Se eri a bordo di un veicolo e ti sei fatto male in un incidente, la legge ti qualifica «terzo trasportato». Hai una tutela più semplice rispetto a chi guidava: di norma puoi chiedere il risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui viaggiavi, senza dover prima stabilire di chi sia la colpa.
In 30 secondi
Il passeggero ferito si rivolge di regola all’assicuratore del veicolo su cui si trovava (art. 141 del Codice delle assicurazioni), anche se la responsabilità è dell’altro conducente o non è ancora chiara. L’assicuratore può poi rivalersi su chi ha causato l’incidente. Servono documenti medici e dati dell’incidente, e vanno controllati i termini.
Aggiornato il 14 ottobre 2026.
Chi è il terzo trasportato
È chiunque viaggi su un veicolo senza esserne il conducente: amico, familiare, collega, passeggero di un’auto, di uno scooter o di un taxi. Non conta se il viaggio era gratuito o a pagamento.
A chi si chiede il risarcimento
L’art. 141 del Codice delle assicurazioni prevede che il danno del terzo trasportato sia risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo su cui era a bordo, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti, salvo il caso fortuito. È una regola pensata per non lasciare il passeggero a lungo senza risposta. Dopo il pagamento, l’assicuratore può recuperare le somme dall’assicuratore del veicolo responsabile. Se c’è un solo veicolo, il percorso è lo stesso.
Se il veicolo è sconosciuto o senza assicurazione, vedi il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Cosa si può chiedere
Le voci sono quelle di ogni danno alla persona: danno alla salute (temporaneo e permanente), spese mediche, perdita di guadagno e altri danni documentabili. Per il dettaglio vedi quanto spetta per i danni fisici.
Cosa fare subito
- Farsi visitare e conservare referti, cartelle e ricevute.
- Annotare targhe, assicurazioni e dati dei conducenti; chiedere il verbale delle forze dell’ordine se sono intervenute.
- Non firmare quietanze o rinunce prima di una visita medico-legale.
- Segnare la data dell’incidente: il termine ordinario per il risarcimento è di due anni (art. 2947 c.c.).
La richiesta all’assicuratore e i passaggi che precedono la causa sono descritti nella guida passo passo e in quella sulla negoziazione assistita obbligatoria.
Caso frequente
Esempio descritto in termini generali: nomi, luoghi e importi non si riferiscono a persone o casi reali.
Una ragazza viaggia come passeggera sull’auto di un’amica, che viene tamponata. Si procura un trauma al collo. Pensa di dover aspettare di sapere chi ha torto, ma può rivolgersi subito all’assicuratore dell’auto su cui viaggiava. Se aspetta troppo, rischia di perdere documenti e tempo utile.
Domande frequenti
Posso fare causa all’amico che guidava?
Di regola la richiesta va all’assicurazione, non al conducente personalmente: l’assicurazione risponde per lui. I rapporti personali non cambiano il diritto al risarcimento.
Cambia qualcosa se non avevo la cintura?
Può essere valutato come concorso nel danno e ridurre il risarcimento. Va verificato sul caso concreto.
Posso chiedere i danni se ero un passeggero a pagamento (taxi, navetta)?
Sì, restano gli stessi diritti, con eventuali regole aggiuntive sul contratto di trasporto.
Pagina principale della materia: Guide legali, indice per materia
La strada che di solito conviene
Le strade possibili
Richiesta diretta all’assicuratore del veicolo su cui viaggiavi; richiesta all’assicuratore dell’altro veicolo; causa civile dopo i passaggi obbligatori.
Quale conviene di solito e perché
Di solito conviene la richiesta all’assicuratore del veicolo su cui eri a bordo, perché la legge non richiede di provare prima la colpa. Prima di accettare una proposta è utile una valutazione medico-legale, perché l’assicurazione liquida in base al danno che riconosce.
Cosa fare subito
Raccogliere referti e dati dell’incidente, non firmare quietanze e controllare la data per il termine.
Non è una promessa di esito: ogni caso va valutato sui documenti.
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Fonti: Normattiva, Corte di Cassazione. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.