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Causa contro la banca senza il contratto di conto corrente: chi deve produrlo se la banca dice di non trovarlo?

Nella causa contro la banca il cliente deve produrre il contratto? Regola generale, eccezioni se il contratto non esiste per iscritto e ordine di esibizione.

Banche e prodotti finanziari · Guida pratica

Causa contro la banca senza il contratto di conto corrente: chi deve produrlo se la banca dice di non trovarlo?

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 8 febbraio 2027·Aggiornato il 8 febbraio 2027·Lettura 3 min

Di regola il correntista che chiede alla banca la restituzione di interessi e commissioni deve produrre il contratto e gli estratti conto dell’intero rapporto. La regola cambia se il cliente afferma che un contratto scritto non è mai stato firmato: in questo caso spetta alla banca dimostrare il contrario. Il punto decisivo è quindi come il cliente imposta la causa fin dall’atto di citazione.

In 30 secondi

Nelle cause bancarie il cliente deve di regola produrre contratto ed estratti conto. Se sostiene che il contratto scritto non esiste, l’onere passa alla banca. Richiesta ex art. 119 TUB, allegazioni chiare e ordine di esibizione sono i tre passaggi che evitano il rigetto per mancanza di prova.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

art. 2033 c.c.art. 119, comma 4, TUBart. 210 c.p.c.art. 116 c.p.c.art. 119 TUB

Qual è la regola generale?

Chi agisce per la restituzione di somme non dovute deve provare i pagamenti e l’assenza di una valida causa (art. 2033 c.c.). Nei rapporti bancari questo significa, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione:

  • produrre il contratto che contiene le clausole contestate;
  • produrre la serie completa degli estratti conto.

Se il contratto esiste per iscritto ma il cliente non lo deposita, la domanda rischia il rigetto.

Quando l'onere passa alla banca?

La Cassazione (ord. n. 6480/2021) ha precisato che il principio va modulato quando il cliente sostiene che il contratto sia stato concluso solo a voce o per fatti concludenti. Il cliente non può dimostrare un fatto negativo. Se la banca afferma che il contratto scritto esiste, tocca a lei esibirlo.

Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.

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E se il cliente ha un contratto firmato solo da lui?

È il caso del contratto “monofirma”, privo della sottoscrizione della banca. Le Sezioni Unite (sent. n. 898/2018) hanno ritenuto valido il contratto di investimento firmato solo dal cliente, perché la volontà dell’intermediario emerge da altri comportamenti. La giurisprudenza successiva ha esteso il principio ai contratti bancari. Chi contesta la validità del contratto su questo solo punto, quindi, ammette che un documento scritto esiste. In quel caso l’onere di produrlo resta di regola al cliente.

La banca dichiara di aver perso il contratto: cosa succede?

La banca è tenuta a conservare la documentazione e a consegnarne copia entro 90 giorni dalla richiesta (art. 119, comma 4, TUB). Se non lo fa, il cliente può chiedere al giudice un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.). La giurisprudenza richiede che la documentazione sia stata prima chiesta per iscritto alla banca. Il rifiuto o l’omessa esibizione senza giustificazione può essere valutato dal giudice come argomento di prova contro la banca (art. 116 c.p.c.).

Come impostare la causa

1
Richiesta scritta ex art. 119 TUB prima della causa, con PEC o raccomandata.
2
Allegazione precisa: dire se il contratto manca del tutto, è firmato solo dal cliente o esiste ma contiene clausole nulle.
3
Istanza di esibizione motivata, se la banca non consegna i documenti.
4
Consulenza contabile solo sulla base di estratti conto completi.

Cosa succede in appello?

Una sentenza favorevole in primo grado può essere riformata se in appello si ritiene che il cliente non abbia provato il contratto. In Cassazione non si può chiedere una nuova valutazione dei fatti. Si può però denunciare l’errata applicazione dell’onere della prova o l’omesso esame di un fatto decisivo.

Domande frequenti

DQual è la regola generale?

RChi agisce per la restituzione di somme non dovute deve provare i pagamenti e l'assenza di una valida causa (art. 2033 c.c.). Nei rapporti bancari questo significa, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione: produrre il contratto che contiene le clausole contestate; produrre la serie completa degli estratti conto.

DQuando l'onere passa alla banca?

RLa Cassazione (ord. n. 6480/2021) ha precisato che il principio va modulato quando il cliente sostiene che il contratto sia stato concluso solo a voce o per fatti concludenti. Il cliente non può dimostrare un fatto negativo. Se la banca afferma che il contratto scritto esiste, tocca a lei esibirlo.

DE se il cliente ha un contratto firmato solo da lui?

RÈ il caso del contratto "monofirma", privo della sottoscrizione della banca. Le Sezioni Unite (sent. n. 898/2018) hanno ritenuto valido il contratto di investimento firmato solo dal cliente, perché la volontà dell'intermediario emerge da altri comportamenti. La giurisprudenza successiva ha esteso il principio ai contratti bancari.

DLa banca dichiara di aver perso il contratto: cosa succede?

RLa banca è tenuta a conservare la documentazione e a consegnarne copia entro 90 giorni dalla richiesta (art. 119, comma 4, TUB). Se non lo fa, il cliente può chiedere al giudice un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.). La giurisprudenza richiede che la documentazione sia stata prima chiesta per iscritto alla banca.

Guide collegate

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In sintesi

Nelle cause bancarie il cliente deve di regola produrre contratto ed estratti conto. Se sostiene che il contratto scritto non esiste, l’onere passa alla banca. Richiesta ex art. 119 TUB, allegazioni chiare e ordine di esibizione sono i tre passaggi che evitano il rigetto per mancanza di prova.

Hai una questione simile?

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.

Contenuto informativo aggiornato il 8 febbraio 2027. Non costituisce parere legale.

La strada che di solito conviene

Le strade possibili

  • Richiesta scritta di documenti alla banca ai sensi dell’art. 119 TUB, prima della causa.
  • Causa con allegazioni precise su come manca o com’è fatto il contratto.
  • Istanza di esibizione al giudice (art. 210 c.p.c.), se la banca non consegna i documenti.

Quale conviene di solito e perché

Di solito si parte dalla richiesta scritta alla banca, perché la giurisprudenza richiede che la documentazione sia stata prima chiesta per iscritto. Poi la causa va impostata dicendo con chiarezza se il contratto manca del tutto, è firmato solo dal cliente o esiste ma contiene clausole nulle. Dal modo in cui imposti la causa dipende su chi cade l’onere di produrre il contratto.

Cosa fare subito

  • Invia alla banca una richiesta scritta ex art. 119 TUB, con PEC o raccomandata.
  • Raccogli tutti gli estratti conto che hai, per l’intero rapporto.
  • Individua con precisione quale situazione ti riguarda: contratto assente, monofirma o clausole nulle.

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Conserva la prova dell’invio della richiesta alla banca: la banca deve consegnare copia entro 90 giorni.
  • Verifica che la serie degli estratti conto sia completa prima di pensare a una consulenza contabile.
  • Non attendere la causa per chiarire la tua posizione sul contratto: l’impostazione dell’atto iniziale conta.

Lo studio ti segue anche a distanza: documenti online, preventivo scritto prima dell’incarico, primo incontro in italiano, sedi di Napoli, Roma e Bari su appuntamento.

Don't speak Italian? Automatic Italian–English translation

Meetings are held in Italian. If you speak English, in the Google Meet video call we can turn on automatic voice translation between Italian and English.

  • You need a computer: translation is not available from a phone.
  • The translated voice comes a few seconds late; translation lasts up to 90 minutes.
  • At the start we ask you to agree to have your voice translated.
  • It is an automatic tool and can make mistakes, especially with names, numbers and technical terms: if something is unclear, ask us to repeat. After the meeting you receive a written summary.
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Sie sprechen kein Italienisch? Automatische Übersetzung Italienisch–Englisch

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Videogespräch mit Übersetzung Italienisch–Englisch

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Vous ne parlez pas italien ? Traduction automatique italien-anglais

La réunion se déroule en italien. Si vous parlez anglais, pendant la visio Google Meet nous pouvons activer la traduction automatique de la voix entre l'italien et l'anglais.

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Videollamada con traducción italiano-inglés

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