- Per la riduzione, che è una controversia in materia di successioni ereditarie, di regola prima della causa serve la mediazione (art. 5, d.lgs. 28/2010).
- Quando ci sono immobili, la domanda va trascritta nei registri immobiliari (art. 2652 c.c.).
- Prima di tutto servono il calcolo della lesione e un elenco ordinato dei documenti.
Aggiornato il 19 ottobre 2026.
I passi, in ordine
- Il calcolo. Beni, debiti, donazioni, quota disponibile e quota riservata: vedi come capire se c’è lesione.
- La condizione dell’art. 564. Controlla se nel tuo caso serve l’accettazione con beneficio d’inventario: vedi la guida dedicata.
- La richiesta scritta. Una lettera chiara agli altri eredi, con il calcolo e una proposta di accordo.
- La mediazione. La riduzione rientra tra le controversie in materia di successioni ereditarie: di regola la mediazione è un passaggio obbligato prima della causa (art. 5 d.lgs. 28/2010). L’obbligo per le sole azioni di nullità, revocazione o simulazione di una donazione va invece verificato caso per caso.
- La trascrizione. Se ci sono immobili, la domanda si trascrive (art. 2652 c.c.): protegge dai passaggi successivi. Vedi anche i termini.
- La causa. Si propone se la mediazione non porta a un accordo: perizie sul valore dei beni e decisione.
Cosa preparare
- Testamento, atti di donazione, visure e stime.
- Estratti conto, se ci sono liberalità indirette.
- Elenco di tutti gli eredi e dei beneficiari, con indirizzi.
Casi frequenti
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Caso 1. Tre fratelli e una casa a Posillipo. Il padre lascia la casa a uno dei tre figli. Gli altri due, dopo un calcolo, chiedono una compensazione. In mediazione si trova un accordo: il fratello che tiene la casa versa un conguaglio in rate e lo mette per iscritto. La causa non parte.
Caso 2. La mediazione fallita. Una figlia chiede la riduzione di una donazione a favore del fratello. In mediazione il fratello non viene o non accetta. La figlia fa trascrivere la domanda sull’immobile e prosegue con la causa. Una stima tecnica fatta presto aiuta a discutere su numeri e non su impressioni.
La soluzione migliore per te
- Se i rapporti sono ancora buoni: di solito conviene arrivare in mediazione con un calcolo chiaro e una proposta concreta: spesso si chiude più in fretta e con meno costi.
- Se l’altra parte non collabora: prepara subito trascrizione e causa, senza aspettare gli ultimi mesi utili.
- Se i beni non sono immobili: concentra il lavoro sulle prove: estratti conto, perizie e testimoni.
Cosa fare subito: fai il calcolo, segna le date e raccogli i documenti. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Prepara calcolo, lettera agli eredi e domanda di mediazione.
- Ti assiste in mediazione e redige l’eventuale accordo.
- Valuta la trascrizione e segue la causa, se non c’è intesa.
Domande frequenti
La mediazione è davvero obbligatoria?
Per la riduzione di regola sì (art. 5 d.lgs. 28/2010). Verifica sempre il tuo caso.
Quanto dura una causa di riduzione?
Dipende da tribunale, numero di parti e perizie. Non si può dare un tempo certo.
Posso trovare un accordo anche durante la causa?
Sì, in ogni momento, con un accordo scritto tra tutte le parti.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma e a Bari, su appuntamento, e a distanza.
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Fonti: Normattiva, Codice civile artt. 564, 2652; d.lgs. 28/2010, art. 5. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato scritto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e controllato dall’autore.
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