La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) si contesta soprattutto con le osservazioni del consulente di parte nel termine fissato dal giudice (art. 195 c.p.c.). Si può poi chiedere al giudice di richiamare il CTU per chiarimenti o di rinnovare la consulenza (art. 196 c.p.c.). Per le Sezioni Unite (sent. n. 5624/2022) le critiche sul merito della perizia possono essere formulate anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello.
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La CTU si contesta prima di tutto con osservazioni tecniche puntuali nel termine dell’art. 195 c.p.c. Si può chiedere il richiamo del consulente o una nuova consulenza. Le critiche di merito sono ammesse anche in conclusionale e in appello, mentre i vizi procedurali vanno eccepiti subito.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Il giudice è obbligato a seguire la CTU?
No. Il giudice è il “perito dei periti”: può discostarsi dalla consulenza, ma deve motivare. Se la segue, deve rispondere alle critiche specifiche e documentate delle parti. Non basta un rinvio generico alla relazione.
Come si svolge la fase delle osservazioni?
L’art. 195 c.p.c. prevede tre passaggi:
Dal 28 febbraio 2023 la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) consente al giudice di sostituire l’udienza di giuramento del CTU con una dichiarazione scritta firmata digitalmente (art. 193 c.p.c.).
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Richiedi una consulenzaQuali vizi si possono far valere?
- Vizi procedurali: ad esempio operazioni svolte senza avvisare le parti. Sono nullità relative da eccepire nella prima difesa successiva (art. 157 c.p.c.), altrimenti si sanano.
- Errori di merito: calcoli sbagliati, metodo scorretto, fatti non considerati, conclusioni in contrasto con la parte motiva. Per le Sezioni Unite il termine dell’art. 195 è ordinatorio. Queste critiche si possono proporre anche dopo, purché non introducano fatti nuovi.
Cosa fare se le conclusioni contraddicono la parte motiva?
È un vizio frequente: il CTU descrive una serie di errori tecnici di una parte e poi, nelle conclusioni, ne esclude la responsabilità. In questo caso si può chiedere al giudice di:
Si rischia qualcosa a criticare tardi la CTU?
Sì. Le Sezioni Unite hanno precisato che il giudice può valutare le critiche tardive alla luce dei doveri di lealtà e probità. Il comportamento scorretto può incidere sulla liquidazione delle spese (art. 92 c.p.c.).
Si può ricusare il CTU?
Sì, nei casi dell’art. 51 c.p.c., ad esempio per rapporti con una parte. L’istanza va depositata nei termini dell’art. 192 c.p.c., di regola almeno tre giorni prima dell’udienza in cui il consulente assume l’incarico.
Domande frequenti
DIl giudice è obbligato a seguire la CTU?
RNo. Il giudice è il "perito dei periti": può discostarsi dalla consulenza, ma deve motivare. Se la segue, deve rispondere alle critiche specifiche e documentate delle parti. Non basta un rinvio generico alla relazione.
DCome si svolge la fase delle osservazioni?
RL'art. 195 c.p.c. prevede tre passaggi: il CTU trasmette la bozza della relazione alle parti; le parti inviano le loro osservazioni entro il termine assegnato; il CTU deposita la relazione definitiva con una valutazione sintetica delle osservazioni.
DQuali vizi si possono far valere?
RVizi procedurali: ad esempio operazioni svolte senza avvisare le parti. Sono nullità relative da eccepire nella prima difesa successiva (art. 157 c.p.c.), altrimenti si sanano. Errori di merito: calcoli sbagliati, metodo scorretto, fatti non considerati, conclusioni in contrasto con la parte motiva. Per le Sezioni Unite il termine dell'art. 195 è ordinatorio. Queste critiche si possono proporre anche dopo, purché non introducano fatti nuovi.
DCosa fare se le conclusioni contraddicono la parte motiva?
RÈ un vizio frequente: il CTU descrive una serie di errori tecnici di una parte e poi, nelle conclusioni, ne esclude la responsabilità. In questo caso si può chiedere al giudice di: valorizzare la parte motiva come base tecnica della decisione; richiamare il CTU per chiarimenti sulle osservazioni rimaste senza risposta; disporre una nuova consulenza su aspetti non esaminati, ad esempio i danni alla persona.
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In sintesi
La CTU si contesta prima di tutto con osservazioni tecniche puntuali nel termine dell’art. 195 c.p.c. Si può chiedere il richiamo del consulente o una nuova consulenza. Le critiche di merito sono ammesse anche in conclusionale e in appello, mentre i vizi procedurali vanno eccepiti subito.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 19 febbraio 2027. Non costituisce parere legale.