese del suo paese.
  4. Scegli lo strumento: ingiunzione europea, procedimento ordinario, sequestro dei conti, arbitrato.
  5. Se vinci, esegui nel paese in cui sono i beni.

Come evitare il problema nei prossimi contratti

Inserisci nel contratto la scelta del foro o dell’arbitrato, la legge applicabile, i termini di pagamento e gli interessi di mora. Le condizioni generali di vendita, con foro, legge applicabile, interessi di mora e riserva di proprietà, vanno accettate per iscritto dal cliente. Per le transazioni commerciali tra imprese in cui si applica la legge italiana vale il decreto legislativo 231/2002, che prevede interessi moratori maggiorati rispetto al tasso di riferimento. Per le forniture importanti valuta pagamento anticipato, lettera di credito o garanzia bancaria.

La strada che di solito conviene

Le strade possibili

  • Ingiunzione di pagamento europea, se il credito è in denaro e non contestato e il debitore è in un altro paese UE.
  • Decreto ingiuntivo italiano o causa ordinaria, se il giudice italiano è competente.
  • Procedimento per le controversie di modesta entità, per crediti di importo contenuto.
  • Sequestro dei conti all’estero o arbitrato, nei casi in cui servono garanzie o l’esecuzione fuori dall’UE.

Quale conviene di solito e perché

Dipende dal caso. Con un debitore UE che non contesta il debito, di solito l’ingiunzione europea è la via più rapida; se il debito è contestato o il debitore rischia di disperdere i beni, conviene valutare subito causa e sequestro. Fuori dall’UE conta la presenza di beni aggredibili e di un’eventuale clausola arbitrale.

Cosa fare subito

  1. Raccogli contratto, ordini, documenti di trasporto firmati e fatture.
  2. Controlla clausola sul foro, legge applicabile e sede del debitore.
  3. Invia una diffida scritta e conserva la prova dell’invio.

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Conserva i documenti di trasporto firmati: servono a provare la consegna.
  • Fai accettare per iscritto dal cliente le condizioni generali di vendita.
  • Non lasciar passare il tempo: i termini di prescrizione dipendono dalla legge applicabile.

Lo studio dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino assiste imprese italiane nel recupero crediti anche all’estero, con documenti inviati online, preventivo scritto prima dell’incarico; è possibile una videochiamata anche con interlocutori di lingua inglese. Sedi di Napoli, Roma e Bari su appuntamento.

ContattaciScrivici su WhatsAppChiamaci 347 5264190

Domande frequenti

Posso fare un decreto ingiuntivo italiano contro un cliente straniero?

Sì, se il giudice italiano è competente, per esempio perché il contratto prevede il foro italiano o i beni sono stati consegnati in Italia. Per i debitori in altri paesi UE, in alternativa, c’è l’ingiunzione di pagamento europea.

Cos’è l’ingiunzione di pagamento europea?

È una procedura semplificata, prevista dal Reg. CE 1896/2006, per recuperare crediti in denaro non contestati in un altro Stato membro. Il debitore ha trenta giorni per opporsi.

Si può bloccare il conto bancario di un debitore in un altro paese UE?

Sì, con l’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (Reg. UE 655/2014), a certe condizioni.

Come si recupera un credito in un paese extra UE?

Dipende dal paese: contano le convenzioni internazionali, le regole locali sul riconoscimento delle sentenze e, se previsto dal contratto, l’arbitrato con la Convenzione di New York.

Quanto tempo ho per agire?

Dipende dalla legge applicabile al contratto: in Italia i termini variano di norma da uno a dieci anni a seconda del credito. Conviene inviare una diffida scritta e valutare subito l’azione.

Fonti: Reg. UE 1215/2012 (artt. 4, 7, 25, 39 ss.); Reg. CE 1896/2006; Reg. CE 861/2007; Reg. UE 655/2014; Reg. UE 2020/1784; Reg. CE 593/2008; Convenzione di Vienna 1980; Convenzione di New York 1958; legge 218/1995, artt. 64 ss.; d.lgs. 231/2002. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.

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