Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Pubblicato il 10 ottobre 2026 · Aggiornato il 10 ottobre 2026
In 30 secondi. Nella fornitura continuativa il fornitore ha strumenti efficaci contro il cliente che non paga, ma deve usarli con preavviso e proporzione. Contratti chiari su termini di pagamento e recesso evitano molte liti.
Le forniture periodiche o continuative tra imprese sono regolate dal contratto di somministrazione (artt. 1559 e seguenti c.c.). Se il cliente non paga, il fornitore può sospendere le consegne con un congruo preavviso, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza (art. 1565 c.c.). Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dando preavviso (art. 1569 c.c.).
Si può sospendere la fornitura senza avvisare?
No. L’art. 1565 c.c. richiede un congruo preavviso. La sospensione improvvisa espone il fornitore a una richiesta di danni. Il preavviso va dato per iscritto e deve indicare le fatture insolute e la data da cui scatta la sospensione.
Quando si può risolvere il contratto?
La risoluzione per l’inadempimento di una singola consegna è possibile solo se l’inadempimento ha notevole importanza e mina la fiducia nell’esattezza delle consegne successive (art. 1564 c.c.). Un ritardo isolato e modesto di regola non basta.
Come funziona il recesso nei contratti senza scadenza?
Ciascuna parte può recedere dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi; in mancanza, in un termine congruo secondo la natura della somministrazione (art. 1569 c.c.). Un preavviso troppo breve può far sorgere una responsabilità per i danni subiti dall’altra parte.
Serve la mediazione prima della causa?
Sì. Per le controversie in materia di somministrazione la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 d.lgs. 28/2010). Restano possibili, prima, i procedimenti monitori come il decreto ingiuntivo.
Il caso frequente
Caso frequente · Un problema che capita spesso. Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Capita che un’azienda che fornisce imballaggi a un pastificio abbia quattro fatture scadute. In situazioni come questa, invece di bloccare le consegne dall’oggi al domani, si invia una PEC con l’elenco delle fatture e si avvisa che, senza pagamento entro un termine indicato, le consegne saranno sospese. Nel frattempo si valuta il decreto ingiuntivo per le somme già scadute.
In sintesi
Nella fornitura continuativa il fornitore ha strumenti efficaci contro il cliente che non paga, ma deve usarli con preavviso e proporzione. Contratti chiari su termini di pagamento e recesso evitano molte liti.
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Fonti ufficiali
- Normattiva – Codice civile (R.D. 262/1942)
- Normattiva – D.lgs. 28/2010 (mediazione)
- Ministero della Giustizia – Mediazione civile
- Corte Suprema di Cassazione
Contenuto informativo aggiornato il 10 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Un preavviso scritto di sospensione delle consegne, con l’elenco delle fatture insolute.
- Il decreto ingiuntivo per le somme già scadute.
- Il recesso con preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato.
Quale conviene di solito e perché
Di solito conviene partire dal preavviso scritto, perché la sospensione improvvisa espone il fornitore a una richiesta di danni. Se il cliente non paga nel termine indicato, il decreto ingiuntivo copre le somme già scadute. La risoluzione del contratto, invece, richiede un inadempimento di notevole importanza: dipende dal caso, e un ritardo isolato e modesto di regola non basta.
Cosa fare subito
- Elenca le fatture insolute e le scadenze.
- Invia una PEC di preavviso con la data da cui scatta la sospensione.
- Valuta il decreto ingiuntivo per le somme già scadute.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Nel contratto, definisci per iscritto termini di pagamento, preavviso e recesso.
- Dai il preavviso per iscritto, con PEC, indicando le fatture insolute.
- Valuta la proporzione tra l’inadempimento e la sospensione prima di fermare le consegne.
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