Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Pubblicato il 10 ottobre 2026 · Aggiornato il 10 ottobre 2026
In 30 secondi. Quando il debitore entra in liquidazione giudiziale, il recupero passa per lo stato passivo e i termini sono stretti. Agire appena arriva l’avviso del curatore evita di trovarsi tra i creditori tardivi.
Se il cliente che non paga viene dichiarato in liquidazione giudiziale (la procedura che dal 2022 ha preso il posto del fallimento), le azioni individuali si fermano. Il credito si fa valere con la domanda di ammissione al passivo, da trasmettere al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 201 d.lgs. 14/2019, Codice della crisi).
Come si viene a sapere della procedura?
Il curatore deve avvisare i creditori che risultano dalla contabilità, indicando data dell’udienza e indirizzo PEC a cui inviare la domanda. La sentenza è anche iscritta nel registro delle imprese. È utile controllare periodicamente la visura dei clienti più esposti.
Che cosa deve contenere la domanda?
La domanda è un ricorso inviato via PEC al curatore e indica, tra l’altro:
- il creditore e il suo indirizzo PEC;
- la somma richiesta e il titolo del credito (contratti, fatture, ordini, estratti);
- l’eventuale privilegio o altra causa di prelazione;
- i documenti che provano il credito.
E se il termine è già passato?
Le domande trasmesse oltre i trenta giorni e non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono tardive (art. 208 CCII). Oltre quel termine la domanda è ammessa solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore, che deve agire entro sessanta giorni da quando la causa è cessata.
I pagamenti ricevuti prima possono essere revocati?
Sì, in alcuni casi. Il curatore può chiedere la restituzione di pagamenti ricevuti nei mesi precedenti la procedura, se ricorrono i presupposti della revocatoria. Prima di ogni contestazione conviene ricostruire tempi, modi e importi degli incassi.
Esempio pratico (ipotetico)
Esempio costruito a scopo illustrativo: non si riferisce a pratiche dello Studio, né a persone o imprese reali.
Una tipografia riceve via PEC l’avviso del curatore di un cliente dichiarato in liquidazione giudiziale. Ha cinque fatture insolute e un decreto ingiuntivo non ancora definitivo. Prepara la domanda di ammissione con fatture, ordini e documenti di trasporto, verifica se il credito ha un privilegio e la invia un mese e mezzo prima dell’udienza.
In sintesi
Quando il debitore entra in liquidazione giudiziale, il recupero passa per lo stato passivo e i termini sono stretti. Agire appena arriva l’avviso del curatore evita di trovarsi tra i creditori tardivi.
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Fonti ufficiali
- Normattiva – Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019)
- Portale dei servizi telematici – Giustizia
- Corte Suprema di Cassazione
Contenuto informativo aggiornato il 10 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Presentare la domanda di ammissione al passivo, trasmessa al curatore via PEC almeno trenta giorni prima dell’udienza.
- Presentare una domanda tardiva, se i trenta giorni sono passati, entro sei mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo.
- Verificare se il credito ha un privilegio o un’altra causa di prelazione.
Quale conviene di solito e perché
Di solito conviene agire appena arriva l’avviso del curatore, con la domanda tempestiva: evita di trovarsi tra i creditori tardivi. Le azioni individuali si fermano con la procedura, quindi la strada è lo stato passivo. La domanda tardiva resta possibile, ma i termini sono stretti.
Cosa fare subito
- Segna la data dell’udienza indicata nell’avviso e l’indirizzo PEC del curatore.
- Raccogli contratti, fatture, ordini ed estratti che provano il credito.
- Ricostruisci tempi e importi degli incassi ricevuti prima della procedura, per l’eventuale revocatoria.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Controlla periodicamente la visura dei clienti più esposti nel registro delle imprese.
- Tieni in ordine i documenti che provano il credito, con data e importo.
- Per le norme (Codice della crisi, d.lgs. 14/2019), consulta i testi ufficiali su Normattiva.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online, preventivo scritto prima dell’incarico e primo incontro in italiano; sedi di Napoli, Roma e Bari su appuntamento.