Una causa civile sospesa o interrotta non riparte da sola: una delle parti deve riassumerla con un ricorso al giudice. I termini sono perentori: tre mesi dalla fine della sospensione o dalla conoscenza dell’interruzione, sei mesi dalla comunicazione della decisione della Cassazione sul regolamento di giurisdizione. Se nessuno riassume in tempo, il processo si estingue.
In 30 secondi
Dopo sospensione o interruzione il processo va riassunto con ricorso: tre mesi nella maggior parte dei casi, sei dopo il regolamento di giurisdizione. Non basta attendere che il giudice fissi l’udienza. Il termine scaduto porta all’estinzione del giudizio.
Da ricordare
tre mesi
sei mesi
regolamento preventivo di giurisdizione
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Quando una causa viene sospesa?
I casi più frequenti sono:
- la sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.), quando la decisione dipende da un’altra causa;
- la sospensione su accordo delle parti (art. 296 c.p.c.);
- il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in Cassazione (art. 367 c.p.c.), se il giudice ritiene di sospendere.
Entro quanto si riassume dopo la sospensione?
- Tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (art. 297 c.p.c.). Il termine era di sei mesi fino alla legge n. 69/2009.
- Sei mesi dalla comunicazione della decisione, dopo il regolamento di giurisdizione (art. 367, comma 2, c.p.c.).
La riassunzione si fa con ricorso al giudice, che fissa l’udienza con decreto. Ricorso e decreto vanno poi notificati alle altre parti nel termine assegnato.
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Richiedi una consulenzaIl giudice può fissare l'udienza d’ufficio?
Se l’udienza è già fissata nel provvedimento di sospensione, il processo riprende a quella data. Altrimenti, di regola, serve l’istanza di parte. Se il giudice fissa la prosecuzione senza istanza di parte, l’altra parte può eccepirlo. In tal caso il processo resta sospeso fino alla riassunzione. È prudente, quindi, depositare comunque il ricorso entro il termine, senza attendere un’iniziativa del giudice.
Cosa succede quando una parte muore o fallisce?
La morte, la perdita della capacità o la liquidazione giudiziale di una parte interrompono il processo. Il termine per riassumere è di tre mesi (art. 305 c.p.c.). In caso di fallimento le Sezioni Unite (sent. n. 12154/2021) hanno stabilito che il termine decorre dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione, conosciuta dalle parti. Per la liquidazione giudiziale la stessa regola è ora scritta nell’art. 143, comma 3, del Codice della crisi.
Cosa succede se il termine scade?
Il processo si estingue (art. 307 c.p.c.). Le conseguenze sono pesanti:
L’estinzione si rileva anche d’ufficio.
Come evitare errori
- Annotare in agenda la data di comunicazione del provvedimento che fa cessare la sospensione.
- Depositare il ricorso con margine rispetto alla scadenza.
- Rispettare anche il termine per la notifica fissato dal giudice.
- Indicare nel ricorso le attività istruttorie da riprendere, come il conferimento dell’incarico al consulente.
Domande frequenti
DQuando una causa viene sospesa?
RI casi più frequenti sono: la sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.), quando la decisione dipende da un'altra causa; la sospensione su accordo delle parti (art. 296 c.p.c.); il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in Cassazione (art. 367 c.p.c.), se il giudice ritiene di sospendere.
DEntro quanto si riassume dopo la sospensione?
RTre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (art. 297 c.p.c.). Il termine era di sei mesi fino alla legge n. 69/2009. Sei mesi dalla comunicazione della decisione, dopo il regolamento di giurisdizione (art. 367, comma 2, c.p.c.).
DIl giudice può fissare l'udienza d'ufficio?
RSe l'udienza è già fissata nel provvedimento di sospensione, il processo riprende a quella data. Altrimenti, di regola, serve l'istanza di parte. Se il giudice fissa la prosecuzione senza istanza di parte, l'altra parte può eccepirlo. In tal caso il processo resta sospeso fino alla riassunzione.
DCosa succede quando una parte muore o fallisce?
RLa morte, la perdita della capacità o la liquidazione giudiziale di una parte interrompono il processo. Il termine per riassumere è di tre mesi (art. 305 c.p.c.). In caso di fallimento le Sezioni Unite (sent. n. 12154/2021) hanno stabilito che il termine decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione, conosciuta dalle parti.
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In sintesi
Dopo sospensione o interruzione il processo va riassunto con ricorso: tre mesi nella maggior parte dei casi, sei dopo il regolamento di giurisdizione. Non basta attendere che il giudice fissi l’udienza. Il termine scaduto porta all’estinzione del giudizio.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 12 febbraio 2027. Non costituisce parere legale.