Il legittimario che è anche erede e vuole ridurre donazioni o legati fatti a persone che non sono coeredi deve prima accettare l’eredità con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.). La condizione non vale per le donazioni fatte ai coeredi. Non vale neppure per il legittimario totalmente escluso dall’eredità, e la Cassazione ha esteso questa eccezione al caso in cui il patrimonio lasciato sia di valore irrisorio (Cass., sez. II, n. 26289/2025).
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Per ridurre donazioni o legati a non coeredi, il legittimario erede deve accettare con beneficio d’inventario e completare l’inventario in tempo. La condizione non vale per le donazioni ai coeredi né per il legittimario totalmente escluso. Per la Cassazione è escluso anche chi riceve un patrimonio di valore irrisorio.
Da ricordare
tre mesi
quaranta giorni
dieci anni
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Perché la legge chiede il beneficio d'inventario?
Serve a proteggere i donatari estranei. L’inventario fotografa con precisione i beni lasciati dal defunto. Così si evita che il legittimario confonda il patrimonio ereditario con il proprio e gonfi la lesione a danno di chi ha ricevuto le donazioni.
Quando non serve?
L’accettazione beneficiata non è richiesta:
- se la donazione o il legato da ridurre è a favore di un coerede, anche se questi ha poi rinunciato all’eredità (art. 564, primo comma, c.c.);
- se il legittimario è stato totalmente pretermesso, cioè escluso dal testamento, perché non è ancora erede (Cass., sez. II, n. 16635/2013);
- secondo Cass. n. 26289/2025, se il defunto ha donato in vita quasi tutto e ha lasciato un patrimonio di valore economicamente insignificante.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaNel caso deciso nel 2025 cosa era successo?
Il genitore aveva donato in vita quasi tutti i suoi beni. Alla morte sul conto erano rimasti pochi euro. La Cassazione ha ritenuto che il figlio dovesse essere trattato come totalmente pretermesso, perché non c’era un patrimonio reale da proteggere con l’inventario. Ha quindi ammesso l’azione di riduzione senza l’accettazione beneficiata.
Basta dichiarare di accettare con beneficio?
No. Alla dichiarazione deve seguire l’inventario nei termini di legge. Se l’inventario manca o è tardivo, il chiamato diventa erede puro e semplice. In quel caso l’azione di riduzione verso i donatari estranei diventa improponibile. I termini principali sono:
Esempio pratico
Una madre lascia per testamento la casa ai due figli e, anni prima, ha donato un terreno a una nipote. Uno dei figli ritiene lesa la sua legittima. La nipote non è coerede. Il figlio, che vive nella casa ereditaria, deve quindi accettare con beneficio d’inventario e completare l’inventario nei tre mesi, prima di agire contro la nipote. Se avesse voluto ridurre solo una donazione fatta al fratello, la condizione non sarebbe servita.
Riferimenti normativi
- Art. 564 c.c. (condizioni per l’azione di riduzione)
- Artt. 484, 485, 487 c.c. (accettazione con beneficio d’inventario e termini)
- Artt. 553-557 c.c. (riduzione)
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (artt. 561-563 c.c.)
Quando chiedere una consulenza
Questa è una delle materie in cui un comportamento dei primi mesi decide la causa. Il termine di tre mesi per l’inventario, quando si è nel possesso dei beni, scade presto e non si recupera. L’azione di riduzione si prescrive poi in dieci anni. Conviene valutare la strategia prima di compiere atti che valgono come accettazione pura e semplice. Lo studio riceve a Napoli, Roma e Bari e anche in videochiamata.
Domande frequenti
DPerché la legge chiede il beneficio d'inventario?
RServe a proteggere i donatari estranei. L'inventario fotografa con precisione i beni lasciati dal defunto. Così si evita che il legittimario confonda il patrimonio ereditario con il proprio e gonfi la lesione a danno di chi ha ricevuto le donazioni.
DQuando non serve?
RL'accettazione beneficiata non è richiesta: se la donazione o il legato da ridurre è a favore di un coerede, anche se questi ha poi rinunciato all'eredità (art. 564, primo comma, c.c.); se il legittimario è stato totalmente pretermesso, cioè escluso dal testamento, perché non è ancora erede (Cass., sez. II, n. 16635/2013); secondo Cass. n. 26289/2025, se il defunto ha donato in vita quasi tutto e ha lasciato un patrimonio di valore economicamente insignificante.
DNel caso deciso nel 2025 cosa era successo?
RIl genitore aveva donato in vita quasi tutti i suoi beni. Alla morte sul conto erano rimasti pochi euro. La Cassazione ha ritenuto che il figlio dovesse essere trattato come totalmente pretermesso, perché non c'era un patrimonio reale da proteggere con l'inventario. Ha quindi ammesso l'azione di riduzione senza l'accettazione beneficiata.
DBasta dichiarare di accettare con beneficio?
RNo. Alla dichiarazione deve seguire l'inventario nei termini di legge. Se l'inventario manca o è tardivo, il chiamato diventa erede puro e semplice. In quel caso l'azione di riduzione verso i donatari estranei diventa improponibile. I termini principali sono: chi è nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia, e poi decidere entro quaranta giorni (art. 485 c.c.); chi non è nel possesso, se dichiara prima di accettare con beneficio, deve fare l'inventario entro tre mesi dalla dichiarazione (art. 487 c.c.).
Guide collegate
Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →
In sintesi
Per ridurre donazioni o legati a non coeredi, il legittimario erede deve accettare con beneficio d’inventario e completare l’inventario in tempo. La condizione non vale per le donazioni ai coeredi né per il legittimario totalmente escluso. Per la Cassazione è escluso anche chi riceve un patrimonio di valore irrisorio.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
- Codice civile, art. 564 – Normattiva
- Codice civile, art. 484 – Normattiva
- Agenzia delle Entrate – Dichiarazione di successione
- Agenzia delle Entrate – Successioni: normativa e prassi
- Ministero della Giustizia – Mediazione civile
- Normattiva – il portale della legge vigente
- Corte Suprema di Cassazione
- Gazzetta Ufficiale
Contenuto informativo aggiornato il 30 marzo 2027. Non costituisce parere legale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Accettare con beneficio d’inventario e completare l’inventario nei termini.
- Agire senza accettazione beneficiata, se la donazione da ridurre è a favore di un coerede.
- Agire senza accettazione beneficiata, se sei legittimario totalmente escluso o il patrimonio lasciato è irrisorio.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. Se vuoi ridurre donazioni o legati fatti a persone che non sono coeredi e sei erede, l’articolo indica che serve prima l’accettazione con beneficio d’inventario. Se manca l’inventario o è tardivo, diventi erede puro e semplice e l’azione verso i donatari estranei diventa improponibile. Le eccezioni valgono per i coeredi e per il legittimario totalmente escluso.
Cosa fare subito
- Verifica chi ha ricevuto le donazioni o i legati e se è coerede.
- Controlla se sei nel possesso dei beni: il termine per l’inventario è di tre mesi.
- Non compiere atti che valgono come accettazione pura e semplice.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Segna la data di apertura della successione e quella in cui hai avuto notizia dell’eredità: da lì corrono i termini.
- Elenca le donazioni conosciute e i beneficiari.
- Prima di muoverti, chiarisci la tua posizione: erede, coerede o escluso.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con i documenti inviati online, e ti consegna un preventivo scritto prima dell’incarico. Il primo incontro si svolge in italiano; ricevo su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.