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- Il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento emesso dal giudice su richiesta del creditore, senza sentire prima il debitore. Si contesta con un atto di citazione in opposizione, di regola entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.).
- Se la notifica avviene per posta e non ritiri la busta, il termine decorre dal momento in cui la legge considera la notifica perfezionata (compiuta giacenza), non dal giorno in cui ritiri l’atto.
- Un’opposizione tardiva di solito non viene esaminata nel merito: il decreto diventa definitivo e puoi essere condannato alle spese. Se invece ti opponi in tempo, puoi chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria.
Aggiornato il 14 ottobre 2026. Norme e termini vanno verificati nella formulazione vigente.
Se ti hanno notificato un decreto ingiuntivo, il tempo conta più di tutto: di regola hai 40 giorni dalla notifica per opporti. Passato quel termine il decreto diventa definitivo e il creditore può procedere con il pignoramento. Qui trovi cosa fare, cosa non fare e quali sono le strade possibili. Se il creditore è una banca, trovi un approfondimento dedicato su decreto ingiuntivo della banca.
Prima cosa: leggere cosa ti hanno notificato
Controlla la data di notifica (da essa decorre il termine), l’importo richiesto, chi è il creditore, su quale documento si fonda e se il decreto è dichiarato provvisoriamente esecutivo. Verifica anche se la notifica è regolare. Se il decreto non è notificato entro 60 giorni dalla pronuncia (90 se la notifica avviene all’estero) perde efficacia (art. 644 c.p.c.).
Come si fa l’opposizione
L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. Apre un giudizio ordinario in cui il creditore deve provare il suo credito e tu puoi contestarlo: pagamento già avvenuto, importi errati, vizi del contratto, prescrizione, interessi non dovuti. In pratica si valutano subito documenti e prove, perché l’atto deve contenere le ragioni dell’opposizione.
Quando decorre il termine se la notifica arriva per posta
Se l’ufficiale giudiziario spedisce l’atto per posta e non sei in casa, ti viene lasciato un avviso e l’atto resta depositato. Se non lo ritiri, la notifica si considera perfezionata decorso il termine previsto dalla legge dall’avviso (di regola dieci giorni, la cosiddetta compiuta giacenza), e da quel momento decorrono i 40 giorni. La data in cui ritiri la busta può quindi non coincidere con quella da cui parte il termine: va ricostruita dalle ricevute e dalla relata di notifica, con l’aiuto di un avvocato.
Un esempio dal Tribunale di Foggia
In una sentenza del Tribunale di Foggia un cittadino contestava un debito bancario di circa 17.000 euro, sostenendo errori nel calcolo degli interessi (anatocismo) e nullità contrattuali. Il decreto gli era stato notificato per posta con avviso di deposito. Il termine per l’opposizione scadeva il 12 febbraio, ma l’atto è stato notificato il 16 febbraio: quattro giorni di ritardo. Il giudice non ha esaminato le ragioni del debitore nel merito. L’esempio, riportato come caso di cronaca giudiziaria, mostra quanto contino i giorni e quanto pesi la ricostruzione della data di notifica.
Cosa succede se non fai nulla o se ti opponi in ritardo
Scaduto il termine, il decreto diventa definitivo (art. 647 c.p.c.) e il creditore può notificare il precetto e avviare il pignoramento: vedi l’atto di precetto e cosa si può pignorare. Se il decreto è già provvisoriamente esecutivo, questo può accadere anche prima. In caso di opposizione tardiva le conseguenze, di solito, sono tre:
- niente esame nel merito: il giudice chiude il caso senza valutare le tue ragioni, anche se avresti avuto buoni argomenti;
- decreto definitivo: diventa un titolo su cui il creditore può agire;
- spese legali: puoi essere condannato a pagare le spese del creditore, che si aggiungono al debito.
Opposizione tardiva
In casi limitati si può fare opposizione anche dopo i 40 giorni, se provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore (art. 650 c.p.c.). Non è ammessa dopo dieci giorni dal primo atto di esecuzione. È una via stretta, non un rimedio generale.
Sospensione, trattativa e mediazione
Con l’opposizione si può chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione provvisoria. Si può anche trattare con il creditore, per esempio con un piano a rate: vedi il piano di rientro. Se la materia lo richiede (per esempio contratti bancari, assicurativi o di locazione), dopo le prime decisioni sull’esecuzione provvisoria serve in genere la mediazione. Secondo le Sezioni Unite, quando è dovuta, spetta di norma avviarla al creditore opposto.
Caso frequente
Esempio descritto in termini generali: nomi, luoghi e importi non si riferiscono a persone o casi reali.
Un piccolo imprenditore riceve un decreto ingiuntivo per una fattura che sostiene di aver già pagato con bonifico. Lo mette da parte pensando di pagare a rate. Dopo 40 giorni il decreto è definitivo e il bonifico è una prova che avrebbe potuto produrre. Se invece avesse portato subito i documenti a un avvocato, l’opposizione sarebbe stata ancora possibile.
La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Pagare, se il credito è dovuto.
- Trattare un piano a rate con il creditore.
- Fare opposizione entro il termine, chiedendo se serve la sospensione dell’esecuzione provvisoria.
- Lasciar scadere il termine: il decreto diventa definitivo.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. Se contesti il credito in tutto o in parte, di solito conviene fare opposizione entro i 40 giorni e, insieme, aprire una trattativa. Se il credito è dovuto, è meglio concordare un piano prima del pignoramento. Lasciar scadere il termine è quasi sempre la scelta peggiore.
Cosa fare subito
- Segna la data di notifica e ricostruisci da quando decorre davvero il termine.
- Porta il decreto e i documenti a un avvocato, senza aspettare l’ultimo giorno.
- Non pagare senza riserva prima di averne parlato.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Conserva la busta, l’avviso di giacenza e le ricevute di notifica: la data decide i termini.
- Raccogli contratto, fatture, bonifici e comunicazioni sul credito contestato.
- Segna ogni scadenza e porta tutto a un avvocato prima del giorno di scadenza.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online, preventivo scritto prima dell’incarico e primo incontro in italiano. Le sedi sono a Napoli, Roma e Bari, su appuntamento.
Domande frequenti
Il termine è sempre di 40 giorni?
È il termine ordinario. Può essere diverso se il debitore è all’estero o se il giudice ha fissato un termine diverso, quindi va letto il decreto.
Da quando decorre il termine se la notifica arriva per posta e non ritiro la busta?
Dal momento in cui la legge considera perfezionata la notifica (compiuta giacenza), di regola decorso un periodo di dieci giorni dall’avviso, e non dal giorno in cui ritiri l’atto. Va verificato sulle ricevute e sulla relata.
Cosa succede se faccio opposizione in ritardo?
Di solito il giudice non esamina le tue ragioni nel merito, il decreto diventa definitivo e puoi essere condannato alle spese del creditore. Solo in casi limitati è ammessa l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.).
Se pago dopo la notifica posso ancora opporre?
Pagare senza riserva può essere letto come riconoscimento del debito e complicare l’opposizione. Prima di pagare in tutto o in parte conviene valutare con un avvocato come farlo.
Posso fare opposizione da solo?
L’atto di citazione richiede in generale l’assistenza di un avvocato. Procedere senza assistenza espone al rischio di errori che non si correggono dopo la scadenza.
Fonti: Normattiva (Codice di procedura civile, artt. 641, 644, 647, 650; d.lgs. 28/2010), Corte di Cassazione; sentenza del Tribunale di Foggia richiamata nel testo. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.
Guide collegate
- Decreto ingiuntivo della banca: come opporsi e in quali termini
- Decreto ingiuntivo: quando l’opposizione non ferma il pagamento
- Atto di precetto: cos’è, come funziona e cosa fare se lo ricevi
- Piano di rientro del debito: come rendere sicuro un accordo a rate
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