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Assemblea di condominio solo online: il condomino può pretendere di partecipare in presenza?

Assemblea in videoconferenza: serve il consenso della maggioranza dei condomini (art. 66 disp. att. c.c.). Cosa può fare chi vuole partecipare di persona.

Diritto immobiliare · Guida pratica

Assemblea di condominio solo online: il condomino può pretendere di partecipare in presenza?

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 18 febbraio 2027·Aggiornato il 18 febbraio 2027·Lettura 2 min

L’assemblea di condominio può svolgersi in videoconferenza solo con il previo consenso della maggioranza dei condomini, salvo che lo preveda già il regolamento (art. 66, comma 6, disp. att. c.c.). Senza quel consenso, il condomino che vuole partecipare di persona può chiedere all’amministratore di garantire un luogo fisico di riunione. Se la sua richiesta è ignorata, può impugnare la delibera.

In 30 secondi

Il condominio può riunirsi online solo con il consenso della maggioranza dei condomini o se lo prevede il regolamento. Chi vuole partecipare di persona deve chiederlo per iscritto per tempo. Una delibera adottata senza i presupposti si impugna entro 30 giorni, previa mediazione.

Da ricordare

d.l. n. 104/2020

d.l. n. 125/2020

30 giorni

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

art. 1137 c.c.d.l. n. 104/2020legge n. 126/2020d.l. n. 125/2020legge n. 159/2020

Da dove nasce la regola?

La videoconferenza è stata introdotta nel 2020, durante l’emergenza sanitaria:

  • il d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, ha aggiunto il comma 6 all’art. 66 disp. att. c.c.;
  • il d.l. n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020, lo ha modificato, prevedendo il consenso della maggioranza dei condomini.

La norma è tuttora vigente e non è legata all’emergenza.

Come si ottiene il consenso della maggioranza?

La legge non indica una forma precisa. Nella prassi si usano:

  • una delibera assembleare che autorizza le riunioni a distanza;
  • la raccolta di consensi scritti prima della convocazione.

La maggioranza si calcola per teste, cioè sul numero dei condomini. L’avviso di convocazione deve indicare la piattaforma e le modalità di collegamento.

Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.

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Si può fare un'assemblea "mista"?

Sì. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 574 del marzo 2025, ha ritenuto valida l’assemblea in parte in presenza e in parte a distanza, con il consenso della maggioranza. La modalità mista favorisce la partecipazione e tutela anche chi non ha dimestichezza con gli strumenti informatici.

Cosa può fare chi vuole partecipare in presenza?

1
Scrivere all’amministratore prima dell’assemblea, via PEC, chiedendo di poter partecipare di persona.
2
Chiedere la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno: il condomino ha diritto di prenderne visione.
3
Se l’assemblea si tiene comunque solo online senza i presupposti, impugnare la delibera.

Entro quanto si impugna la delibera?

Entro 30 giorni (art. 1137 c.c.):

  • dalla data dell’assemblea, per i condomini presenti dissenzienti o astenuti;
  • dalla comunicazione del verbale, per gli assenti.

Prima della causa è obbligatorio il tentativo di mediazione. Una convocazione irregolare rende di regola la delibera annullabile, non nulla: se il termine scade, la delibera resta valida.

Il verbale dell'assemblea online come si redige?

Il verbale è redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Va poi trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità previste per la convocazione.

Domande frequenti

DDa dove nasce la regola?

RLa videoconferenza è stata introdotta nel 2020, durante l'emergenza sanitaria: il d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, ha aggiunto il comma 6 all'art. 66 disp. att. c.c; il d.l. n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020, lo ha modificato, prevedendo il consenso della maggioranza dei condomini.

DCome si ottiene il consenso della maggioranza?

RLa legge non indica una forma precisa. Nella prassi si usano: una delibera assembleare che autorizza le riunioni a distanza; la raccolta di consensi scritti prima della convocazione.

DSi può fare un'assemblea "mista"?

RSì. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 574 del marzo 2025, ha ritenuto valida l'assemblea in parte in presenza e in parte a distanza, con il consenso della maggioranza. La modalità mista favorisce la partecipazione e tutela anche chi non ha dimestichezza con gli strumenti informatici.

DCosa può fare chi vuole partecipare in presenza?

RScrivere all'amministratore prima dell'assemblea, via PEC, chiedendo di poter partecipare di persona. Chiedere la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno: il condomino ha diritto di prenderne visione. Se l'assemblea si tiene comunque solo online senza i presupposti, impugnare la delibera.

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In sintesi

Il condominio può riunirsi online solo con il consenso della maggioranza dei condomini o se lo prevede il regolamento. Chi vuole partecipare di persona deve chiederlo per iscritto per tempo. Una delibera adottata senza i presupposti si impugna entro 30 giorni, previa mediazione.

Hai una questione simile?

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.

Contenuto informativo aggiornato il 18 febbraio 2027. Non costituisce parere legale.

La strada che di solito conviene

Le strade possibili

  • Scrivere all’amministratore, prima dell’assemblea, per partecipare di persona.
  • Proporre che l’assemblea sia mista, in parte in presenza e in parte a distanza, con il consenso della maggioranza.
  • Impugnare la delibera se l’assemblea si tiene solo online senza i presupposti.

Quale conviene di solito e perché

Di solito conviene partire dalla richiesta scritta all’amministratore, via PEC e per tempo: è la via più semplice e lascia una prova. La modalità mista può comporre gli interessi di tutti, perché favorisce la partecipazione. L’impugnazione resta la via se la richiesta è ignorata, ma ha un termine breve di 30 giorni ed è preceduta dalla mediazione.

Cosa fare subito

  • Invia la richiesta all’amministratore via PEC prima dell’assemblea.
  • Chiedi la documentazione sui punti all’ordine del giorno.
  • Segna la data dell’assemblea e del verbale: da lì decorrono i 30 giorni per impugnare.

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Controlla l’avviso di convocazione: deve indicare la piattaforma e le modalità di collegamento.
  • Verifica se il regolamento condominiale prevede già le riunioni a distanza.
  • Per le norme, consulta i testi ufficiali su Normattiva.

Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online, preventivo scritto prima dell’incarico e primo incontro in italiano; sedi di Napoli, Roma e Bari su appuntamento.

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