Chi subisce lesioni in un incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno. La richiesta va fatta all’assicurazione con la procedura giusta: risarcimento diretto, procedura ordinaria o, per il passeggero, l’art. 141 del Codice delle assicurazioni. Qui trovi come funziona e quali voci di danno si possono chiedere.
Quando la vita cambia in un attimo
Un incidente stradale non danneggia solo le automobili: spesso lascia segni profondi sulle persone. Quando si subisce un danno fisico o psicologico a causa di un incidente, la legge prevede che la vittima venga risarcita. Ottenere ciò che spetta, però, richiede di seguire la procedura corretta e di documentare bene il danno.
Come si chiede il risarcimento dei danni?
Non tutti gli incidenti sono uguali. A seconda di come sono andati i fatti, cambia il modo in cui si chiede il risarcimento:
- Il risarcimento diretto: è la procedura usata per gli incidenti tra due veicoli con lesioni lievi. Si chiede il risarcimento alla propria assicurazione, che poi si rivale su quella del responsabile.
- La procedura ordinaria: si usa quando ci sono più veicoli coinvolti, veicoli stranieri o lesioni gravi (le cosiddette “macrolesioni”). La richiesta va fatta all’assicurazione del responsabile civile.
- Il terzo trasportato (art. 141 Cod. Ass.): se eri un passeggero su un’auto che ha fatto un incidente, hai diritto a essere risarcito dall’assicurazione dell’auto su cui viaggiavi, a prescindere da chi ha torto o ragione.
Quali voci di danno si possono chiedere?
Il danno non è solo “il braccio rotto” o “la macchina ammaccata”. Le principali voci sono:
- Danno biologico: la lesione fisica o psichica in sé, accertata da un medico legale.
- Danno morale: la sofferenza interiore, la paura, lo shock.
- Danno alla vita di relazione: il non poter più fare le attività di prima.
- Danno patrimoniale: le spese mediche e i guadagni persi perché non si può più lavorare come prima.
Per le lesioni più gravi i giudici usano di regola le Tabelle di Milano; per le lesioni lievi valgono i valori fissati dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni.
Cosa fare se l’offerta dell’assicurazione è bassa?
L’offerta dell’assicurazione non è obbligatoria da accettare. Se non corrisponde al danno documentato, si può contestarla con una perizia medico-legale di parte e, se serve, agire in giudizio. Se l’assicurazione ritarda senza motivo, può rispondere anche degli interessi e del maggior danno (“mala gestio”).
Di cosa si occupa lo studio
Lo studio assiste persone che hanno subito lesioni gravi e famiglie che hanno perso un congiunto a causa di un incidente stradale. Ogni situazione va valutata sui documenti: referti, verbali, corrispondenza con l’assicurazione.
Se hai bisogno di un parere, puoi chiedere una consulenza allo studio.