Il fideiussore che ha pagato il debito può recuperare quanto versato dal debitore principale. Ha due strumenti a scelta: la surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.) e l’azione di regresso (art. 1950 c.c.). Se i garanti erano più di uno, chi ha pagato può chiedere a ciascuno degli altri la sua parte (art. 1954 c.c.).
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Il garante che ha pagato può rivalersi sul debitore con la surrogazione o con il regresso. Può chiedere agli altri garanti la loro quota. Conta avvisare il debitore del pagamento e conservare le quietanze. Ogni situazione va valutata sui documenti della garanzia.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Che differenza c'è tra surrogazione e regresso?
- Con la surrogazione il garante prende il posto del creditore, per esempio la banca. Acquista il credito con le sue garanzie, come ipoteche e pegni.
- Con il regresso il garante fa valere un credito nuovo e proprio, nato dal pagamento. Può chiedere il capitale, gli interessi legali dal giorno del pagamento e le spese (art. 1950 c.c.).
La Cassazione (ord. n. 9317/2024) ha precisato che le due azioni sono alternative. Ha precisato anche che il garante che agisce in regresso non è vincolato alle clausole sul foro competente contenute nel contratto tra banca e debitore.
Cosa si può chiedere al debitore principale?
Se i debitori principali sono più di uno e obbligati in solido, il garante di tutti può chiedere l’intero a ciascuno di loro (art. 1951 c.c.).
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaIl garante può agire prima di pagare?
Sì, in alcuni casi. Con l’azione di rilievo (art. 1953 c.c.) il fideiussore può chiedere al debitore di liberarlo o di prestare garanzie. Può farlo quando:
- è stato convenuto in giudizio per il pagamento;
- il debitore è diventato insolvente;
- il debitore si era obbligato a liberarlo entro un certo tempo;
- il debito è scaduto;
- sono passati cinque anni e l’obbligazione non ha scadenza.
Come si recupera la quota dagli altri garanti?
Chi ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la rispettiva porzione (art. 1954 c.c.). Se uno di loro è insolvente, la sua quota si ripartisce tra gli altri (art. 1299 c.c.). La Cassazione (ord. n. 8697/2023) richiede che le garanzie riguardino lo stesso debito verso lo stesso creditore, prestate con la consapevolezza di un interesse comune.
Quali errori fanno perdere il diritto?
Non conservare le prove
Cosa conviene fare subito
- Chiedere alla banca una quietanza con l’indicazione del debito estinto e delle garanzie esistenti.
- Comunicare per iscritto il pagamento al debitore e agli altri garanti.
- Verificare se il debitore ha beni aggredibili o procedure di crisi in corso.
Domande frequenti
DChe differenza c'è tra surrogazione e regresso?
RCon la surrogazione il garante prende il posto del creditore, per esempio la banca. Acquista il credito con le sue garanzie, come ipoteche e pegni. Con il regresso il garante fa valere un credito nuovo e proprio, nato dal pagamento. Può chiedere il capitale, gli interessi legali dal giorno del pagamento e le spese (art. 1950 c.c.).
DCosa si può chiedere al debitore principale?
RTutto quanto pagato al creditore, compreso ciò che è stato versato per interessi e spese. Gli interessi legali sulla somma pagata, dal giorno del pagamento. Le spese sostenute dopo aver avvisato il debitore delle azioni del creditore.
DIl garante può agire prima di pagare?
RSì, in alcuni casi. Con l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) il fideiussore può chiedere al debitore di liberarlo o di prestare garanzie. Può farlo quando: è stato convenuto in giudizio per il pagamento; il debitore è diventato insolvente; il debitore si era obbligato a liberarlo entro un certo tempo.
DCome si recupera la quota dagli altri garanti?
RChi ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la rispettiva porzione (art. 1954 c.c.). Se uno di loro è insolvente, la sua quota si ripartisce tra gli altri (art. 1299 c.c.).
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In sintesi
Il garante che ha pagato può rivalersi sul debitore con la surrogazione o con il regresso. Può chiedere agli altri garanti la loro quota. Conta avvisare il debitore del pagamento e conservare le quietanze. Ogni situazione va valutata sui documenti della garanzia.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 6 novembre 2026. Non costituisce parere legale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.).
- Azione di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.).
- Regresso verso gli altri garanti, per la loro quota (art. 1954 c.c.).
- Azione di rilievo, se serve agire prima di pagare (art. 1953 c.c.).
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. La surrogazione ti dà il credito con le sue garanzie, come ipoteche e pegni. Il regresso è un credito nuovo e proprio, con capitale, interessi legali dal pagamento e spese. Le due azioni sono alternative, quindi conta il tipo di garanzie che accompagnano il credito e la situazione del debitore.
Cosa fare subito
- Chiedi alla banca una quietanza con il debito estinto e le garanzie esistenti.
- Comunica per iscritto il pagamento al debitore e agli altri garanti.
- Verifica se il debitore ha beni aggredibili o procedure di crisi in corso.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Conserva quietanza della banca, contabili ed estratto del debito: sono le prove su cui si regge il recupero.
- Avvisa il debitore del pagamento: se non lo fai, rischi di perdere il regresso verso di lui (art. 1952 c.c.).
- Verifica che le garanzie riguardino lo stesso debito verso lo stesso creditore prima di chiedere la quota agli altri garanti.
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