Se il veicolo responsabile non è identificato o non è assicurato, il danneggiato può chiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 del Codice delle assicurazioni, d.lgs. 209/2005). La richiesta si invia all’impresa designata dall’IVASS per la regione e l’anno dell’incidente, e per conoscenza a Consap, che gestisce il Fondo. Per un veicolo non identificato i danni alle cose sono risarciti solo se ci sono gravi danni alla persona.
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Per i danni causati da un veicolo pirata o non assicurato si chiede il risarcimento al Fondo di garanzia vittime della strada, tramite l’impresa designata. Per il pirata della strada i danni alle cose sono coperti solo con gravi lesioni e oltre 500 euro. La prova della mancata identificazione spetta al danneggiato.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
In quali casi interviene il Fondo?
Il Fondo risarcisce i danni causati da:
- un veicolo non identificato, ad esempio un pirata della strada;
- un veicolo non assicurato;
- un veicolo assicurato con un’impresa in liquidazione o in stato di insolvenza;
- un veicolo che circolava contro la volontà del proprietario, ad esempio perché rubato;
- alcuni veicoli esteri con targa non corrispondente o non più valida.
E se il veicolo pirata è fuggito?
Per il veicolo non identificato il Fondo risarcisce i danni alla persona. I danni alle cose sono risarciti solo se l’incidente ha causato gravi danni alla persona, e solo per la parte che supera una franchigia di 500 euro. Secondo le indicazioni pubblicate da Consap, per grave danno si intende un’invalidità permanente superiore al 9%.
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Richiedi una consulenzaChi deve provare che il veicolo non è identificabile?
Il danneggiato. La Cassazione (sent. n. 10484/2001) ha posto a suo carico la prova che l’incidente è stato causato da un veicolo non identificato. Sono utili:
- la denuncia alle autorità presentata subito;
- il verbale delle forze dell’ordine intervenute;
- testimoni e referti del pronto soccorso.
Cosa il Fondo non copre?
Secondo le indicazioni di Consap, il Fondo non interviene per i danni causati da buche stradali, animali selvatici o veicoli parcheggiati. In questi casi la responsabilità va cercata verso l’ente proprietario della strada o altri soggetti.
Come si presenta la richiesta?
Anche per il Fondo, prima della causa, si applica di regola la negoziazione assistita obbligatoria prevista per i danni da circolazione.
Cosa è cambiato di recente?
Il d.lgs. 184/2023, in vigore da dicembre 2023, ha modificato l’art. 283 in attuazione della direttiva europea sull’assicurazione auto. Ha precisato, tra l’altro, i casi di insolvenza dell’assicuratore e i rapporti con gli organismi degli altri Stati membri.
Domande frequenti
DIn quali casi interviene il Fondo?
RIl Fondo risarcisce i danni causati da: un veicolo non identificato, ad esempio un pirata della strada; un veicolo non assicurato; un veicolo assicurato con un'impresa in liquidazione o in stato di insolvenza.
DE se il veicolo pirata è fuggito?
RPer il veicolo non identificato il Fondo risarcisce i danni alla persona. I danni alle cose sono risarciti solo se l'incidente ha causato gravi danni alla persona, e solo per la parte che supera una franchigia di 500 euro. Secondo le indicazioni pubblicate da Consap, per grave danno si intende un'invalidità permanente superiore al 9%.
DChi deve provare che il veicolo non è identificabile?
RIl danneggiato. La Cassazione (sent. n. 10484/2001) ha posto a suo carico la prova che l'incidente è stato causato da un veicolo non identificato. Sono utili: la denuncia alle autorità presentata subito; il verbale delle forze dell'ordine intervenute; testimoni e referti del pronto soccorso.
DCosa il Fondo non copre?
RSecondo le indicazioni di Consap, il Fondo non interviene per i danni causati da buche stradali, animali selvatici o veicoli parcheggiati. In questi casi la responsabilità va cercata verso l'ente proprietario della strada o altri soggetti.
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In sintesi
Per i danni causati da un veicolo pirata o non assicurato si chiede il risarcimento al Fondo di garanzia vittime della strada, tramite l’impresa designata. Per il pirata della strada i danni alle cose sono coperti solo con gravi lesioni e oltre 500 euro. La prova della mancata identificazione spetta al danneggiato.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 12 marzo 2027. Non costituisce parere legale.