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Muore l’inquilino o il proprietario di casa: chi subentra nel contratto di affitto?

Alla morte dell’inquilino subentrano coniuge, eredi e parenti abitualmente conviventi. Alla morte del proprietario il contratto continua con gli eredi.

Successioni e donazioni · Guida pratica

Muore l'inquilino o il proprietario di casa: chi subentra nel contratto di affitto?

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 6 aprile 2027·Aggiornato il 6 aprile 2027·Lettura 3 min

Se muore l’inquilino di una casa, nel contratto subentrano il coniuge, gli eredi e i parenti e affini che con lui convivevano abitualmente (art. 6 della legge 392/1978). Subentra anche il convivente di fatto (legge 76/2016). Se muore il proprietario, il contratto non si scioglie: prosegue con i suoi eredi, che diventano locatori.

In 30 secondi

Alla morte dell’inquilino subentrano coniuge, eredi e parenti conviventi, oltre al convivente di fatto. Alla morte del proprietario il contratto prosegue con gli eredi. I canoni arretrati sono debiti ereditari e gravano sugli eredi che accettano.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

legge 392/1978legge 76/2016

Basta essere erede per subentrare all'inquilino?

No. Per le locazioni abitative conta la convivenza abituale con il defunto. Il figlio che vive altrove non subentra solo perché è erede. Il requisito va dimostrato, ad esempio con la residenza anagrafica e con altri elementi di fatto.

E il convivente non sposato?

Subentra anche lui. La Corte costituzionale (sent. n. 404/1988) ha esteso la successione nel contratto al convivente more uxorio. La legge 20 maggio 2016, n. 76 (art. 1, comma 44) prevede che, in caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto della casa di comune residenza.

Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.

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Gli eredi possono liberarsi del contratto?

Chi subentra assume il contratto con i suoi diritti e obblighi, compreso il canone. Può recedere secondo le regole del contratto e della legge sulle locazioni, con il preavviso previsto. Chi non vuole restare deve comunicarlo per iscritto al proprietario e riconsegnare l’immobile, per evitare che maturino altri canoni.

Cosa succede ai canoni non pagati dal defunto?

Sono debiti ereditari. Ne rispondono gli eredi che accettano, ciascuno in proporzione alla sua quota. Chi rinuncia all’eredità non ne risponde, ma se continua ad abitare la casa diventa tenuto per i canoni successivi come nuovo conduttore.

E se l'immobile era un negozio o uno studio?

Per gli immobili ad uso diverso dall’abitazione si applica l’art. 37 della legge 392/1978. Subentrano coloro che, per successione o per un rapporto con data certa anteriore alla morte, hanno diritto a continuare l’attività del defunto.

Muore il proprietario: cosa cambia per l’inquilino?

Il contratto prosegue alle stesse condizioni. L’inquilino deve pagare il canone agli eredi. Conviene chiedere che indichino per iscritto a chi versarlo, ad esempio un conto intestato a uno di loro con il consenso degli altri. Fino alla divisione i canoni spettano agli eredi in proporzione alle quote.

Esempio pratico

Un’anziana inquilina muore. Con lei viveva da anni la nipote, che ha la residenza nella casa. Il figlio, erede, vive in un’altra città. Nel contratto subentra la nipote convivente; il figlio, come erede, risponde dei canoni arretrati della madre se accetta l’eredità.

Riferimenti normativi

  • Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 6 e 37
  • Corte costituzionale, sentenza n. 404 del 1988
  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 44
  • Art. 752 c.c. (debiti ereditari)

Quando chiedere una consulenza

Dopo la morte dell’inquilino i canoni continuano a maturare ogni mese. Chi non intende subentrare né accettare l’eredità deve muoversi con prudenza: chi è nel possesso dei beni del defunto ha tre mesi per l’inventario, e alcuni comportamenti valgono come accettazione. Conviene impostare subito le comunicazioni al proprietario. Lo studio riceve a Napoli, Roma e Bari e anche in videochiamata.

Domande frequenti

DBasta essere erede per subentrare all'inquilino?

RNo. Per le locazioni abitative conta la convivenza abituale con il defunto. Il figlio che vive altrove non subentra solo perché è erede. Il requisito va dimostrato, ad esempio con la residenza anagrafica e con altri elementi di fatto.

DE il convivente non sposato?

RSubentra anche lui. La Corte costituzionale (sent. n. 404/1988) ha esteso la successione nel contratto al convivente more uxorio. La legge 20 maggio 2016, n. 76 (art. 1, comma 44) prevede che, in caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto della casa di comune residenza.

DGli eredi possono liberarsi del contratto?

RChi subentra assume il contratto con i suoi diritti e obblighi, compreso il canone. Può recedere secondo le regole del contratto e della legge sulle locazioni, con il preavviso previsto. Chi non vuole restare deve comunicarlo per iscritto al proprietario e riconsegnare l'immobile, per evitare che maturino altri canoni.

DCosa succede ai canoni non pagati dal defunto?

RSono debiti ereditari. Ne rispondono gli eredi che accettano, ciascuno in proporzione alla sua quota. Chi rinuncia all'eredità non ne risponde, ma se continua ad abitare la casa diventa tenuto per i canoni successivi come nuovo conduttore.

Guide collegate

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In sintesi

Alla morte dell’inquilino subentrano coniuge, eredi e parenti conviventi, oltre al convivente di fatto. Alla morte del proprietario il contratto prosegue con gli eredi. I canoni arretrati sono debiti ereditari e gravano sugli eredi che accettano.

Hai una questione simile?

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.

Contenuto informativo aggiornato il 6 aprile 2027. Non costituisce parere legale.

Giurisprudenza recente

Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 5653/2026 (depositata il 12 marzo 2026): l’art. 6 della l. 392/1978 regola la successione nel contratto di locazione nelle locazioni del libero mercato, mentre la disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ha natura speciale e prevale nel proprio ambito; gli affini conviventi di cui all’art. 6 devono avere un titolo stabile.

Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 11500/2024 (depositata il 29 aprile 2024): la qualità di successore ai sensi dell’art. 6 è una circostanza diversa dall’essere stipulante del contratto.

Fonte: Italgiure (https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/). Aggiornato il 4 ottobre 2026.

La strada che di solito conviene

Le strade possibili

  • Subentrare nel contratto, se convivevi abitualmente con l’inquilino.
  • Recedere con il preavviso previsto e riconsegnare l’immobile.
  • Rinunciare all’eredità, se i canoni arretrati ti preoccupano.

Quale conviene di solito e perché

Dipende dal caso. Conta se convivevi con il defunto, se vuoi restare nella casa e se sei erede. Se non vuoi restare, l’articolo indica di comunicarlo per iscritto al proprietario e di riconsegnare l’immobile, così non maturano altri canoni. Se vuoi restare, subentri con diritti e obblighi, canone compreso.

Cosa fare subito

  • Raccogli contratto, residenza anagrafica e prove della convivenza.
  • Scrivi al proprietario per comunicare cosa intendi fare.
  • Prima di toccare beni del defunto, valuta se accettare l’eredità.

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Conserva la prova della convivenza abituale: serve a dimostrare il subentro.
  • Comunica per iscritto con il proprietario e tieni copia di ogni messaggio.
  • Chi usa i beni del defunto o resta nella casa può compiere atti che pesano sull’eredità: chiedi prima.

Lo studio offre consulenza anche a distanza, con i documenti inviati online, e ti consegna un preventivo scritto prima dell’incarico. Il primo incontro si svolge in italiano; ricevo su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.

Don't speak Italian? Automatic Italian–English translation

Meetings are held in Italian. If you speak English, in the Google Meet video call we can turn on automatic voice translation between Italian and English.

  • You need a computer: translation is not available from a phone.
  • The translated voice comes a few seconds late; translation lasts up to 90 minutes.
  • At the start we ask you to agree to have your voice translated.
  • It is an automatic tool and can make mistakes, especially with names, numbers and technical terms: if something is unclear, ask us to repeat. After the meeting you receive a written summary.
  • Phone and WhatsApp calls have no translation: on WhatsApp we send you the Meet link.
  • The meeting is not recorded.
Video call with Italian–English translation

Google Meet video call from a computer with automatic Italian–English translation. For translation, join from a computer.

Phone and WhatsApp calls are in Italian, without translation.

Sie sprechen kein Italienisch? Automatische Übersetzung Italienisch–Englisch

Das Gespräch findet auf Italienisch statt. Wenn Sie Englisch sprechen, können wir im Google-Meet-Videogespräch die automatische Sprachübersetzung zwischen Italienisch und Englisch einschalten.

  • Sie brauchen einen Computer: Vom Handy aus ist die Übersetzung nicht verfügbar.
  • Die übersetzte Stimme kommt einige Sekunden später; die Übersetzung dauert höchstens 90 Minuten.
  • Zu Beginn bitten wir Sie, der Übersetzung Ihrer Stimme zuzustimmen.
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  • Das Gespräch wird nicht aufgezeichnet.
Videogespräch mit Übersetzung Italienisch–Englisch

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Telefon- und WhatsApp-Anrufe auf Italienisch, ohne Übersetzung.

Vous ne parlez pas italien ? Traduction automatique italien-anglais

La réunion se déroule en italien. Si vous parlez anglais, pendant la visio Google Meet nous pouvons activer la traduction automatique de la voix entre l'italien et l'anglais.

  • Il faut un ordinateur : depuis un téléphone, la traduction n'est pas disponible.
  • La voix traduite arrive avec quelques secondes de retard ; la traduction dure 90 minutes maximum.
  • Au début, nous vous demandons d'accepter la traduction de votre voix.
  • C'est un outil automatique qui peut se tromper : si quelque chose n'est pas clair, demandez de répéter. Après la réunion, vous recevez un résumé écrit.
  • Les appels téléphoniques et WhatsApp n'ont pas de traduction : sur WhatsApp, nous vous envoyons le lien Meet.
  • La réunion n'est pas enregistrée.
Visio avec traduction italien-anglais

Vous parlez anglais ? Visio Google Meet depuis un ordinateur avec traduction automatique italien-anglais. Pour la traduction, connectez-vous depuis un ordinateur.

Les appels téléphoniques et WhatsApp sont en italien, sans traduction.

¿No habla italiano? Traducción automática italiano-inglés

La reunión se celebra en italiano. Si habla inglés, en la videollamada de Google Meet podemos activar la traducción automática de la voz entre italiano e inglés.

  • Necesita un ordenador: desde el móvil la traducción no está disponible.
  • La voz traducida llega con unos segundos de retraso; la traducción dura como máximo 90 minutos.
  • Al empezar le pedimos que acepte la traducción de su voz.
  • Es una herramienta automática y puede equivocarse: si algo no queda claro, pida que se repita. Después de la reunión recibe un resumen escrito.
  • Las llamadas por teléfono y WhatsApp no tienen traducción: por WhatsApp le enviamos el enlace de Meet.
  • La reunión no se graba.
Videollamada con traducción italiano-inglés

¿Habla inglés? Videollamada Google Meet desde ordenador con traducción automática italiano-inglés. Para la traducción, conéctese desde un ordenador.

Las llamadas por teléfono y WhatsApp son en italiano, sin traducción.

Não fala italiano? Tradução automática italiano-inglês

A reunião decorre em italiano. Se fala inglês, na videochamada Google Meet podemos ativar a tradução automática da voz entre italiano e inglês.

  • Precisa de um computador: pelo telemóvel/celular a tradução não está disponível.
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  • No início pedimos que aceite a tradução da sua voz.
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  • As chamadas por telefone e WhatsApp não têm tradução: pelo WhatsApp enviamos o link do Meet.
  • A reunião não é gravada.
Videochamada com tradução italiano-inglês

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