- I legittimari non possono rinunciare alla riduzione finché vive il donante, né con dichiarazione espressa né dando il proprio assenso alla donazione (art. 557, secondo comma, c.c.).
- Una firma “di tranquillità” davanti al notaio o su una scrittura privata non cancella il rischio di riduzione.
- Per le imprese esiste una strada diversa: il patto di famiglia, che evita collazione e riduzione per quanto assegnato.
Aggiornato il 19 ottobre 2026.
Cosa dice la legge
L’art. 557, secondo comma, c.c. dice che i legittimari “non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione”. Vale per chi dona e per chi riceve: l’assenso dei figli, anche scritto, non rende la donazione “a prova di riduzione”.
Perché il divieto è importante
Molte famiglie provano a mettere tutti d’accordo prima: “firmate che siete d’accordo, così la casa va a vostro fratello e nessuno potrà contestare”. Quella firma, prima della morte, non basta. Dopo la morte, ognuno può comunque valutare se agire.
Cosa funziona davvero
- Il testamento chiaro, che rispetta la quota riservata.
- La liquidazione concordata dopo la morte, con un accordo scritto tra tutti gli eredi.
- Il patto di famiglia (artt. 768-bis e seguenti c.c.) per azienda o quote societarie a uno o più discendenti, con atto pubblico e liquidazione degli altri legittimari: per quanto assegnato non si applicano collazione e riduzione.
Casi frequenti
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Caso 1. L’assenso dei figli dal notaio. Una madre di Napoli vuole donare la casa al figlio che vive con lei. Per stare tranquilla chiede agli altri due figli di firmare, davanti al notaio, di essere d’accordo. Alla sua morte, uno dei due cambia idea. L’assenso dato in vita non gli impedisce di chiedere la riduzione.
Caso 2. La scrittura privata tra fratelli. Tre fratelli firmano una scrittura in cui dichiarano di rinunciare, in futuro, a ogni contestazione sulle donazioni del padre. Il padre è ancora vivo. La scrittura non vale come rinuncia alla riduzione (art. 557 c.c.). Può però restare come prova delle intese e della volontà della famiglia.
La soluzione migliore per te
- Se vuoi donare e tenere la famiglia unita: invece di far firmare rinunce che non valgono, di solito conviene prevedere insieme alle donazioni un testamento che rispetti le quote e un conguaglio per gli altri figli.
- Se hai un’azienda di famiglia: valuta il patto di famiglia, che dà certezza su quanto assegnato.
- Se i tuoi genitori ti chiedono di firmare: non fidarti di “firma e non ti serve altro”: chiedi prima un parere, perché la tua firma non ti toglie il diritto.
Cosa fare subito: se stai per donare o firmare, fermati e fai guardare l’atto prima. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Valuta con te donazioni e testamento prima della firma.
- Ti propone alternative: conguaglio, accordo dopo la morte, patto di famiglia.
- Prepara il testo dell’accordo insieme al notaio che scegli.
Domande frequenti
E dopo la morte si può rinunciare?
Il divieto dell’art. 557, secondo comma, riguarda il periodo in cui il donante è vivo. Dopo la morte la scelta se agire o no spetta a ciascun legittimario: se ci si accorda con gli altri eredi, conviene farlo per iscritto.
L’assenso alla donazione è inutile?
Non per tutto: può mostrare che la famiglia era informata, ma non toglie il diritto alla riduzione.
Il patto di famiglia vale per la casa?
No: riguarda azienda e quote societarie. Per la casa servono altre soluzioni.
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Fonti: Normattiva, Codice civile artt. 557, 768-bis e seguenti. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato scritto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e controllato dall’autore.
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