Sì, per ottenere il decreto ingiuntivo le fatture sono considerate prova scritta sufficiente, soprattutto se accompagnate dall’estratto autentico delle scritture contabili (art. 634 c.p.c.). Se il debitore propone opposizione e contesta il rapporto, però, la fattura da sola non basta. Il creditore deve allora provare il contratto e la consegna della merce o l’esecuzione della prestazione.
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Le fatture, meglio se con l’estratto delle scritture contabili, bastano per ottenere il decreto ingiuntivo. Se il debitore si oppone e contesta il rapporto, occorrono contratto, documenti di consegna e corrispondenza. Raccogliere queste prove prima del ricorso riduce i rischi della fase di opposizione.
Da ricordare
40 giorni
60 giorni
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Perché la fattura basta nella fase monitoria?
Il decreto ingiuntivo si emette senza sentire il debitore, sulla base di una prova scritta del credito. Per i crediti di chi esercita un’impresa per forniture di merci, denaro o servizi, l’art. 634 c.p.c. considera prova idonea anche:
- gli estratti autentici delle scritture contabili, regolarmente tenuti;
- gli estratti delle scritture previste dalle leggi tributarie.
Per le fatture elettroniche si allegano di regola il file e la ricevuta di consegna dal Sistema di interscambio.
Cosa cambia nell'opposizione?
Con l’opposizione si apre una causa ordinaria in cui il creditore resta attore in senso sostanziale. La fattura è un documento formato da chi la emette. Se il debitore contesta il rapporto, per la giurisprudenza essa vale al massimo come indizio.
La Cassazione (sent. n. 3581/2024) ha precisato un’eccezione: la fattura accettata dal destinatario, annotata nelle sue scritture contabili e mai contestata può costituire prova dell’esistenza del contratto.
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Richiedi una consulenzaQuali prove conviene preparare prima?
Si può ottenere la provvisoria esecuzione?
L’art. 642 c.p.c. la prevede, tra l’altro, quando il credito è fondato su cambiale, assegno o atto ricevuto da notaio, oppure quando c’è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Il semplice mancato pagamento di fatture non basta di regola a dimostrare il pericolo. Serve indicare circostanze concrete, per esempio segnali di insolvenza del debitore.
Quali interessi si possono chiedere?
Tra imprese si applicano gli interessi di mora del d.lgs. 231/2002: tasso BCE maggiorato di 8 punti, dalla scadenza della fattura. Negli altri casi, dalla domanda giudiziale, si applica il tasso maggiorato dell’art. 1284, comma 4, c.c. Sul suo ambito sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 12449/2024.
Entro quanto il debitore può opporsi?
Entro 40 giorni dalla notifica del decreto (art. 641 c.p.c.). Senza opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Il decreto va notificato entro 60 giorni dalla pronuncia, altrimenti perde efficacia (art. 644 c.p.c.).
Domande frequenti
DPerché la fattura basta nella fase monitoria?
RIl decreto ingiuntivo si emette senza sentire il debitore, sulla base di una prova scritta del credito. Per i crediti di chi esercita un'impresa per forniture di merci, denaro o servizi, l’art. 634 c.p.c. considera prova idonea anche: gli estratti autentici delle scritture contabili, regolarmente tenuti; gli estratti delle scritture previste dalle leggi tributarie.
DCosa cambia nell'opposizione?
RCon l'opposizione si apre una causa ordinaria in cui il creditore resta attore in senso sostanziale. La fattura è un documento formato da chi la emette. Se il debitore contesta il rapporto, per la giurisprudenza essa vale al massimo come indizio.
DQuali prove conviene preparare prima?
RContratto, ordine o preventivo firmato. Documenti di trasporto firmati per ricevuta. Solleciti inviati via PEC e le eventuali risposte.
DSi può ottenere la provvisoria esecuzione?
RL'art. 642 c.p.c. la prevede, tra l’altro, quando il credito è fondato su cambiale, assegno o atto ricevuto da notaio, oppure quando c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Il semplice mancato pagamento di fatture non basta di regola a dimostrare il pericolo.
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In sintesi
Le fatture, meglio se con l’estratto delle scritture contabili, bastano per ottenere il decreto ingiuntivo. Se il debitore si oppone e contesta il rapporto, occorrono contratto, documenti di consegna e corrispondenza. Raccogliere queste prove prima del ricorso riduce i rischi della fase di opposizione.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 15 febbraio 2027. Non costituisce parere legale.