- C’è lesione di legittima quando ciò che un legittimario riceve è meno della quota che la legge gli riserva.
- Per saperlo si sommano i beni lasciati e le donazioni fatte in vita, si tolgono i debiti e si confronta il risultato con quanto hai ricevuto.
- Una disposizione che lede la legittima non è nulla: può essere ridotta, se chi è leso lo chiede.
Aggiornato il 19 ottobre 2026.
Che cosa significa “lesione di legittima”
La legge riserva una parte dell’eredità a coniuge, figli e, in certi casi, ascendenti (art. 536 c.c.). Questi sono i legittimari. Una persona può disporre liberamente solo del resto, la quota disponibile. Se con testamento o con donazioni va oltre, la quota dei legittimari si abbassa: è la lesione.
Il calcolo in 4 passi
- Metti insieme i beni lasciati alla morte. Si parte da tutto ciò che il defunto aveva al momento della morte e si tolgono i debiti (art. 556 c.c.).
- Aggiungi le donazioni fatte in vita. I beni donati si riuniscono “fittiziamente” al patrimonio, cioè solo sulla carta, con il loro valore determinato secondo gli artt. 747-750 c.c. (art. 556). Si forma così una massa su cui si fa il conto.
- Calcola la quota disponibile e la quota riservata. La quota riservata dipende da chi sono i legittimari: ad esempio, con due o più figli la riserva a loro favore è più ampia che con un figlio solo (artt. 537 ss. c.c.). I numeri cambiano con coniuge e ascendenti: vedi la pagina sulla quota di legittima.
- Confronta con ciò che hai ricevuto. Il legittimario deve contare, nella propria quota, anche donazioni e legati che ha già avuto dal defunto (art. 553 e art. 564 c.c.). Se il totale è inferiore alla quota riservata, c’è lesione.
Cosa succede se la lesione c’è
Le disposizioni che vanno oltre la quota disponibile non sono nulle: sono “soggette a riduzione” (art. 554 per i testamenti, art. 555 per le donazioni). Solo il legittimario, o chi ne ha preso il posto, può chiederla (art. 557). Se nessuno la chiede, la disposizione resta valida.
Casi frequenti
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Caso 1. Il testamento a favore di un solo figlio. Una madre lascia tutto alla figlia che vive con lei. L’altro figlio non riceve nulla. Nel patrimonio c’è soprattutto la casa di famiglia. Il figlio escluso non può dire che il testamento è nullo, ma può chiedere che sia ridotto fino a coprire la sua quota riservata.
Caso 2. Le donazioni che superano quasi tutto il patrimonio. Un padre, negli anni, dona a un figlio due appartamenti e delle somme. Alla sua morte restano un conto con poco denaro e qualche debito. Se si guardasse solo ciò che resta, nessuno avrebbe diritto a nulla. Ma con la riunione fittizia i due appartamenti tornano nel calcolo e si vede che la quota degli altri figli è stata lesa.
La soluzione migliore per te
- Se sospetti di essere stato leso: prima di ogni scelta fai il conto, con un elenco dei beni, dei debiti e delle donazioni. Di solito conviene partire da lì e non dalla lite: spesso emerge subito se la lesione c’è davvero e di quanto.
- Se la lesione c’è: di solito conviene proporre un accordo scritto agli altri eredi; se non si trova l’intesa, si passa alla mediazione e poi alla causa (vedi la guida passo passo).
- Se sei tu il beneficiario di una donazione: non fare conto che sia “tua per sempre”. Conserva i documenti: ti serviranno per dimostrare valore e data.
Cosa fare subito: raccogli atti di donazione, testamento, estratti conto e visure della casa, e segna la data della morte. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Ricostruisce con te beni, debiti e donazioni e prepara il calcolo della quota riservata.
- Ti dice se la lesione c’è e quale strada conviene di più nel tuo caso.
- Cura la trattativa con gli altri eredi e, se serve, mediazione e causa.
Domande frequenti
Un testamento che lede la legittima è nullo?
No. Resta valido, ma può essere ridotto se il legittimario leso lo chiede.
Contano anche le donazioni fatte anni fa?
Sì, entrano nel calcolo con la riunione fittizia (art. 556 c.c.).
Chi può chiedere la riduzione?
Solo i legittimari e i loro eredi o aventi causa (art. 557 c.c.).
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Fonti: Normattiva, Codice civile artt. 536, 553-557, 564. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato scritto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e controllato dall’autore.
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