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Condizioni generali di contratto tra imprese: quando le clausole vessatorie richiedono la doppia firma
Anche nei contratti tra imprese le clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali valgono solo se l’altra parte le ha approvate specificamente per iscritto. Lo stabilisce l’art. 1341, comma 2, c.c., che si applica a tutti i contratti conclusi su condizioni predisposte da una sola parte, non solo a quelli con i consumatori. Senza la seconda firma la clausola non ha effetto, mentre il resto del contratto resta valido.
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Le condizioni generali tra imprese vincolano l’aderente, ma le clausole vessatorie richiedono una specifica approvazione scritta. Senza la doppia firma la clausola cade e il contratto resta. Conviene rivedere ordini e condizioni di vendita prima di usarli, non quando nasce la lite.
Riferimenti normativi
Quando si applica l'art. 1341 c.c.?
Quando una parte ha predisposto le condizioni generali per una serie di contratti e l’altra si limita ad aderire: listini, ordini di acquisto, condizioni di vendita, contratti di fornitura standard. Le condizioni sono efficaci se l’aderente le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1, c.c.). Se il contratto è stato davvero negoziato clausola per clausola, la regola della doppia firma non si applica.
Quali clausole sono vessatorie?
L’art. 1341, comma 2, c.c. elenca le clausole che, a favore di chi le ha predisposte, stabiliscono:
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Richiedi una consulenzaCome si approva correttamente una clausola vessatoria?
Con una firma separata sotto un richiamo specifico delle clausole. Per la giurisprudenza prevalente non basta un richiamo generico a tutte le condizioni generali; serve indicare le clausole vessatorie per numero e contenuto essenziale. I passaggi pratici sono:
Nei contratti su moduli o formulari, le clausole aggiunte a mano o a macchina prevalgono su quelle stampate, se incompatibili (art. 1342 c.c.).
Cosa succede se manca la doppia firma?
La clausola non ha effetto e il contratto resta valido per il resto. Per esempio, una deroga al foro non approvata per iscritto non sposta la competenza del giudice. Un limite di responsabilità non approvato non vincola il cliente o il fornitore che subisce il danno.
La doppia firma salva qualsiasi clausola?
No. Alcune clausole sono nulle anche se firmate. L’art. 1229 c.c. rende nullo ogni patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave. Se l’impresa vende a consumatori, si applicano inoltre le regole del Codice del consumo (artt. 33 e seguenti del d.lgs. 206/2005): lì le clausole che creano un significativo squilibrio sono nulle anche con la doppia firma.
Domande frequenti
DLe clausole vessatorie valgono anche tra imprese?
RSì, se sono state approvate specificamente per iscritto. L'art. 1341, comma 2, c.c. si applica a tutti i contratti conclusi su condizioni generali predisposte da una parte, anche tra imprese.
DQuali clausole sono vessatorie?
RQuelle che, a favore di chi le ha predisposte, limitano la responsabilità, consentono recesso o sospensione, fissano decadenze, limitano le eccezioni, restringono la libertà contrattuale con i terzi, prevedono il rinnovo tacito, l'arbitrato o la deroga al foro.
DCome si approva correttamente una clausola vessatoria?
RCon una seconda firma sotto un elenco specifico delle clausole, indicate per numero e contenuto essenziale; un richiamo generico a tutte le condizioni, per la giurisprudenza prevalente, non basta.
DCosa succede se manca la doppia firma?
RLa clausola non ha effetto e il contratto resta valido per il resto: per esempio, una deroga al foro non approvata per iscritto non sposta la competenza del giudice.
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In sintesi
Le condizioni generali tra imprese vincolano l’aderente, ma le clausole vessatorie richiedono una specifica approvazione scritta. Senza la doppia firma la clausola cade e il contratto resta. Conviene rivedere ordini e condizioni di vendita prima di usarli, non quando nasce la lite.
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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 10 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Rivedere ordini e condizioni di vendita prima di usarli.
- Far approvare le clausole vessatorie con una seconda firma, con elenco specifico.
- Se la lite c’è già, contestare le clausole prive di doppia firma.
Quale conviene di solito e perché
Di solito conviene intervenire prima, in via preventiva: elencare le clausole vessatorie in fondo al documento, con numero e titolo, e far apporre una firma dedicata. Costa meno di una lite. Se il contratto è già firmato, dipende dal caso: conta verificare se le clausole contestate avevano la seconda firma e se il contratto era stato negoziato clausola per clausola.
Cosa fare subito
- Individua nelle tue condizioni le clausole dell’elenco dell’art. 1341, comma 2, c.c.
- Prepara l’elenco con numero e titolo, per la firma separata.
- Conserva la copia firmata, anche digitale, con ordine o contratto.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Non affidarti a un richiamo generico a tutte le condizioni: indica le clausole per numero.
- Ricorda che alcune clausole sono nulle anche se firmate, come quelle che escludono la responsabilità per dolo o colpa grave.
- Se vendi anche a consumatori, tieni modelli separati.
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